*** La
riforma degli appalti pubblici di lavori iniziata con la legge 109/’94
è giunta a completezza se si considerano l’entrata in vigore del
regolamento di attuazione D.P.R. 554/’99 e del nuovo capitolato generale
d’appalto contenuto nel D.M. 145/’00 nonché
del provvedimento sulla programmazione adottato con D.P.R.
21.06.2000.
Ciò
ha comportato una nuova disciplina in tale complessa materia la quale, a
seguito dell’introduzione del regime delle S.o.a., con D.M. 34/’00, ha
abbandonato la previgente normativa sull’Albo nazionale dei costruttori.
In
questa sede ci vogliamo brevemente soffermare sul sistema degli
affidamenti degli incarichi professionali di progettazione a soggetti
esterni alla amministrazione pubblica.
In
tale materia legifera l’art. 17 della suddetta legge 109/’94, il quale
stabilisce che le prestazioni inerenti la progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva, la direzione dei lavori e gli incarichi di
supporto tecnico ed amministrativo, le attività di responsabile unico del
procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma
triennale sono svolte dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
dagli uffici consortili di progettazione e di direzione lavori (che i
comuni, i consorzi ed unioni, le comunità montane locali ed i consorzi,
gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire
nei modi di legge); dagli organismi di altre amministrazioni di cui le
amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge (e si noti non
è sufficiente un rapporto convenzionale tra amministrazioni pubbliche);
da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla
legge 1815/’39; dalle società di professionisti; dalle società di
ingegneria; da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui
sopra ai quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 13 della
legge Merloni in quanto compatibili.
Ricordiamo
che la Merloni ter ha eliminato il principio di priorità degli uffici
tecnici interni dell’amministrazione nell’effettuazione della
progettazione di opere
pubbliche, ciò comportando la piena parità in merito alle modalità di
redazione dei progetti sia da parte degli uffici interni
dell’amministrazione pubblica, sia da parte di soggetti esterni a
quella.
In
relazione all’oggetto si vuol fare notare che vi sono alcune e
circoscritte ipotesi nelle quali vi è la possibilità per la stazione
appaltante pubblica di affidare la redazione della progettazione a
soggetti esterni all’amministrazione
medesima.
Si
tratta di ipotesi per le quali in
ogni caso si richiede una verifica
ed una certificazione da
parte del competente soggetto responsabile interno all’amministrazione
pubblica.
Pertanto,
quando viene accertata la suddetta situazione in merito alla carenza di
personale tecnico interno
alla stazione appaltante, oppure la difficoltà a rispettare i tempi della
programmazione dei lavori pubblici di svolgere le funzioni istituzionali,
od ancora nella ipotesi in cui si tratta di svolgere lavori di particolare
complessità tecnica o nel caso in cui la progettazione coinvolga una
molteplicità di competenze, allora si possono affidare a soggeti esterni
gli incarichi di redazione della progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva con il coinvolgimento, altresì, di attività tecnico
amministrative secondarie.
Vogliamo
qui aprire una parentesi sul contratto d’opera intellettuale il quale ha
per oggetto appunto una prestazione d’opera intellettuale e cioè una
prestazione svolta a favore del committente da esercenti le cosiddette
professioni liberali di regola tenuti all’iscrizione nei relativi
albi professionali.
Si
noti che nell’ambito dell’Unione
Europea non tutti gli stati membri richiedono questa iscrizione da parte
di certe categorie di professionisti.
Ricordiamo
che l’obbligazione del prestatore d’opera intellettuale è sempre
di mezzi e non di risultato, come avviene invece nel contrato
d’opera professionale e nel contratto di appalto, per cui il
professionista adempie qualora mantenga un comportamento improntato a
criteri di diligenza, perizia e prudenza. Inoltre se la prestazione
comporta la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il
professionista non risponde dei danni se non
in caso di dolo o colpa grave.
In
particolare la legge quadro sui lavori pubblici dispone che nel caso di
afidamento della progettazione a soggetti esterni, rimane a carico dei
professionisti incaricati la stipulazione di un contratto di assicurazione
contro i rischi professionali (art. 105 del D.P.R. 554/’99).
Per
quanto riguarda in particolare il sistema di affidamento degli incarichi
di progettazione di opere pubbliche a soggetti esterni rispetto alla
amministrazione pubblica appaltante l’attuale normativa distingue in
base al valore economico dell’incarico medesimo.
E’
importante premettere che la legge quadro
sui lavori pubblici vieta l’affidamento degli incarichi di progettazione
con procedure diverse da quelle previste dalla stessa legge quadro,
divieto che si applica anche ai contratti a tempo determinato i quali non
possono quindi essere utilizzati per assumere provvisoriamente tecnici
esterni all’amministrazione, ponendoli all’interno del gruppo dei
progettisti della stessa amministrazione, in quanto ciò comporterebbe
una violazione della concorrenza ai danni di coloro che operano
liberamente sul mercato.
Inoltre
in base al principio dell’unitario affidamento del progetto
definitivo ed esecutivo, la progettazione definitiva ed esecutiva deve di
norma essere affidata allo stesso progettista a meno che sussistano
ragioni contrarie motivate dal responsabile del procedimento. Pertanto in
caso di frazionamento dell’incarico deve essere conferita una congrua
motivazione, tenuto conto del fatto che i vari aspetti tecnici che sono coinvolti da ogni progetto
richiedono una visione unitaria.
In
tale materia, come detto, dispone
l’art. 17 della legge quadro sui lavori pubblici (detta legge Merloni n.
109/’94).
Pertanto,
come su cennato, le pubbliche
amministrazioni, quando ricorrono le condizioni di carenza di personale tecnico
interno alla stazione appaltante, oppure la difficoltà a
rispettare i tempi della programmazione dei lavori pubblici di svolgere le
funzioni istituzionali, od ancora nella ipotesi in cui si tratta di
svolgere lavori di particolare complessità tecnica o nel caso in cui la
progettazione coinvolga una molteplicità di competenze, allora
possono procedere all’affidamento delle attività di
progettazione all’esterno. Se il valore dell’incarico da affidare è
inferiore a 40.000 euro si può effettuare
l’affidamento a liberi professionisti singoli od associati od a società
di ingegneria di fiducia
dell’amministrazione appaltante.
In
questa situazione si ha una ampia discrezionalità che la pubblica amministrazione viene ad esercitare,
consistente nel fatto che è necessario fare una precedente
valutazione dell’esperienza e della professionalità dei
professionisti.
Per
la fascia di incarichi di progettazione con valore economico compreso tra
40.000 ed i 200.000 euro si procede all’affidamento sulla base
della valutazione di curricola presentati dai professionisti.
nell’ambito del principio di trasparenza della pubblica amministrazione
è necessaria una previa attività di pubblicità circa l’intenzione che
la pubblica amministrazione ha di procedere ad affidamento esterno. Anche
in tale situazione si viene ad avere un certo margine di diffusa
discrezionalità da parte dell’amministrazione appaltante dal momento
che in ogni caso il
provvedimento con il quale si procede alla scelta del professionista
esterno, pur dovendo ovviamente essere motivato, non comporta una stretta
comparazione tra i vari professionisti. La motivazione va conferita
tenendo conto della esperienza e professionalità degli incaricandi.
Per
quanto riguarda la valutazione del curriculum e pertanto la valutazione
dell’esperienza e della professionalità dei professionisti la circolare
del Ministero dei lavori pubblici n. 4488 del 08.10.196 dettava delle
indicazioni in merito all’arco temporale da prendere in considerazione
nel curriculum, con l’esigenza di poter contare su un professionista con professionalità tale da
poter fare fronte all’esigenza progettuale
dell’amministrazione.
La
sentenza del Tar calabrese n. 641/’97 ha stabilito che
l’amministrazione deve spiegare le ragioni
per le quali compie la scelta a favore di uno degli aspiranti in
modo che sia possibile il sindacato di intrinseca logicità della stessa
da parte del giudice di legittimità.
Un’altra
sentenza del Tar Puglia ha stabilito che in caso di associazione di
professionisti il curriculum
deve essere valutato sulla base della professionalità di tutti gli
associati.
Infine
per gli incarichi di progettazione di valore pari o superiore ad un valore
di 200.000 euro si procede applicando
il D.Lgvo 157/’95, o il D.Lgvo 158/’95 per i settori esclusi.
Ricordiamo,
con un cenno, che le nuove norme per i lavori pubblici contenute nel
Disegno di legge collegato alla finanziaria 2002 prevede tra l’altro
l’affidamento degli incarichi fiduciari per un valore fino a 100.000
euro. Mentre per gli incarichi di valore compreso tra i 100.000 euro e la
soglia Cee occorre procedere alla gara pubblica o a procedure alternative
disciplinate nel regolamento.
Sopra
la soglia suddetta si applica il D.Lgvo 157/’95 (D.Lgvo 158/’95 per i
settori esclusi).
In
particolare la legge quadro sui lavori pubblici introduce una nuova figura
societaria e cioé la sopra richiamata società di professionisti la quale
è in pratica una società professionale ed ha il vincolo di dovere essere
costituita, nelle forme in genere di società di persone o anche di società
cooperative, da soli professionisti iscritti negli albi professionali che
possono svolgere le medesime attività che possono essere esercitate dalle
società di ingegneria (da costituirsi in genere nella forma di società
di capitali). Inoltre i soci sono equiparati ai fini previdenziali ai
professionisti che svolgono attività professionali in forma associata,
essendo pertanto sottoposti all’obbligo di versamento contributivo
previdenziale, oltre al fatto che ai corrispettvi delle società
professionali si applica il contributo integrativo del 2% che i
committenti devono corrispondere sulla parcella.
Si
tratta di associazioni
costituite da coloro che intendono esercitare in comune la loro attività
professionale.
L’ammissibilità
di tale ipotesi è stata a lungo controversa in dottrina e giurisprudenza
tenuto conto anche della legge legge 1815/’39 la quale appunto vietava
la costituzione, l’esercizio e la direzione di società, istituti,
uffici, agenzie ed enti che avessero lo scopo di fornire ai propri
consociati ed ai terzi prestazioni di assistenza o consulenza in materia
tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile e tributaria, pur
disponendo, comunque, l’art. 2322 c.c. che il professionista ha il
compito di eseguire personalmente l’incarico ricevuto.
Tenendo
conto dell’adeguamento alla normativa europea e considerato che in vari
paesi aderenti alla Unione europea già da tempo si hanno imprese che
forniscono servizi professionali, anche in Italia con la legge 266/’97
(detta legge Bersani) è stato abrogato l’art. 2 della suddetta legge
1815/’39 per cui oggi è consentito l’esercizio delle professioni
intellettuali in forma di società.
In
pratica la legge quadro sui lavori pubblici prevede che ai singoli
professionisti, nonché alle dette società di professionisti, sia nella
forma di società di persone che di società cooperative, possano essere
conferiti in relazione alla fiducia, incarichi professionali di importo
fino a 40.000 euro ed inoltre si viene a riservare il settore dei restanti
incarichi di rilievo nazionale, da 40.000 a 200.000 euro. Alle società di
ingegneria vengono affidati tramite
i metodi del D.Lgvo 157/’95, gli incarichi pari o superiori ai
200.000 euro.
Per
società di ingegneria si intendono le società di capitali di cui al
codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze,
progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità
tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi
alle predette attività professionali si applica il contributo integrativo
qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di
previdenza di ciascun professionista firmatario del progetto.
La
legge prevede che le società di ingegneria nominino uno o più direttori
tecnici, nella persona di professionisti tecnici iscritti nei relativi
albi professionali da almeno 10 anni, i quali hanno in pratica la
responsabilità collaborare alla risoluzione degli indirizzi strategici
delle società.
Oltre
le modalità su esposte per gli affidamenti di incarichi di progettazione
all’esterno si riscontra nella normativa sui lavori pubblici anche la
residuale possibilità, quando si tratti di progettazioni inerenti
particolari opere di rilievo ambientale, tecnologico, storico-artistico e
conservativo, di ricorrere ai concorsi di progettazione nonché ai
concorsi di idee. In tali casi si tratta comunque
di procedure aventi lo scopo non tanto di reperire sul mercato le
prestazioni di professionisti ma piuttosto di reperire un progetto o
un’idea progettuale. Per tali formalità di affidamento si applicano in
ogni caso le norme attinenti
alle forme di pubblicità già previste dalla legge per gli altri tipi di
affidamenti.
Da
menzionare il fatto che i progettisti esterni incaricati non possono in
ogni caso sub appaltare l’incarico di progettazione e neppure le
relazioni geologiche, ad
eccezione delle indagini geologiche, geotecniche,
sismiche, sondaggi, rillievi, misurazioni e picchettazioni,
predisposizione di elaborati specialistici nonché la
redazione grafica degli elaborati a tale proposito la
determinazione dell’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici n.
19/’00).
Per
quanto riguarda il sistema delle tariffe professionali la legge quadro sui
lavori pubblici, secondo quanto disposto dall’art. 17 comma 14bis) fa
rinvio all’apposito decreto interministeriale
emanato nel corso del 2001, che disciplina l’applicazione delle
tariffe, tenuto conto della legge 143/’49, con
la ripartizione in più aliquote percentuali per ogni singolo
livello progettuale e la rideterminazione delle tabelle dei corrispettivi
in relazione alle diverse categorie di lavori, agli oneri assicurativi,
nonché alle percentuali da applicarsi alle attività
di supporto ed alle attività del responsabile del progetto e della
sicurezza.
Nel
caso di affidamento di incarichi di progettazione ai sensi del comma 4,
l'attività di direzione dei lavori è affidata, con priorità rispetto ad
altri professionisti esterni, al progettista incaricato. In tal caso il
conteggio effettuato per stabilire l'importo stimato, ai fini
dell'affidamento dell'incarico di progettazione, deve comprendere
l'importo della direzione dei lavori.
Molto
importante è il principio dell’inderogabilità dei minimi di tariffa a
pena di nullità di ogni eventuale patto contrario. Nei confronti delle
amministrazioni pubbliche appaltanti i professionisti incaricati della
progettazione possono scendere fino ad un minimo
di tariffa, operando lo sconto del 20% che per legge i progettisti
possono praticare. Il rimborso delle spese deve essere riconosciuto
forfettariamente nella misura minima del 30% del medesimo per importi di
lavori pari a 50 milioni e nella misura minima del 15% per importi di
lavori pari o superiori a 100 miliardi.
Altresì,
molto importante è il
principio per cui è vietato il fatto di subordinare il pagamento dei
corrispettivi alla condizione sospensiva del finanziamento dell’opera
pubblica progettata. Spetta al contratto che disciplina il rapporto
negoziale tra l’amministrazione e l’incaricato della progettazione,
definire le modalità di pagamento della progettazione e di tutti i
servizi appaltati compresa la direzione dei lavori. Spetta, altresì, al
contratto professionale stabilire eventuali clausole penali cui
assoggettare il professionista incaricato. In ogni caso la legge
stabilisce che i progetti devono sempre essere valutati,
sotto il profilo della corrispondenza alle aspettative
predeterminate, o dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti o da
appositi organismi di controllo.
Gli
affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli
appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali
subappalti o cottimi; per i quali abbiano svolto la suddetta attività di
progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici,
subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato,
controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le
situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a
quanto previsto dall'art. 2359
del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai
dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi
collaboratori nello svolgimento dell'incarico ed ai loro dipendenti, nonché
agli affidatari di attività di supporto alla progettazione ed ai loro
dipendenti.
Inoltre,
la legge quadro, più volte richiamata, all’art. 30, 5 co.,
dispone che il progettista incaricato
è obbligato a stipulare un contratto di assicurazione contro la
responsabilità civile professionale al fine di essere coperto dagli
eventuali rischi che derivano dall’attività professionale per tutta la
durata dei lavori e fino all’emissione del certificato di collaudo
provvisorio.
Ricordiamo
che per errore od omissione da parte dell’incaricato di progettazione,
si intende una situazione di erronea valutazione dello stato di fatto, di
una mancata o errata individuazione della normativa tecnica, un mancato
rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti, nonché la
violazione degli ordinari oneri di diligenza e perizia nella
predisposizione dei progetti.
Gentilini
Gabriele
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