inserito in Diritto&Diritti nel luglio 2002

Brevi considerazioni sul ricorso alla sponsorizzazione nell'ambito della normativa sui lavori pubblici.

di Gabriele Gentilini

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Abbastanza recentemente la legge n. 449/1997, con l'art. 43 da coordinarsi con l'art. 119 del d.lgvo 267/2000 sugli enti locali, ha disposto espressamente che le pubbliche amministrazioni hanno la facoltà di stipulare contratti di sponsorizzazione.
Nei rapporti tra la pubblica amministrazione ed i privati ha assunto una maggiore rilevanza l'istituto contrattuale della sponsorizzazione soprattutto per quelle operazioni le quali non hanno carattere prioritario nello svolgimento delle attività della pubblica amministrazione medesima, e di conseguenza hanno subìto gravi tagli ai finanziamenti da parte dello Stato. A questo proposito torna utile pensare ad esempio alle attività culturali, alle manifestazioni sportive, ai convegni, ecc., svolte nell'ambito degli enti pubblici i quali spesso ricorrono alle sponsorizzazioni per la loro realizzazione. Di pari passo i soggetti privati, sempre di più interessati ad un positivo ritorno di immagine, sponsorizzano tali attività.

Dal punto di vista privatistico la sponsorizzazione è un contratto atipico a prestazioni corrispettive la cui funzione economico sociale è la reclamizzazione e la pubblicità.
In genere nella pratica si ha che un imprenditore con lo scopo di aumentare la notorietà dei propri prodotti, corrisponde del denaro oppure prestazioni di servizi o forniture di beni ad una controparte che può ad esempio essere il gestore di manifestazioni sportive, culturali, od altro. Tale controparte può essere anche un soggetto singolo che, ad esempio, è un personaggio noto in ambito sportivo, culturale in genere.
Il vocabolario economico anglosassone indica l'attività di finanziamento che un'impresa effettua nei confronti di un'altra impresa operante in altro settore nell'intento di pubblicizzare indirettamente il proprio nome. Tipiche sono le attività di sponsorizzazione di imprese industriali o di servizi commerciali o finanziari nei confronti di società che gestiscono squadre di calcio, di pallacanestro od altre.
Abbiamo detto appunto che la sponsorizzazione è un contratto atipico e per esso non è richiesta una forma specifica. Si può anche ricorrere a forme convenzionali e cioè le parti possono mettersi d'acordo per scritto sulla forma da adottare per la futura conclusione del contratto. In tal caso la legge detta una presunzione sul fatto che nell'ipotesi sopra specificata si presume che la forma sia stata voluta per la validità dell'atto negoziale (ad substantiam).

La prestazione dello sponsorizzato è una prestazione di mezzi consistente nella divulgazione dei segni distintivi dello sponsor nei modi previsti dal contratto.
Va precisato che proprio in quanto prestazione di mezzi, lo sponsor deve il corrispettivo anche se non viene realizzato in pieno il ritorno pubblicitario sperato.
Per questo non sono applicabili le discipline inerenti il contratto di appalto ed il contratto d'opera aventi ad oggetto una prestazione di risultato.
Comunque il contratto di sponsorizzazione è un contratto innominato e come tale rientra nel concetto di autonomia contrattuale secondo cui le parti (di cui una può essere anche una pubblica amministrazione) possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. Del resto le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché questi siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico. I contratti che non appartengono a quelli tipici sono sottoposti alle norme contenute nella disciplina dei contratti in generale.

Veniamo adesso a considerare l'ipotesi dell'utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni, e più in particolare degli enti locali, del contratto di sponsorizzazione con riferimento alla normativa dei lavori pubblici settore che finora è stato relativamente interessato al tema delle sponsorizzazioni.
In questo ambito è interessante la determinazione dell'Autorità di vigilaza sui Lavori Pubblici n. 24 del 5.12.2001, la quale è intervenuta su alcuni quesiti posti in particolare dalle amministrazioni locali, relativamente alla possibilità di applicare il contratto di sponsorizzazione alla realizzazione delle opere pubbliche.

Ribadiamo quanto già detto poco sopra e cioè che l'art. 43 della legge 449/'97 ha previsto la facoltà per gli enti locali di stipulare contratti di sponsorizzazione. Tale contratto è finalizzato a favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e la realizzazione di economie di spesa. Tale norma dispone che, al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile.
Successivamente viene disposto, con la medesima norma, che le iniziative di cui sopra devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti.

Quindi dalla normativa su menzionata si desume che non vi sono particolari regole tranne il fatto che le iniziative in materia di stipula di contratti di sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici oltre ad escludere qualsiasi forma di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata.
Inoltre tale tipo di iniziative deve avere come conseguenza il contenimento della spesa pubblica.

L'art. 30 della legge 488/1999 prevede ulteriormente la possibilità di stipulare contratti di sponsorizzazione in tema di azioni virtuose per il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno.

Con sentenza n. 6073 del 4.12.2001 il Consiglio di Stato ha affermato l'ammissibilità dell'utilizzazione dei contratti di sponsorizzazione nella pubblica amministrazone con particolare riferimento al servizio di tesoreria degli enti locali.

Ma torniamo all'oggetto per il quale si prende spunto dalla citata determinazione dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici.
La funzione della sponsorizzazione è quella di promuovere l'immagine di un soggetto che per questo fine corrisponde un contributo in beni o servizi, denaro od ogni altra utilità. Trattasi pertanto di un contratto a prestazioni corispettive in cui l'accordo negoziale concerne il fatto che l'ente locale offre ad un terzo, ad esempio ad un'impresa commerciale (denso di casi è il fenomeno delle sponsorizzazione nell'ambito dei programmi radiotelevisivi oppure nell'ambito delle manifestazioni sportive) la possibilità di reclamizzare i propi segni distintivi, dietro pagamento di un determinato corrispettivo.

Quando si viene ad applicare la sponsorizzazione nel'ambito pubblicistico il legislatore ha pensato bene di apporre dei limiti derivanti dal fatto che una pubblica amministrazione può stipulare una sponsorizzazione solo quando ciò è diretto a perseguire l'interesse pubblico.
Inoltre il fatto che la pubblica ammnistrazione stipuli tale genere di contratti non deve condurre ad un conflitto di interessi tra attività pubblica ed attività privata.
Altresì, importante è la condizione secondo la quale quando una pubblica amministrazione contrae con un privato una sponsorizzazione deve conseguire un risparmio di spesa.
Infatti la prestazione pubblicitaria è pur sempre un corrispettivo che può anche non concretizzarsi attraverso una prestazione di denaro. 

Si concorda con la decisione dell'Autorità secondo la quale la sponsorizzazione non può rientrare nella disciplina dei lavori pubblici poiché il contratto di sponsorizzazione non è direttamente riferibile alla realizzazione di opere pubbliche. Infatti la sponsorizzazione non comporta oneri economici per la pubblica amministrazione ma piuttosto, come si argomenta dal diritto positivo, comporta un risparmio di spesa.
Pertanto, come già avviene per altre attività svolte nell'ambito della pubblica amministrazione, le attività facenti capo ai lavori pubblici possono essere oggetto di sponsorizzazione, così come l'Autorità afferma in merito al fatto che la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e tutte le prestazioni accessorie fino all'esecuzione dell'opera pubblica possono essere sponsorizzate.

Pertanto si desume che all'ipotesi del contrato di sponsorizzazione non sono applicabili le normative per gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi. In ogni caso è necessaria l'applicazione di regole che possano garantire in relazione al lavoro di scelta del contraente sponsor, la trasparenza, l'efficacia e l'efficienza amministrativa. L'art. 43 della richamata legge 449/'97 si limita a prevedere la possibilità per le pubbliche amministrazioni di stipulare i suddetti contratti ma non detta alcuna disciplina positiva a tal proposito.
Per questo si sostiene che gli enti pubblici, nellambito delle loro autonomie regolamentari, adottino criteri e forme di scelta di contraenti sponsor tali da garantire la pubblicità degli avvisi e tale che in tal modo si vadano a stimolare gli interessi dei privati a concorrere o ad assumere la sponsorizzazione.

In concreto un'amministrazione pubblica che effettua lavori pubblici può accordarsi con uno sponsor con il fine di consentire allo sponsor medesimo di reclamizzare, con un più o meno positivo ritorno, la propria immagine, a mezzo di una controprestazione economica.
Qui si richiama ancora una volta la normativa vigente ricollegabile al combinato disposto dell'art. 43 legge 449/'97 e art. 119 d.lgvo 267/'00, per cui la sponsorizzazione di interventi che interessano beni pubblici è ammessa solo quando si persegue l'interesse pubblico, quando si escluda un eventuale conflitto d'interessi e quando con tale attività si consegua un risparmio di spesa.
Con riferimento al punto concernente il conseguimento di economie di spesa si vuole porre in evidenza, concordando con le decisioni dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, il fatto che lo sviluppo delle nuove tecnologie ha comportato che la figura del contratto a titolo oneroso non si limita più all'ipotesi di scambio di beni economici concreti tra i quali si configura il prezzo, ma si può configurare come uno scambio di più generali utilità economicamente rilevanti. Un'utilità economicamente rilevante può anche essere considerata un risparmio di spesa. L'utile economico non deve necessariamente coincidere con la controprestazione di una somma di denaro. Per questo la menzionata determinazione n. 24/2001 dell'Autorità di vigilanza sui lavori publici cita l'art. 8 della legge 223/'90 secondo cui la controprestazione dello sponsor consiste in un contributo considerabile anche come un bene, un servizio oppure altra utilità proveniente da terzi che intendano così promuovere il proprio nome e la propria immagine. Quindi il contratto di sponsorizzazione deve intendersi come ogni contributo in beni o servizi, denaro od ogni altra utilità provenienti da terzi con lo scopo di promuovere il loro nome, marchio o attività, ovvero conseguire una proiezione positiva di ritorno e di conseguenza un beneficio di immagine.
In buona sostanza il contratto di sponsorizzazione può riguardare anche la realizzazione di progetti e la realizzazione dell'opera pubblica nella fase dell'esecuzione da parte di uno sponsor. In tale ipotesi viene fatto notare che i soggetti sponsorizzati e cioè gli enti pubblici e per essi i dirigenti dei lavori pubblici sono comunque tenuti, con il contratto, ad assumere un'obbligazione di sorveglianza in merito all'attività svolta dallo sponsor privato.
Viene, altresì precisato che, come specificato dalla richiamata determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici, nel caso in cui la sponsorizzazione riguardi anche la realizzazione dell'opera da parte dello sponsor, lo stesso è tenuto ad interpellare ditte esecutrici, così come anche i progettisti, qualificate secondo quanto disposto dal D.M. 34/'00.

Gabriele Gentilini