inserito in Diritto&Diritti nel giugno 2002

– Concorsi riservati e progressioni verticali ccnl. Enti Locali -Dipendenti Enti Locali – Concorsi interni: – progressioni verticali – art. 4 ccnl 31/03/1999 – illegittimità – pronunciamenti Tar Calabria, Posizioni della Corte dei Conti ed altre sentenze di pari argomentazione della Corte Costituzionale – Responsabilità.

Di Pino Terracciano

***

Premessa:   (normativa regolante il personale per l’anno 2002)

L’art. 4  del CCNL del 31 marzo 1999 del personale enti locali, nel ribadire il rispetto dei principi di cui all’art. 36 del D.lgs. 03/02/1993 n° 29 principi ora confluiti negli  artt. 35 e 36 D.lgs 165/2001 ( [1] ), disciplina la “progressione verticale” nel sistema di classificazione, cioè la possibilità di fare partecipare il personale degli enti locali a  procedure selettive finalizzate al passaggio nella categoria immediatamente superiore, nei limiti dei posti vacanti della dotazione organica che non siano destinati per espressa statuizione dell’ente all’accesso dall’esterno.

Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate  previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale . Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. (Æ) 

 

 

 

 

 

 

Occorre rammentarsi che le assunzioni di personale nelle Pubbliche Amministrazioni senza l’effettuazione di procedure concorsuali sono nulle di diritto rappresentando un vizio insanabile del rapporto di lavoro eventualmente istaurato. (·)

Le determinazioni o deliberazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento interne e/o esterne sono adottate da ciascuna amministrazione o ente tenendo conto della programmazione triennale del fabbisogno di personale, deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 in occasione dell’approvazione del bilancio coerentemente con le previsioni iscritte per l’anno di riferimento.  Il collegio dei revisori dei conti dell’ente locale, a decorrere dall’anno 2002,  è tenuto ad accertare che il succitato programma rispetti i vincoli del patto per l’anno 2001 ( art. 19 della finanziaria 2002) ed il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

 La carenza di tali requisiti obbligatori rappresenta una palese violazione al dettato normativo ribadito dall’art.36 del Dlgs. 165/2001 << . In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di  disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.>>  

Nel quadro degli adempimenti correlati va tenuto in debito riguardo il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali che disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, per sua stessa definizione nel rispetto dei principi fissati dalle norme innanzi citate.

Altre condizioni a cui bisogna fare riferimento per i concorsi riservati all’interno dell’ente (progressioni verticali) sono dettate dallo stesso art. 4 del CCNL degli Enti Locali (·) del 31 marzo 1999 : 

rispetto dei principi di cui all'art. 36 del D. Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 ( ora 165/2001) e nel limite dei posti vacanti della dotazione organica di tale categoria che non siano stati destinati all'accesso dall'esterno.

gli enti non devono versare in condizioni strutturalmente deficitarie;

le progressioni interne dovranno riferirsi a professionalità acquisibili esclusivamente dall’interno degli enti stessi;

tali selezioni prescindono dal possesso dei  titoli di studio previsti per l’accesso dall’esterno, salvo che i titoli di studio non siano prescritti espressamente dalle norme vigenti e la copertura dall’esterno avverrà nella sola ipotesi di esito negativo della selezione;

 

 

 

 

 

 

Secondo l’art. 91 del D.lgs 267 del 18 agosto 2000 comma 2 e 3 ( 2), gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie, possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.   Ma il successivo art. 9 del CCNL del 05/10/2001 Enti Locali (®) estende anche agli enti strutturalmente deficitari la possibilità di prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente per le professionalità acquisite esclusivamente all’interno dell’ente.


 

Schema  di un programma delle assunzioni:

OGGETTO:   approvazione piano triennale delle assunzioni 2002 – art.39,  comma 1,  

                         legge 449/97.

 

 

 

La Giunta

 

 

-  Premesso che l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 contenente “Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time.” dispone, al comma 1, che “al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale”;

Considerato che la pianificazione e la programmazione delle risorse umane sono funzionali alle politiche ed agli obiettivi che l’amministrazione intende perseguire ed, in relazione a questi, definisce il fabbisogno di personale dell’ente per il triennio,

Visto, in particolare il regolamento sull’ordinamento dei servizi;

Accertato che la relazione previsionale e programmatica  è coerente con il presente atto e con lo stampone del bilancio 2002/2004;

Rilevato  appaiono evidenti sia gli obiettivi di miglioramento e qualificazione dei servizi che quelli di sviluppo e crescita professionale dei dipendenti;

Visto in particolare l’art. 4 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999 concernente il nuovo sistema di classificazione del personale del comparto Regioni ed Autonomie locali;

Vista la proposta di piano triennale di fabbisogno del personale;

Visto il D.lgs 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni;

Visto il D.lgs 165/2001;

Visto l’art. 19 della legge 28/12/2001 n° 448  con particolare riferimento ai comma 1 e 8 [¨]   rispettivamente disciplinanti il rispetto dei vincoli del patto anno 2001 e la verifica da parte del collegio dei revisori  del rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ;

Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge;

 

DELIBERA

 

di approvare, come approva, il programma del fabbisogno di personale per il triennio 2002/2004 ed annuale 2002  predisposto in attuazione dell’art. 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nel rispetto delle categorie previste dal vigente C.C.N.L. risultanti per numero, qualifica e spesa nelll’allegato “A”  alla presente deliberazione.

 di dare atto che lo stesso  è stato redatto nel rispetto dei  criteri di questo Organo di Indirizzo  e delle strategie di qualificata crescita del personale tenuto conto dei vincoli di spesa contenuti nella relazione previsionale e programmatica e nel bilancio pluriennale.

di dare atto che il presente atto tiene conto della riduzione della spesa compatibile con le disposizioni di cui al secondo comma ed dell’art. 39 della Legge 27/12/1997 n° 449 (  3 ) a seguito delle verifiche effettuate di seguito riportate:

 

 

personale in servizio anno 1998 = - 1% personale in servizio    1997

personale in servizio anno 1999 = - 1,5% personale in servizio 1997

personale in servizio anno 2000 = - 2,5% personale in servizio 1997

personale in servizio anno 2001 = - 3,5% personale in servizio 1997

personale in servizio anno 2002 = - 3.5% personale in servizio 1997

personale in servizio anno 2003 = - 1% personale in servizio    2002 se superiore a 200 unità

personale in servizio anno 2004 = - 1% personale in servizio    2002 se superiore a 200 unità

  

di prendere atto delle verifiche positive del collegio dei revisori circa il rispetto del patto di stabilità secondo i parametri di disavanzo finanziario e di contenimento della spesa previsti dall’art. 24 della legge finanziaria 2002 L.448/01 (4).


Giurisprudenza

Commento Sentenze n° 567 e 568 reg. dec.n. 252-253/02 reg. ric. anno 2002 del  Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria- Catanzaro Sezione seconda

 

Oggetto :determina dirigenziale del 29.11.2001 con la quale un Comune approvava l’avviso di selezione interna per progressione verticale riservata per n°2 istruttori direttivi Categoria D1, ed avviava la procedura di progressione verticale. Opposizione di cittadino, esterno all’Amministrazione, aspirante a pubblici uffici in merito alle soluzioni selettive prescelte per la copertura dei posti vacanti.

 

 

FATTO E DIRITTO

 

Con delibera di G.M. del  2001, l’Amministrazione comunale di xxxx approvava il piano triennale di fabbisogno del personale, individuando, con riferimento all’anno 2001, due posti vacanti da coprire nella Catg. D1.

Con successiva delibera  la Giunta Municipale approvava il piano annuale di reclutamento e sviluppo professionale del personale dipendente, proposto dal Direttore Generale.

In esso si prevedeva di coprire i posti vacanti mediante il ricorso alla progressione verticale, in applicazione di quanto disposto dal comma 2° dell’art. IV° del C.C.N.L. del 31.3.1999.

Ciò in considerazione del fatto che la tipologia dei compiti da assegnare       consiglia di avvalersi della professionalità acquisita all’interno del Comune”.

Con determina dirigenziale   del  2001, il Direttore Generale approvava il bando di concorso e, quindi, l’avviso della selezione interna per la copertura di n°2 posti di istruttore Catg. D1.

All’esito, svolta la procedura selettiva, venivano approvati con delibera di G.M. gli atti relativi alle operazioni concorsuali e la graduatoria finale, che contemplava i vincitori peraltro unici concorrenti.

 

Valutazioni del Collegio Giudicante del Tar Calabria

 – sezione seconda di Catanzaro

Preliminarmente accertava la configurabilità, in capo al cittadino ricorrente, di una situazione di interesse legittimo.

 “Ogni cittadino, esterno all’Amministrazione, aspirante a pubblici uffici può avanzare qualificate pretese avverso le decisioni, di chiaro stampo organizzativo, che l’Amministrazione Comunale adotta in merito alle soluzioni selettive prescelte per la copertura dei posti vacanti.”

  Il Collegio giudicante rilevava poi  in perfetta aderenza ai principi di rango costituzionale compendiati nell’art. 97 (3 ) della Cost., che la normativa di settore tuttora imponga per l’assegnazione di pubblici uffici il ricorso a procedure concorsuali, che salvaguardino l’accesso dall’esterno. 

Infatti le disposizioni normative prevedono che l'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene tramite procedure selettive, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno. Tanto si evince, anzitutto, dal combinato disposto degli artt. 36 e 36 bis del D. Lgs. 29/93, i cui principi ( oggi trasfusi nell’art. 35 del D. Lgs 165/2001), per effetto dell’espresso rinvio contemplato dall’art. 88 del D. Lgs. 267/2000 (ð), risultano applicabili anche agli Enti Locali.

Sempre secondo i giudici della seconda sezione del Tar Calabria -   ai sensi delle citate norme, i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi – che gli Enti locali nell’esercizio della loro autonomia sono chiamati ad adottare - dovranno disciplinare “le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti” e, dunque, anche in modo da garantire l’accesso dall’esterno.

E’ stato affermato dai giudici del tar Calabria che il richiamato Testo Unico, all’art. 91( vedasi precedente nota 2) espressamente consente agli Enti Locali, che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie, di prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, ma ciò solo in relazione a particolari profili o figure caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'Ente.

Lo stesso art. 4 del C.C.N.L. per il personale del comparto delle Regioni – Autonomie Locali ha disciplinato l’area operativa dell’istituto della progressione verticale nel rispetto dei suindicati principi, peraltro espressamente richiamati, limitandola ai posti che non siano stati destinati all’accesso dall’esterno ovvero, con riferimento agli Enti che non versino nelle condizioni strutturalmente deficitarie, ai posti vacanti dei profili caratterizzati da una professionalità acquisibile esclusivamente dall’interno degli stessi Enti.

Secondo il Tar  la delibera   assunta dalla G.M,  recante l’approvazione del piano annuale di reclutamento e sviluppo professionale del personale dipendente, ancorché richiami le disposizioni suindicate, ne tradisce lo spirito ed il contenuto precettivo.

Invero, restano  prive di contenuto motivazionale le specifiche peculiarità caratterizzanti i profili cui si riferiscono i posti messi a concorso, tali da implicare una professionalità acquisibile esclusivamente all’interno dell’Ente, con conseguente necessità di privilegiare il ricorso alla progressione verticale rispetto a procedure concorsuali aperte all’esterno.

Né, allo scopo, ha valore il generico riferimento ai presupposti legittimanti della proposta del Direttore Generale, parte integrante dell’atto deliberativo, in cui ci si limita a “consigliare”, in ragione della tipologia dei compiti da assegnare, di avvalersi della professionalità acquisita all’interno del Comune.

Affermano i giudici della seconda sezione del Tar Calabria che  “appare di evidenza intuitiva, anche a voler prescindere dalla natura meramente tautologica di tale argomentazione, l’assoluta inconferenza, in base alla richiamata disciplina di settore, di mere ragioni di generica opportunità, apparendo, viceversa, necessario ancorare ogni scelta di siffatto tipo ad una rigorosa valutazione dell’imprescindibile nesso di interdipendenza logica tra il pregresso svolgimento di un’attività lavorativa alle dipendenze dell’Ente ed i requisiti di professionalità richiesti per l’assunzione della nuova qualifica”.

Secondo la sentenza del Tar Calabria per il principio dell’invalidità derivata, l’illegittimità del provvedimento riverbera i suoi effetti vizianti anche sugli atti consequenziali e, segnatamente, sulla determina dirigenziale n°482 del 29.11.2001, sugli atti della procedura concorsuale, sulla deliberazione di G.M. n°417 del 28.12.2001 di approvazione delle operazioni concorsuali e della graduatoria finale, nonché di presa d’atto dei nominativi di vincitori, provvedimenti che, pertanto, vanno parimenti cadutati.

La posizione della Corte Costituzionale

Con sentenza n° 194 depositata il 16 maggio 2002 la Corte Costituzionale ha esaminato anch’essa una fattispecie simile, ma riguardante l’amministrazione finanziaria dello Stato. Anche se la questione esaminata dalla Corte Costituzionale non riflette una normativa applicabile agli enti locali, le motivazioni giuridiche  poste alla base della sentenza e la “similitudine delle violazioni” con quelle esaminate dal Tar Calabria per gli enti locali sotto l’aspetto della legittimità inducono a ritenere che una siffatta applicazione delle  vigenti norme contrattuali in deroga ai principi costituzionali del “pubblico concorso” abbiano vita abbastanza breve posto che qualsiasi cittadino interessato alla selezione potrà facilmente impugnare, a ragione, qualsivoglia provvedimento che riservi posti da ricoprire al solo personale dipendente dell’ente, attraverso accordi decentrati supportati da giustificazioni generiche od addirittura  assenti.

 La questione di legittimità costituzionale fu sollevata dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ed ha ad oggetto l'art. 22 della legge 13 maggio 1999, n. 133   il quale -con il comma 1 lettere a), b) e c)- ha modificato i commi 205, 206 e 207 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n.  549, che disciplinano la copertura del 70% dei posti disponibili nelle dotazioni organiche dell'amministrazione finanziaria per i livelli dal quinto al nono, mediante apposite procedure di riqualificazione riservate al personale appartenente alle qualifiche funzionali inferiori, e con il comma 2 ha fatto salvi gli atti e i procedimenti già adottati.

Secondo il giudice rimettente, la norma impugnata "non fa altro che confermare le procedure già previste dalla precedente normativa di cui alla legge n. 549 del 1995", dichiarata illegittima dalla Corte con la sentenza n. 1 del 1999, cosicché la stessa norma, in quanto riproduttiva di disposizioni già dichiarate costituzionalmente illegittime, “nella sostanza viola il giudicato costituzionale". Inoltre “la modifica legislativa" censurata, prevedendo una procedura selettiva interna per il conferimento di una qualifica funzionale superiore e stabilendo che soltanto il 30% dei posti disponibili possono essere attribuiti a coloro che non sono già dipendenti dell'amministrazione finanziaria, derogherebbe ingiustificatamente alla regola del pubblico concorso, che riguarderebbe anche la fattispecie in esame, ponendosi così in contrasto con i principi costituzionali della parità di trattamento (art. 3 della Costituzione [+]) e di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione – leggasi nota n° 3).

Infine la norma censurata, disponendo che i dipendenti possono partecipare ai corsi di riqualificazione, anche se non hanno svolto, neppure di fatto, mansioni superiori, violerebbe, sotto altro profilo, gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, ponendo in essere una ingiustificata disparità di trattamento in danno di quanti non lavorano già alle dipendenze dell'amministrazione, consentendo inoltre l'accesso alla qualifica superiore da parte di dipendenti i quali non solo non abbiano svolto le relative mansioni, ma siano anche privi del titolo di studio richiesto per la qualifica stessa.

Nella disciplina delle procedure di riqualificazione in esame permangono ancora, nonostante le modificazioni introdotte, alcune lesioni dei principi costituzionali in materia di organizzazione dei pubblici uffici. In particolare va ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, il passaggio ad una fascia funzionale superiore comporta "l'accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate ed è soggetto, pertanto, quale figura di reclutamento, alla regola del pubblico concorso" (cfr. per tutte: sentenza n. 320 del 1997, sentenza n. 1 del 1999), in quanto proprio questo metodo offre le migliori garanzie di selezione dei soggetti più capaci. Il pubblico concorso è altresì un meccanismo strumentale rispetto al canone di efficienza dell'amministrazione, il quale può dirsi pienamente rispettato qualora le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie forme di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi; forme che possono considerarsi non irragionevoli solo in presenza di particolari situazioni, che possano giustificarle per una migliore garanzia del buon andamento dell’amministrazione.

 

Posizione della Corte dei Conti sul personale degli enti locali

La Corte dei Conti nella relazione al parlamento sulle attività dei Comuni riferite all’anno 2000 ha particolarmente approfondito il programma delle assunzioni quale elemento necessario e determinante  nella gestione degli enti locali ma anche la sua ricaduta sulla spesa con particolare riferimento al patto di stabilità.

 “Gli enti locali sono tenuti in base all’art. 39 della legge n. 449 del 1997 (il collegato alla finanziaria 1998) ad adeguare i propri ordinamenti al principio della programmazione del personale in vista della riduzione delle relative spese. Questo non significa ridurre necessariamente il numero dei dipendenti, potendosi raggiungere l’obiettivo con soluzioni organizzative che, nel complesso, abbassano i costi del personale (assunzioni oculate, tempo parziale, orari flessibili, rapporti a tempo determinato, privatizzazione dei servizi, ecc.).  Nella stessa ottica di rispetto dell’autonomia garantita dall’ordinamento costituiscono norme di principio e non disposizioni cogenti per gli enti locali quelle di cui all’art. 51 della legge n. 388 del 2000 (finanziaria 2001), che prevedono un ulteriore obiettivo di riduzione del personale pubblico, e potrebbero di per sé contrastare col processo di attribuzione agli enti di nuove funzioni decentrate sul territorio.

In tema di struttura del personale gli enti locali devono fare i conti anche coi vincoli imposti dal Patto di stabilità interno. L’art. 28 della legge n. 448 del 1998, l’art. 30 della legge n. 488 del 1999 (la finanziaria 2000) e l’art.51 della già citata legge finanziaria per il 2001 indicano alcune misure di riduzione della spesa corrente, per esempio quelle caratterizzate da programmazione relativamente facile e risultati rapidi attraverso la “manovra” del personale.”

 

 

 

 

Considerazioni finali

Quanto fin qui argomentato spinge le Amministrazioni Comunali a vagliare ed ad istruire attentamente e limitatamente alle effettive ricorrenze della normativa vigente, i propri atti prima di dare corso all’applicazione dei contratti decentrati di lavoro del personale dipendente, perché secondo i recenti indirizzi giurisprudenziali il cittadino, esterno all’Amministrazione, è considerato portatore di legittimi interessi nella qualità di aspirante a pubblici uffici in rapporto a soluzioni selettive interne adottate dalla P.A. La possibilità di attivare procedure di selezioni interne attraverso le progressioni verticali, a giudizio di chi scrive, deve essere preceduta da una serie di verifiche di compatibilità:

verifica degli effettivi fabbisogni di personale previa consultazione sindacale e determinazione delle dotazioni organiche.

Ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche a scadenza triennale con adozione degli atti previsti dall’ordinamento.

Variazione alle dotazioni organiche attraverso e coerentemente con la programmazione triennale del fabbisogno di personale, con gli strumenti di programmazione economica finanziaria pluriennale da attivarsi secondo norma.

Verifica della progressiva riduzione di personale e della spesa come stabilito dalle leggi finanziarie in vigore.

Accertamento del collegio dei revisori  dei conti circa la corretta esposizione della delibera di programmazione del fabbisogno del personale e del piano annuale delle assunzioni.

Ulteriore accertamento sul rispetto del patto di stabilità dell’anno 2001 ( vedasi nota art. 19 finanziaria 2002) e delle fattibilità delle condizioni di rispetto del patto di stabilità 2002 relativamente al disavanzo finanziario di cassa, limitazione spesa corrente, limitazione impegni 2002.

Concreta dimostrazione nel regolamento sull’ordinamento dei servizi comunali che una parte dei profili e delle figure professionali presenti nella programmazione delle assunzioni siano caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all’interno dell’ente in rapporto agli altri posti da bandire all’esterno.

Ammissione alla selezione del personale interno solo attraverso una attenta disamina del fascicolo personale dei candidati per la verifica dei requisiti minimi essenziali previsti dall’art. 3 del DPR 10/01/1957 n° 3 “statuto dei lavoratori”

 

Ogni diversa arbitraria formulazione dei concorsi interni  “progressioni verticali” dai principi testè enunciati può esporre , su ricorso dei soggetti legittimati, i responsabili al gravame di cui al comma due dell’art. 36 del D.lgs. 165/2001 che qui opportunamente si trascrive: 

<< . In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di  disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.>>  

 

Approfondimento di   Pino Terracciano – Ragioniere Capo Comune di Marigliano (Na)                                      


Note:

[1].  Principi artt. 35 dlgs 165/2001.  L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: 

a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;

b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.

3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

d) decentramento delle procedure di reclutamento;

e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, l'avvio delle procedure è subordinato alla previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata ai sensi dell'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome si espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe, per ragioni tecnico-amministrative o di economicità, sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei ministri. Per gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o provinciale possono essere banditi concorsi unici circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalità.

6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.

Art. 36 dlgs 165/2001

1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del personale di cui ai commi precedenti, si avvalgono delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. I contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, in applicazione di quanto previsto dalla legge 18 aprile 1962, n. 230, dall'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dall'articolo 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina.

2. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.   

 

(Æ)Articolo 6 D.lgs 165/2001

Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche.

 1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si applica l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione del personale dei diversi livelli o qualifiche previsti dalla dotazione organica può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ove comporti riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa complessiva riferita al personale effettivamente in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.

4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di personale è deliberata dal Consiglio dei ministri e le variazioni delle dotazioni organiche sono determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle dotazioni organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.

 

(·) Art 3 DPR 10/01/1957 n° 3 . Concorsi di ammissione.

L'assunzione agli impieghi civili dello Stato è effettuata mediante pubblico concorso per esami alle qualifiche iniziali, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto.

L'amministrazione stabilisce, di volta in volta, il numero dei posti disponibili nel ruolo da mettere a concorso nelle qualifiche iniziali, previa valutazione dell'effettivo fabbisogno di personale in relazione alle accertate esigenze del servizio.

È in facoltà dell'Amministrazione mettere a concorso, oltre i posti già disponibili alla data del bando, anche quelli che si faranno vacanti nelle qualifiche superiori, in dipendenza di collocamento a riposo di ufficio, nel semestre successivo alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso. Le nomine a tali posti in eccedenza sono conferite al verificarsi delle singole vacanze qualora il concorso venga espletato prima.

Il concorso è indetto con decreto del Ministro da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.

Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto.

Salve le eccezioni previste dal presente decreto, l'assunzione agli impieghi senza il concorso prescritto per le singole carriere è nulla di diritto e non produce alcun effetto a carico dell'Amministrazione, ferma restando la responsabilità dell'impiegato che vi ha provveduto.

 

 

·  art. 4  ccnl  enti locali del 31 marzo 1999 - Progressione verticale nel sistema di classificazione


1. Gli enti disciplinano, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, nel rispetto dei principi di cui all'art. 36 del D. Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, come modificato dagli artt. 22 e 23 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, e tenendo conto dei requisiti professionali indicati nelle declaratorie delle categorie di cui all'allegato A, le procedure selettive per la progressione verticale finalizzate al passaggio dei dipendenti alla categoria immediatamente superiore del nuovo sistema di classificazione, nel limite dei posti vacanti della dotazione organica di tale categoria che non siano stati destinati all'accesso dall'esterno.

Analoga procedura può essere attivata dagli enti per la copertura dei posti vacanti dei profili delle categorie B e D di cui all'art. 3, comma 7, riservando la partecipazione alle relative selezioni al personale degli altri profili professionali delle medesime categorie.
2. Gli enti che non versino nelle condizioni strutturalmente deficitarie ai sensi delle vigenti disposizioni procedono alla copertura dei posti vacanti dei profili caratterizzati da una professionalità acquisibile esclusivamente dall'interno degli stessi enti con le medesime procedure previste dal presente articolo.
3. Alle procedure selettive del presente articolo è consentita la partecipazione del personale interno anche prescindendo dai titoli di studio ordinariamente previsti per l'accesso dall'esterno, fatti salvi quelli prescritti dalle norme vigenti.

4. Anche i posti ammessi a selezione ai sensi del comma 1 sono coperti mediante accesso dall'esterno se la selezione stessa ha avuto esito negativo o se mancano del tutto all'interno le professionalità da selezionare.

5. Il personale riclassificato nella categoria immediatamente superiore a seguito delle procedure selettive previste dal presente articolo, non è soggetto al periodo di prova.

 

 

2     Articolo 91 del D.lgs. 267/2000

Assunzioni.

1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.

3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente 

4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

 

(®) art. 9 del ccnl Enti Locali del 05/10/2001 Disposizioni in materia di progressione verticale nel sistema di classificazione


1. In materia di progressione verticale del personale nel sistema di classificazione, è integralmente ed esclusivamente confermata la disciplina dell'art.4 del CCNL del 31.3.1999, relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali, anche nella vigenza dell'art.91, comma 3, del T.u.e.l. n.267/2000.

[¨]  1. Per l'anno 2002, alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, agli enti pubblici non economici, alle università, limitatamente al personale tecnico ed amministrativo, agli enti di ricerca ed alle province, ai comuni, alle comunità montane ed ai consorzi di enti locali che non abbiano rispettato le disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno 2001 è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato; i singoli enti locali in caso di assunzione del personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilità interno per l'anno 2001. Alla copertura dei posti disponibili si può provvedere mediante ricorso alle procedure di mobilità previste dalle disposizioni legislative e contrattuali, tenendo conto degli attuali processi di riordino e di accorpamento delle strutture nonché di trasferimento di funzioni. Si può ricorrere alle procedure di mobilità fuori dalla regione di appartenenza dell'ente locale solo nell'ipotesi in cui il comune ricevente abbia un rapporto dipendenti-popolazione inferiore a quello previsto dall'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, maggiorato del 50 per cento. Sono consentite le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione delle unità di personale. Il divieto non si applica al comparto scuola. Sono fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, nonché quelle relative alle categorie protette e quelle relative ai vincitori del secondo corso-concorso di formazione dirigenziale indetto dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1997, IV serie speciale, n. 22. Il divieto non si applica al personale della carriera diplomatica. Il divieto non si applica altresì ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato. In deroga al divieto di assunzioni, il Ministero della giustizia, con riferimento alle specifiche esigenze del settore, definisce per l'anno 2002 un programma straordinario di assunzioni nel limite di 500 unità di personale appartenente alle figure professionali strettamente necessarie ad assicurare la funzionalità dell'apparato giudiziario. Il Ministero della giustizia, nei limiti delle spese sostenute nell'anno 2001 per i rapporti di lavoro a tempo determinato, è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, del personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 18 agosto 2000, n. 242. Il programma di assunzioni va presentato per l'approvazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'economia e delle finanze. I termini di validità delle graduatorie per l'assunzione di personale presso le amministrazioni pubbliche sottoposte al divieto di cui al presente comma sono prorogati di un anno. Il Ministero della salute è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, del personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494. Il termine di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è differito di 18 mesi a partire dalla sua scadenza. In ogni caso, la spesa relativa al personale assunto a tempo determinato o con convenzioni dalle province, dai comuni, dalle comunità montane e dai consorzi di enti locali non può superare l'importo della spesa sostenuta al medesimo titolo nell'anno 2001, con un incremento pari al tasso di inflazione programmata indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

 8. A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.

3  Art. 39 della Legge 27/12/1997 n° 449 comma 1 .  Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'articolo 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio è valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto è emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unità in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999 n° 68

 Nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999. Per ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2002.

 

Art. 39 legge 27/12/1997 n° 449 comma 19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le università e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai princìpi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale

 

4  art. 24. legge 448/2001 come modificato dal Dl 13/02 legge 75/02

   Patto di stabilità interno per province e comuni.

1. Ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica ed alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2002-2004, per l'anno 2002 il disavanzo di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti computato ai sensi del comma 1 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, non potrà essere superiore a quello dell'anno 2000 aumentato del 2,5 per cento.

2. Per le medesime finalità e nei limiti stabiliti dal comma 1, il complesso delle spese correnti, per l'anno 2002, rilevanti ai fini del calcolo del disavanzo finanziario di cui al comma 1, non può superare l'ammontare degli impegni a tale titolo assunti nell'anno 2000 aumentati del 6 per cento

3. Sono escluse dall'applicazione del comma 2 le spese correnti connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate sulla base di modificazioni legislative intervenute a decorrere dall'anno 2000 o negli anni successivi, nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali.

4. Le limitazioni percentuali di incremento di cui al comma 2 si applicano anche al complesso dei pagamenti per spese correnti, come definite dai commi 2 e 3, con riferimento ai pagamenti effettuati nell'esercizio finanziario 2000.

4-bis. Ai fini del rispetto dei limiti di cui ai commi 2 e 4, per gli enti che hanno esternalizzato i servizi negli anni 1997, 1998, 1999 e 2000, la spesa corrente per l'anno 2000, relativa a tali servizi, è convenzionalmente commisurata alla spesa corrente sostenuta nell'anno precedente l'esternalizzazione, nel caso in cui tale spesa sia stata superiore. Il complesso delle spese correnti per l'anno 2002 deve essere, altresì, calcolato al netto delle maggiori spese conseguenti a impostazioni contabili determinate sulla media degli anni 2000 e 2001 relative alla gestione dei servizi a carattere imprenditoriale a decorrere dall'anno 2003.

5. Per gli anni 2003 e 2004, le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti riducono il proprio disavanzo attraverso un ulteriore intervento correttivo pari al 2 per cento della spesa corrente dell'anno precedente rilevante ai fini del saldo. Tale intervento correttivo si applica al disavanzo dell'anno precedente incrementato del tasso di inflazione programmato indicato dal Documento di programmazione economico-finanziaria. (…) omissis

3         art.  97 costituzione . I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.



(ð)   Articolo 88 del D.lgs. 267 del 18/08/2000 Disciplina applicabile agli uffici ed al personale degli enti locali.

1. All'ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, ivi compresi i dirigenti ed i segretari comunali e provinciali, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché quelle contenute nel presente testo unico.

 

[+]  Art. 3 della Costituzione. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese