inserito in Diritto&Diritti nel giugno 2002

Importo di lavori sotto il 150.000 Euro. Non vige l’obbligo del certificato SOA e valgono le norme dell’articolo 28 del D.p.r. 34/2000. Il Consiglio di stato con la decisione numero 2700 del 18 maggio 2002 sancisce un importante principio in materia di esclusione dalla procedura per l'aggiudicazione dei lavori di importo inferiore a 150.000 Euro per mancanza dei requisiti di ordine speciale.  

A cura di Sonia LAZZINI

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Il bando di gara prevedeva espressamente che le imprese non in possesso del certificato SOA attestassero la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 28 del DPR 34/2000 in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo.

 

La decisione appellata ha ritenuto che da una lettura sistematica del bando si potesse trarre la conclusione che per eseguire i lavori oggetto della gara  era richiesta la iscrizione anche alla categoria OS21 e che , pertanto , era legittima l’esclusione dell’attuale appellante in quanto non in possesso della predetta categoria

 

Il supremo organo giudicante amministrativo invece dà ragione alla ditta esclusa in quanto decreta che la prescrizione del bando sopra riportata , proprio perché precisa che la equiparazione dei lavori oggetto dell’appalto ai lavori di cui alla categoria OS21 è limitata ai fini del rilascio della certificazione della regolare esecuzione degli stessi , non implica affatto la previsione di un requisito ulteriore per la partecipazione alla gara rispetto alla disciplina dell’art. 28 del DPR 34/2000.

La precisazione contenuta nel bando deve assumere quindi il diverso significato di specificare  a quale tipologia di lavori potrà corrispondere la certificazione dei lavori appaltati dopo la loro corretta esecuzione ed ai fini della futura qualificazione del soggetto che tali lavori si è aggiudicato ed ha regolarmente eseguito.

 

La norma contenuta appunto nell’articolo 28 del regolamento sulla qualificazione delle imprese esecutrici di appalti pubblici, per lavori di importo inferiore ai 150.000  ECU, non richiede alcuna speciale qualificazione riconducibile alla natura dei lavori già eseguiti e si limita a prevedere per gli interventi  su immobili vincolati che le imprese partecipanti abbiano svolto lavori “analoghi” .

 

Non bisogna infatti dimenticarsi inoltre- sottolineano i giudici di Palazzo Spada-  che il cosiddetto “Regolamento Bargone” (D.p.r. 34/2002) all’ art. 1 , secondo comma , fissa l’obbligo della qualificazione solo per i lavori di importo superiore alla soglia di 150.000 ECU.

 

In conclusione, l’appello va accolto con riforma della sentenza appellata ed annullamento degli atti impugnati in primo grado con l’unica ulteriore precisazione in ordine alla infondatezza delle eccezioni avanzate dall’Amministrazione appellata e dalla controinteressata  che , trattandosi nel caso di specie di un’asta pubblica ,dall’annullamento della esclusione della ricorrente in primo grado discende l’obbligo di rinnovare il procedimento esaminando anche l’offerta economica della impresa ricorrente con l’adozione degli atti conseguenti all’esito della  valutazione.

 

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale,   Quinta  Sezione

ha pronunciato la seguente

decisione

Sul ricorso in appello n. 2698/2002  del  08/04/2002 , proposto da ****

contro

  COMUNE DI PENNA SANT'ANDREA

e nei confronti di

  IMPRESA **** S.R.L

per la riforma

della sentenza del TAR ABRUZZO - L'AQUILA  n.47/2002 , resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE APPALTO PER LAVORI CENTRO STORICO

Visto l’atto di appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di

 COMUNE DI PENNA SANT'ANDREA

 IMPRESA **** S.R.L.

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti tutti della causa;

Visto l’art.23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n.1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n.205;

 Alla pubblica udienza del 14 Maggio 2002 , relatore il Consigliere Cons. Goffredo Zaccardi  ed uditi, altresì, gli avvocati  F. Foglietti, Dell’Orso anche su delega dell’avv. Scarpantoni;  ;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue

1)La sentenza appellata ha respinto il ricorso proposto in primo grado dall’impresa **** per l’annullamento del verbale di gara del 14 dicembre 2001, nella parte in cui la Commissione di gara ha escluso la ricorrente dalla procedura per l'aggiudicazione dei lavori di consolidamento del versante ovest  del centro storico del Comune di Penna S. Andrea, nonché degli atti conseguenziali: di aggiudicazione provvisoria alla **** s.r.l., di comunicazione della esclusione alla ricorrente ( nota n.191 in data 11 gennaio  2002 ), del bando di gara ove necessario , del relativo disciplinare e di ogni atto successivo ivi compresa l’aggiudicazione definitiva. Contro tale sentenza è proposto l’appello indicato in epigrafe . Alla camera di consiglio del 14 maggio 2002 con l’assenso delle parti il Collegio ha ritenuto la causa per la decisione in forma semplificata a tenore dell’art.21 della legge 6 dicembre 1971 n.1934 come modificato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000 n.205.

2)L’esclusione della impresa **** è stata disposta perché” non in possesso  della categoria OS21 come indicato nel bando di gara e per le motivazioni sopraindicate” .In punto di fatto va precisato che il bando di gara prevedeva espressamente che le imprese non in possesso del certificato SOA attestassero la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 28 del DPR 34/2000 in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo. Disponeva  , altresì, il bando stesso che il requisito dell’art 28 , primo comma , lett. a) “ deve riferirsi a lavori della natura indicata al punto 3.3 .” Il punto 3.3 richiamato , nel definire la natura dei lavori oggetto dell’appalto li individuava nei termini seguenti “ fondazioni speciali , consolidamento terreno ecc., ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori eseguiti si intendono appartenenti alla categoria OS21”.Coerentemente il disciplinare allegato al bando al punto 1, relativo alle modalità di gara , prevedeva , tra i contenuti della busta contenente la documentazione ,al punto 39 lett. d) la dichiarazione di possedere i requisiti dell’art. 28 suindicato come prescritto dal bando di gara.

3)La decisione appellata ha ritenuto che da una lettura sistematica del bando si potesse trarre la conclusione che per eseguire i lavori oggetto della gara  era richiesta la iscrizione anche alla categoria OS21 e che , pertanto , era legittima l’esclusione dell’attuale appellante.

4)La tesi non resiste alla puntuale censura svolta nell’atto di appello con il primo  motivo nella quale si chiarisce che la prescrizione del bando soprariportata , proprio perché precisa che la equiparazione dei lavori oggetto dell’appalto ai lavori di cui alla categoria OS21 è limitata ai fini del rilascio della certificazione della regolare esecuzione degli stessi , non implica affatto la previsione di un requisito ulteriore per la partecipazione alla gara rispetto alla disciplina dell’art. 28 del DPR 34/2000  che , per lavori di importo inferiore ai 150.000  ECU, non richiede alcuna speciale qualificazione riconducibile alla natura dei lavori già eseguiti e si limita a prevedere per gli interventi  su immobili vincolati che le imprese partecipanti abbiano svolto lavori “analoghi” .Del resto tale previsione è coerente con il disposto dell’art. 1 del medesimo regolamento che al, secondo comma , fissa l’obbligo della qualificazione solo per i lavori di importo superiore alla soglia di 150.000 ECU  qui indicata .La precisazione contenuta nel bando assume , invece, un diverso significato perché specifica a quale tipologia di lavori potrà corrispondere la certificazione dei lavori appaltati dopo la loro corretta esecuzione ed ai fini della futura qualificazione del soggetto che tali lavori si è aggiudicato ed ha regolarmente eseguito.

5)Alla stregua delle considerazioni che precedono l’appello va accolto con riforma della sentenza appellata ed annullamento degli atti impugnati in primo grado con l’unica ulteriore precisazione in ordine alla infondatezza delle eccezioni avanzate dall’Amministrazione appellata e dalla controinteressata  che , trattandosi nel caso di specie di un’asta pubblica ,dall’annullamento della esclusione della ricorrente in primo grado discende l’obbligo di rinnovare il procedimento esaminando anche l’offerta economica della impresa **** con l’adozione degli atti conseguenti all’esito della  valutazione . Con il che è dimostrato l’interesse dell’appellante mentre non era necessaria alcuna impugnazione specifica del bando di gara che correttamente interpretato consentiva la partecipazione alla gara della impresa attuale appellante. Sussistono motivi per compensare le spese di giudizio.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello indicato in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata accoglie il ricorso in primo grado ed annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 14 Maggio 2002  con l’intervento dei Sigg.ri:

 

Pres. Agostino Elefante 

Cons. Giuseppe Farina 

Cons. Goffredo Zaccardi Est.

Cons. Francesco D'Ottavi 

Cons. Claudio Marchitiello  

 

Roma,  14/05/2002  

 

L'ESTENSORE                                             IL PRESIDENTE

 

 

IL SEGRETARIO

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il........................18/05/2002.........................

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

 

IL  DIRIGENTE