inserito in Diritto&Diritti nel ottobre 2002

Emerge una nuova fattispecie di responsabilità amministrativa. Nel disegno di legge della Finanziaria 2003, all’articolo 13, viene prevista la nullità dei contratti di appalto di servizi e la responsabilità personale dei dipendenti: aggravamento di rischio per le polizze sia delle  amministrazioni aggiudicatrici  che dei singoli dipendenti

A cura di Sonia LAZZINI

***

E’ sicuramente prematuro fare alcun tipo di ipotesi: certo è che l’articolo 13 dello schema del ddl di legge Finanziaria 2003, presentato alla Camera dei deputati il 30 settembre 2002, non faciliterà il superamento degli esistenti (e leciti?) “dogmi” degli assicuratori nei confronti di contratti a copertura dell’assicurazione della responsabilità civile per  perdite patrimoniale nel comporto degli Enti pubblici.

Sarà inoltre arduo non scontrarsi con la palese difficoltà, da parte delle Compagnie di Assicurazione (ma non di alcuni sottoscrittori dei Lloyd’s di Londra), di accettare una copertura della responsabilità amministrativa (sempre più necessaria) delle persone fisiche il cui operato è sottoposto alla Giurisdizione della Corte dei Conti, in qualità di un contratto di lavoro o di una prestazione di servizi.

 

Legge finanziaria 2003 (schema del ddl presentato alla Camera dei deputati il 30 settembre 2002).

(…)

Titolo III-  Disposizioni in materia di spesa

Capo I - Spese delle amministrazioni pubbliche

Articolo 13 (Acquisto di beni e servizi)

 

1. Per ragioni di trasparenza e concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici, quali individuate nell’articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche, e nell’articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche, per l’aggiudicazione, rispettivamente, delle pubbliche forniture e degli appalti pubblici di servizi disciplinati dalle predette disposizioni, espletano procedure aperte o ristrette, con le modalità previste dalla normativa nazionale di recepimento della normativa comunitaria, anche quando il valore del contratto è superiore a 50 mila euro.

 

2. Sono esclusi dall’obbligo di cui al comma 1: a) i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; b) le pubbliche amministrazioni, nell’ipotesi in cui facciano ricorso alle convenzioni quadro definite dalla CONSIP s.p.a. ai sensi degli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

 

3. Fermo quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 2, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con legge 16 novembre 2001, n. 405, e articoli 24 e 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le pubbliche amministrazioni considerate nella tabella C della presente legge e, comunque, gli enti pubblici istituzionali hanno l’obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.A..

 

4. I contratti stipulati in violazione del comma 1 o dell’obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.A. sono nulli. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto risponde, a titolo personale, delle obbligazioni eventualmente derivanti dai predetti contratti. La stipula degli stessi e causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale, si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni anzidette e quello indicato nel contratto.

 

5. Anche nelle ipotesi in cui la vigente normativa consente la trattativa privata, le pubbliche amministrazioni possono farvi ricorso solo in casi eccezionali e motivati, previo esperimento di una documentata indagine di mercato, dandone preventiva comunicazione alla Sezione regionale della Corte dei Conti.

 

6. I servizi prestati dalla CONSIP S.p.A. alle società per azioni interamente partecipate dallo Stato ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge n. 448 del 2001, nei confronti delle quali e previsto il controllo della Corte dei conti ai sensi dell’articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive modificazioni, sono remunerati nel rispetto della normativa comunitaria di settore.

 

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 5 costituiscono, per le regioni, norme di principio e di coordinamento.