inserito in Diritto&Diritti nel gennaio 2003

Legittima la copia conforme (ex legge n. 15/1968) del certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti: si all’autocertificabilità  del contenuto. L’art. 75 del DPR 21 dicembre 1999 n. 554  NON è disposizione speciale rispetto a quella dell’art. 18 del DPR 445/2000

A cura di Sonia LAZZINI

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Il Tar per la Campania, Sezione prima di Napoli, con la sentenza numero 7380 del 21 novembre 2002, sancisce un importante principio in tema di semplificazione nella produzione della documentazione richiesta da un bando di gara per l’affidamento di un appalto pubblico di lavori

 

Nella fattispecie emarginata si tratta di un ricorso avverso l’aggiudicazione di un appalto di lavori in favore di una ditta il cui certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, richiesti dalla lex specialis, avrebbero dovuto essere presentati in originale mentre sono stati presentati in copia conforme

 

L’adito giudice amministrativo non ammette la doglianza considerato che “che il testo unico sulla documentazione esprime princìpi semplificativi di portata generale che interessano tutta la normazione primaria e secondaria” e che “tali princìpi non solo sono di generalissima portata ma risultano pienamente applicabili alla normativa sugli appalti, ispirata anch’essa alla semplificazione”

 

Viene infatti sottolineato che “ A contraddire l’assunto del ricorrente, basta il richiamo alla regola, enunciata nel DPR 28 dicembre 2000 n. 445, secondo cui “ I duplicati, le copie.. sono validi a tutti gli effetti di legge se conformi alle disposizioni del presente testo unico” (art. 20), nonché l’art. 18 dello stesso DPR ove afferma “Le copie autentiche….possono essere validamente prodotte in luogo degli originali”.

 

Di contro:

 

Per appalti pubblici di lavori, non è legittima la dichiarazione sostitutiva del certificato del casellario giudiziale o di carichi pendenti

 

La specialità della legge Merloni prevale sulla semplificazione ammessa in altri settori dell’attività amministrativa (prevale art 75 D.p.r 554/99 sull’articolo

 

Il Tar per le Marche, con la sentenza numero 950 del 27 luglio 2002, si occupa di un ricorso avverso un provvedimento di esclusione  dalla partecipazione alla gara avente per oggetto l’affidamento dei lavori di restauro, dovuto al fatto che l’Impresa avesse prodotto in luogo dei certificati del casellario giudiziale di cui al punto 7 del disciplinare di gara, le relative dichiarazioni sostitutive.

 

Il ricorso non viene accolto in quanto, afferma il giudice adito - “ Nella materia degli appalti di lavori pubblici, disciplinati dalla legge quadro 11 febbraio 1994 n.109, il suo regolamento d’attuazione (D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554), all’art.75, co.2 (nel testo novellato dall’art.2 del D.P.R. n.412 del 2000) ha introdotto una disposizione (“i concorrenti … dimostrano mediante la produzione di certificato del casellario giudiziale o di carichi pendenti ...”) avente il carattere della specialità (prevalente sull’art.46), per la quale doveva essere richiesto il certificato di carichi pendenti e non una dichiarazione sostitutiva, ammessa in altri settori dell’attività amministrativa.”

 

Questo in virtù del fatto che “ L’invocato dalla ricorrente art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, entrato in vigore il 7 marzo 2000, per il quale è ammessa la dichiarazione sostitutiva del carichi pendenti, va correlato al successivo art.47 per il quale sono fatte salve le eccezioni previste dalla legge.”

 

Sorge spontanea un’osservazione:

 

Se già ora, dove ancora non si sente tantissimo l’influenza del “federalismo europeo” in materia di spontanea legiferazione regionale, su di uno stesso articolo di Legge, due Tar (Tar per la Campania, Sezione prima di Napoli, con la sentenza numero 7380 del 21 novembre 2002, e Il Tar per le Marche, con la sentenza numero 950 del 27 luglio 2002) dimostrano un’opinione assolutamente divergente in merito ad una normativa nazionale (specialità o meno della Legge 109/94 s.m.i. e del relativo regolamento di attuazione, D.p.r 554/99), figuriamoci domani la confusione che ci sarà!

E buonanotte alla certezza del diritto!

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Napoli (sezione Iª)

 

 

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 9304/2002 proposto da: **** in qualità di titolare della omonima ditta con sede in Casal di Principe, v. Cavour n. 44,

rappresentato e difeso da se stesso e dall'avv.to R. Labriola ed elettivamente domiciliato alla v. Depretis n. 78 (avv.to Landolfi), Napoli;

contro

il Comune di Maddaloni, in persona del legale rappresentante p.t.,

**** Lavori spa, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Napoli,

per l’annullamento

del verbale della commissione di gara del 2 agosto 2002 laddove è stata disposta il provvisorio affidamento dell’appalto per “lavori di sostituzione dei tegoli di copertura del Padiglione Ovest del mercato ortofrutticolo” in favore della convenuta impresa **** Lavori spa, con sede in Napoli, v. De Gasperi n. 45, quale capogruppo dell'Ati **** Lavori spa – **** Costruzion”,

del provvisorio affidamento dell'appalto per “lavori di sostituzione dei tegoli di copertura del Padiglione Ovest del mercato ortofrutticolo”, in favore della convenuta impresa **** Lavori spa;

visti tutti gli atti e documenti di causa;

uditi all’udienza del 16.10.2002 –rel. il cons. A. Pagano– gli avv.ti: come da verbale di udienza;

ritenuto in fatto e considerato in diritto

1.- Con il presente ricorso, l’impresa **** si duole che la gara indetta dal Comune di Maddaloni per l’affidamento dei lavori di sostituzione dei tegoli di copertura del Padiglione Ovest del mercato ortofrutticolo sia stata provvisoriamente aggiudicata dalla ditta **** Lavori spa.

Articola pertanto due motivi con cui deduce la violazione di legge (art. 1, punto 7 del disciplinare di gara; art. 75, c. 2, DPR 554/1999), e l’eccesso di potere, sotto molteplici profili.

2.- Resiste l’amministrazione.

3.- All’udienza indicata, in sede di decisione della relativa domanda cautelare, la causa –sentite sul punto le parti costituite ed acquisito il loro assenso- è stata trattenuta per la decisione di merito, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, ai sensi dell’art. 21 L. 1034/1971. (Cfr., in generale, CdS VI 4 gennaio 2002 n. 35; CdS IV 29 agosto 2000 n. 4561).

4.- Il ricorso è da respingere.

4.1.- Il motivo principale di doglianza, espresso dalla parte ricorrente, si riassume nel rilievo che il certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, richiesti dalla lex specialis, avrebbero dovuto essere presentati in originale mentre sono stati presentati in copia conforme.

A contraddire l’assunto del ricorrente, basta il richiamo alla regola, enunciata nel DPR 28 dicembre 2000 n. 445, secondo cui “ I duplicati, le copie.. sono validi a tutti gli effetti di legge se conformi alle disposizioni del presente testo unico” (art. 20), nonché l’art. 18 dello stesso DPR ove afferma “Le copie autentiche….possono essere validamente prodotte in luogo degli originali”.

Ne consegue che tutti i riferimenti nel ricorso alla non autocertificabilità (del contenuto) del certificato di carichi pendenti (ovvero del casellario giudiziario) sono fuori sesto, atteso che, giova ribadirlo, nella presente fattispecie, non è stata prodotta una autocertificazione ma una copia conforme, già rilevante ex se ai sensi della legge n. 15/1968.

Nè si può ritenere, come si assume in gravame, che l’art. 75 del DPR 21 dicembre 1999 n. 554 sia disposizione speciale rispetto a quella dell’art. 18 del DPR 445/2000.

E’ certo, per contro, che il testo unico sulla documentazione esprima princìpi semplificativi di portata generale che interessano tutta la normazione primaria e secondaria.

Tali princìpi non solo sono di generalissima portata ma risultano pienamente applicabili alla normativa sugli appalti, ispirata anch’essa alla semplificazione.

Appare poi del tutto fuorviante il richiamo alla disparità di comportamento che la commissione avrebbe mantenuto ammettendo la ricorrente previa presentazione di una copie autentica e provvedendo invece ad escludere altra ditta che aveva presentato la fotocopia di un certificato.

Trattasi, infatti, di ipotesi evidentemente del tutto diverse, come tali non comparabili.

Nessun rilievo ha poi la circostanza, invero generica, che il certificato sia “vetusto”, risalendo a “quattro mesi antecedenti, rispetto alla apertura dei plichi”.

Il ricorso va pertanto rigettato.

5.- Non si procede alla liquidazione delle spese, stante la mancata costituzione delle controparti.

p.q.m.

Il Tribunale Amministrativo della Campania-Napoli (sezione prima) pronunciando sul ricorso summenzionato, lo rigetta. Nulla spese.

Ordina all’amministrazione di uniformarsi.

Così deciso in Napoli, il 16.10.2002 nella camera di consiglio del TAR.

Giancarlo Coraggio pres.                              Alessandro Pagano rel. est.