inserito in Diritto&Diritti nel gennaio 2003

Per appalti pubblici di lavori, non è legittima la dichiarazione sostitutiva del certificato del casellario giudiziale o di carichi pendenti. La specialità della legge Merloni prevale sulla semplificazione ammessa in altri settori dell’attività amministrativa (prevale art 75 D.p.r 554/99 sull’articolo. 

A cura di Sonia LAZZINI

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Il Tar per le Marche, con la sentenza numero 950 del 27 luglio 2002, si occupa di un ricorso avverso un provvedimento di esclusione  dalla partecipazione alla gara avente per oggetto l’affidamento dei lavori di restauro, dovuto al fatto che l’Impresa avesse prodotto in luogo dei certificati del casellario giudiziale di cui al punto 7 del disciplinare di gara, le relative dichiarazioni sostitutive.

Il ricorso non viene accolto in quanto, afferma il giudice adito - “ Nella materia degli appalti di lavori pubblici, disciplinati dalla legge quadro 11 febbraio 1994 n.109, il suo regolamento d’attuazione (D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554), all’art.75, co.2 (nel testo novellato dall’art.2 del D.P.R. n.412 del 2000) ha introdotto una disposizione (“i concorrenti … dimostrano mediante la produzione di certificato del casellario giudiziale o di carichi pendenti ...”) avente il carattere della specialità (prevalente sull’art.46), per la quale doveva essere richiesto il certificato di carichi pendenti e non una dichiarazione sostitutiva, ammessa in altri settori dell’attività amministrativa.”

 

Questo in virtù del fatto che “ L’invocato dalla ricorrente art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, entrato in vigore il 7 marzo 2000, per il quale è ammessa la dichiarazione sostitutiva del carichi pendenti, va correlato al successivo art.47 per il quale sono fatte salve le eccezioni previste dalla legge.”

 

Di contro:

Legittima la copia conforme (ex legge n. 15/1968) del certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti: si all’autocertificabilità  del contenuto

 

L’art. 75 del DPR 21 dicembre 1999 n. 554  NON è disposizione speciale rispetto a quella dell’art. 18 del DPR 445/2000

 

Il Tar per la Campania, Sezione prima di Napoli, con la sentenza numero 7380 del 21 novembre 2002, sancisce un importante principio in tema di semplificazione nella produzione della documentazione richiesta da un bando di gara per l’affidamento di un appalto pubblico di lavori

 

Nella fattispecie emarginata si tratta di un ricorso avverso l’aggiudicazione di un appalto di lavori in favore di una ditta il cui certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, richiesti dalla lex specialis, avrebbero dovuto essere presentati in originale mentre sono stati presentati in copia conforme

 

L’adito giudice amministrativo non ammette la doglianza considerato che “che il testo unico sulla documentazione esprime princìpi semplificativi di portata generale che interessano tutta la normazione primaria e secondaria” e che “tali princìpi non solo sono di generalissima portata ma risultano pienamente applicabili alla normativa sugli appalti, ispirata anch’essa alla semplificazione”

 

Viene infatti sottolineato che “ A contraddire l’assunto del ricorrente, basta il richiamo alla regola, enunciata nel DPR 28 dicembre 2000 n. 445, secondo cui “ I duplicati, le copie.. sono validi a tutti gli effetti di legge se conformi alle disposizioni del presente testo unico” (art. 20), nonché l’art. 18 dello stesso DPR ove afferma “Le copie autentiche….possono essere validamente prodotte in luogo degli originali”.

 

 

Sorge spontanea un’osservazione:

 

Se già ora, dove ancora non si sente tantissimo l’influenza del “federalismo europeo” in materia di spontanea legiferazione regionale, su di uno stesso articolo di Legge, due Tar (Tar per la Campania, Sezione prima di Napoli, con la sentenza numero 7380 del 21 novembre 2002, e Il Tar per le Marche, con la sentenza numero 950 del 27 luglio 2002) dimostrano un’opinione assolutamente divergente in merito ad una normativa nazionale (specialità o meno della Legge 109/94 s.m.i. e del relativo regolamento di attuazione, D.p.r 554/99), figuriamoci domani la confusione che ci sarà!

E buonanotte alla certezza del diritto!

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ai sensi dell’art.3, co.1°, della L. 21 luglio 2000, n.205;

sul ricorso n.389 del 2002 proposto dall’Impresa **** s.r.l.

contro

il COMUNE di MONTE SAN GIUSTO, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Calzolaio ed elettivamente domiciliato in Ancona, Corso Garibaldi n.136 (studio avv. Giorgio Rossi);

e nei confronti

dell’Impresa **** s.r.l., per l’annullamento,

previa sospensione dell’esecuzione,

- del provvedimento del 21.3.2002 prot. n.1658, adottato dalla stazione appaltante di esclusione dalla partecipazione alla gara avente per oggetto l’affidamento dei lavori di restauro e consolidamento del Palazzo Bonafede;

- dei verbali di gara, in parte qua e del provvedimento di aggiudicazione dei lavori di cui trattasi all’Impresa **** s.r.l.;

- ove possa occorrere, del bando di gara 21 gennaio 2002;

- di tutti gli atti preparatori, connessi e conseguenti.

   Visto il ricorso con i relativi allegati;

   Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Monte San Giusto e dell’Impresa **** s.r.l.;

   Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

   Visti gli atti tutti della causa;

   Relatore, alla camera di consiglio del 9 luglio 2002, il Consigliere Giancarlo Giambartolomei;

   Uditi, altresì, l’avv. Francesco Vagnucci, in sostituzione dell’avv. Arturo Cancrini, per l’Impresa ricorrente, l’avv. Andrea Calzolaio per il Comune intimato e l’avv. ****andra Ranci, sostituto processuale dell’avv. Giovanni Ranci, per l’Impresa controinteressata;

  Accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;

   Ritenuto che sussistono i presupposti per decidere il ricorso con sentenza succintamente motivata, in conformità di quanto previsto dall’art.3, co.1°, della L. 21 luglio 2000, n.205;

   Sentite sul punto le parti costituite;

   Visto il dispositivo n.38, pubblicato il 10 luglio 2002, ai sensi del-l’art.23/bis, VI comma, della L. 6 dicembre 1971, n.1034, introdotto con l’art.4 della L. 21 luglio 2000, n.205;

   Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1.- Con ricorso notificato il 6 maggio 2002 l’Impresa **** s.r.l. ha chiesto l’annullamento:

- del provvedimento del 21.3.2002 prot. n.1658, adottato dalla stazione appaltante di sua esclusione dalla partecipazione alla gara avente per oggetto l’affidamento dei lavori di restauro e consolidamento del Palazzo Bonafede in Comune di Monte san Giusto;

- dei verbali di gara, in parte qua e del provvedimento di aggiudicazione dei lavori di cui trattasi all’Impresa **** s.r.l.;

- ove possa occorrere, del bando di gara 21 gennaio 2002.

      La ricorrente ha chiesto anche il risarcimento del danno.

      L’esclusione è stata decretata, come riporta il provvedimento 21 marzo 2002 prot. n.1658, per il fatto che l’Impresa aveva prodotto “in luogo dei certificati del casellario giudiziale di cui al punto 7 del disciplinare di gara, le relative dichiarazioni sostitutive”.

 

      Assume, di contro, la ricorrente: ammessa la presentazione di una dichiarazione sostitutiva della certificazione richiesta (casellario giudiziale e carichi pendenti); illegittima la clausola del bando ove intesa escludente tale possibilità; illegittima la mancata richiesta di chiarimenti ed integrazioni documentali.

 

      Si sono costituiti il Comune di Monte San Giusto e l’impresa controinteressata **** s.r.l., aggiudicataria della gara, producendo documenti e memorie con le quali ultime hanno eccepito l’inammissibi-lità del ricorso (in particolare, la tardività dell’impugnazione del bando) sotto più profili.

 

      Anche la ricorrente ha prodotto memoria, ulteriormente illustrativa delle proprie tesi difensive.

 

2.- Il ricorso è infondato.

 

      In conformità ai modelli-tipo emessi dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, il punto 7 del disciplinare di gara indica quale documento da inserire nella busta “A”, “a pena d’esclusione”, il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti per ciascuno dei soggetti indicati dall’art.75, co.1, lett. b) e c) del D.P.R. n.554 del 1999.

 

      L’invocato dalla ricorrente art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, entrato in vigore il 7 marzo 2000, per il quale è ammessa la dichiarazione sostitutiva del carichi pendenti, va correlato al successivo art.47 per il quale sono fatte salve le eccezioni previste dalla legge. Nella materia degli appalti di lavori pubblici, disciplinati dalla legge quadro 11 febbraio 1994 n.109, il suo regolamento d’attuazione (D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554), all’art.75, co.2 (nel testo novellato dall’art.2 del D.P.R. n.412 del 2000) ha introdotto una disposizione (“i concorrenti … dimostrano mediante la produzione di certificato del casellario giudiziale o di carichi pendenti ...”) avente il carattere della specialità (prevalente sull’art.46), per la quale doveva essere richiesto il certificato di carichi pendenti e non una dichiarazione sostitutiva, ammessa in altri settori dell’attività amministrativa.

 

      La maggior forza cogente dell’art.75, co.2, del D.P.R. n.554/99  rende manifesta l’infondatezza, non solo delle censure dedotte sul punto dalla ricorrente ma, assorbita l’eccezione di tardività, anche dell’impugnazione del bando e dell’art.7 del suo disciplinare.

 

      Nel rispetto del principio della par condicio, per il quale non è ammessa la presentazione postuma di documentazione richiesta dal bando di gara a pena di esclusione, legittimamente l’Amministrazione non ha invitato la ricorrente a regolarizzare la propria posizione.

 

3.- Per quanto sopra argomentato, il ricorso deve essere respinto, unitamente alla consequenziale domanda di risarcimento del danno.

 

      Il Collegio ritiene equo compensare tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche respinge il ricorso e la domanda di risarcimento del danno.

 

      Compensa le spese.

 

      Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

      Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 9 luglio 2002, con l’intervento dei Magistrati:

 

Dott. Bruno Amoroso - Presidente

 

Dott. Giancarlo Giambartolomei - Consigliere, est.

 

Dott. Luigi Ranalli - Consigliere

 

 

 

      Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 27 LUG 2002

 

      Ancona, 27 LUG 2002

 

IL SEGRETARIO GENERALE