inserito in Diritto&Diritti nel settembre 2004

Il disegno di legge Comunitaria per il 2004 in data 22 luglio 2004 è stato approvato dal Senato; successivamente trasmesso alla Camera (Atti Parlamentari — 23 — Camera dei Deputati — 5179) attende ora la verifica in seconda lettura. Viene modificata anche la Legge 109/94 s.m.i.

Di Sonia LAZZINI

***

Viene previsto che <L’amministrazione aggiudicatrice ovvero il soggetto aggiudicatore di un appalto pubblico, all’atto di una aggiudicazione definitiva, ne invia comunicazione ai concorrenti non aggiudicatari, provvedendo allo svincolo delle garanzie provvisorie eventualmente prestate da questi soggetti per la partecipazione alla gara.

 

All'art. 14 sono previste alcune modifiche alla Legge Merloni in tema di :

 

riduzione delle cauzioni provvisorie e definitive in caso di certificazione di qualità ( o elementi singificativi) – modifica all'art  articolo 8, comma 11-quater e di conseguenza anche

 

ricerca della corretta applicazione di legge in caso di appalti misti lavori/servizi  -  articolo 2, comma 1 e di consenza anche l' articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157

 

rispetto dei vincoli comunitari di  non discriminazione, parita` di trattamento, proporzionalita` e trasparenza (quindi indizione di gara ai sensi delle leggi italiane)  per l’affidamento di incarichi di progettazione ovvero della direzione dei lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro - articolo 17, comma 12

 

rispetto dei vincoli comunitari di  non discriminazione, parita` di trattamento, proporzionalita` e trasparenza (quindi indizione di gara ai sensi delle leggi italiane)  Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore alla soglia comunitaria  - articolo 30, comma 6-bis,

 

modifica dell'<automatismo> di affidamento della direzione lavori al progettista - articolo 17, comma 14,

 

annullamento dei commi 8, 9 e 10 dell ' Art. 188 (Nomina del collaudatore) del D.p.r. 554/99 in tema di nomina dei collaudatori: detti commi erano stati  dichiarati costituzionalmente illegittimi da Corte costituzionale, n. 302 del 2003, e annullati nella parte in cui si riferiscono alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano

 

modifica al regime di prelazione del promotore - articolo 37-bis, comma 2-bis,

 

obbligo per l'amministrazione aggiudicatrice ovvero il soggetto aggiudicatore di un appalto pubblico, all’atto di una aggiudicazione definitiva, di  inviare comunicazione ai concorrenti non aggiudicatari, provvedendo allo svincolo delle garanzie provvisorie eventualmente prestate da questi soggetti per la partecipazione alla gara.

 ***

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5179

DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 20 luglio 2004 (v. stampato Senato n. 2742)

PRESENTATO DAL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE (BUTTIGLIONE)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (FRATTINI)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (CASTELLI)

E CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (TREMONTI)

Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita` europee. Legge comunitaria 2004

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica 22 LUGLIO 2004

 

DISEGNO DI LEGGE

__

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

(::::)

ART. 14.

(Modificazioni alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante legge quadro in materia di lavori pubblici, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi, ed al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante regolamento di attuazione della legge n. 109 del 1994).

 

 

1. L’articolo 8, comma 11-quater, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e` sostituito dal seguente:

« 11-quater. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualita` conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fidejussoria, previste rispettivamente dal comma 1 e dal comma 2 dell’articolo 30 della presente legge, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento ».

 

2. All’articolo 2, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il secondo periodo e` sostituito dai seguenti: « Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendono lavori si applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievo superiore al 50 per cento. Quest’ultima disposizione non si applica ove i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto all’oggetto principale dedotto in contratto ».

3. All’articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il comma 3 e` sostituito dal seguente:

« 3. Nei contratti misti di lavori e servizi e nei contratti di servizi quando comprendono lavori si applicano le norme della legge 11 febbraio 1994, n. 109, qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento. Questa disposizione non si applica ove i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto all’oggetto principale dedotto in contratto ».

4. L’articolo 17, comma 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e` sostituito dal seguente:

« 12. Per l’affidamento di incarichi di progettazione ovvero della direzione dei lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro, le stazioni appaltanti, per il tramite del responsabile del procedimento, possono procedere all’affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), nel rispetto dei princı`pi di non discriminazione, parita` di trattamento, proporzionalita` e trasparenza ».

5. All’articolo 30, comma 6-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il secondo periodo e` sostituito dal seguente: « Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti scelti nel rispetto dei princı`pi di non discriminazione, parita` di trattamento, proporzionalita` e trasparenza ».

6. L’articolo 17, comma 14, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e` sostituito dal seguente:

« 14. Nel caso in cui il valore delle attivita` di progettazione e direzione lavori superi complessivamente la soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia, l’affidamento diretto della direzione dei lavori al progettista e` consentito soltanto ove espressamente previsto dal

bando di gara della progettazione ».

7. All’articolo 188 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, sono abrogati i commi 8, 9, 10 e 11.

8. All’articolo 37-bis, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

 « L’avviso deve indicare espressamente che e` previsto il diritto a favore del promotore ad essere preferito ai soggetti previsti dall’articolo 37-quater, comma 1, lettera b), ove lo stesso intenda adeguare il proprio progetto alle offerte economicamente piu` vantaggiose presentate dai predetti soggetti offerenti.

Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati gli effetti sulle procedure in corso che non si siano ancora chiuse a seguito di aggiudicazione, i cui avvisi indicativi pubblicati prima della data del 31 gennaio 2004 non contengano quest’ultima indicazione espressa ».

9. L’amministrazione aggiudicatrice ovvero il soggetto aggiudicatore di un appalto pubblico, all’atto di una aggiudicazione definitiva, ne invia comunicazione ai concorrenti non aggiudicatari, provvedendo allo svincolo delle garanzie provvisorie eventualmente prestate da questi soggetti per la partecipazione alla gara.