L'IGNORANZA SCUSABILE DELLA LEGGE PENALE: RILIEVI COSTITUZIONALI Bisogna premettere che il codice penale vigente, chiamato codice Rocco, è stato promulgato con Regio Decreto il 19 ottobre 1930 con n. 1398 e reso esecutivo il 1° gennaio 1931; la Carta Costituzionale è in vigore, invece, dal 1° gennaio 1948. Il codice Rocco, nato per rinnovare il codice Zanardelli in senso ideologico fascista, come prevedibile, è stato novellato più volte a causa della conflittualità normativa del regime democratico. Le novellazioni sono avvenute tout court ad opera di leggi abrogative, sia esplicite che implicite, che ad opera delle sentenze della Corte Costituzionale chiamata a statuire dal Giudice a quo. In particolare tratterò brevemente dell’art. 5 c.p. e dei rilievi costituzionali che, recentemente, hanno novellato implicitamente questo articolo di fondamentale importanza obbligandoci ad una rilettura in chiave costituzionale. L’art. 5 c.p. statuisce che nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza della legge penale. Nella esegesi giuridica si deve rispettare il principio della gerarchia delle fonti, secondo i principi specialistici e cronologici. Tali principi non si applicano per la comparazione Costituzionale perché la Costituzione, nel nostro ordinamento, prevale su ogni atto legislativo. Gli articoli costituzionali da contrapporre all’art. 5 c.p. sono precisamente:
Da questi rilievi nasce spontaneo il dubbio che l’art. 5 c.p. corrisponda effettivamente al dettato costituzionale. Difatti, solo recentemente, la Corte si è espressa su rinvio incidentale processuale ad opera di un gruppo di avvocati. La sentenza cost. n. 364/88 ha pubblicato la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 5 c.p. nella parte in cui non prevede l’ignoranza inevitabile della legge penale. Attenzione: l’articolo non è stato novellato formalmente ma solo sostanzialmente, nel senso che dalla lettura nulla si evince e sembrerebbe ancora sussistere l’ignoranza assoluta. Invece la norma deve essere riconsiderata in senso relativo perché la sentenza de qua individua alcuni casi generici in cui l’ignoranza può essere eccepita come esimente di un reato. In primo luogo deve trattarsi di un reato artificiale, cioè non dettato dalla natura delle cose, dalla nostra coscienza, come insegna la dottrina giusnaturalistica; per esempio tutti sanno che l’omicidio è un atto commesso contro natura nel senso che la nostra stessa coscienza, l’istinto umano, ci informa della asocialità dell’atto stesso. In secondo luogo l’errore diventa inevitabile qualora il testo legislativo sia assolutamente oscuro, o l’atteggiamento interpretativo degli organi giudiziari sia gravemente caotico o quando le persone istituzionalmente destinate a giudicare sui fatti da realizzare (es: avvocati) pronuncino delle assicurazioni erronee. L’errore deve rispondere al criterio della c.d. generalizzazione e cioè ponendo qualsiasi altra persona di media cultura e intelligenza nella posizione dell’imputabile, anch’essa deve cadere vittima dello stesso errore. Ci sarebbero molte altre cose da dire ma vorrei terminare augurandomi che il processo di costituzionalizzazione della nostra società o viceversa, la decostituzionalizzazione di norme desuete o anacronistiche e vissute dalla società matura come limiti di libera espressione e manifestazione della personalità sociale e personale, avvenga più rapidamente e senza pregiudizi. Mauro Di Fresco
Bibliografia Corso di Diritto Penale, Fabrizio Ramacci, Giappichelli Editore, Torino, 2001. |
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