
ISSN 1127-8579
Pubblicato dal 04/02/2010
All'indirizzo http://diritto.it/docs/28891
Autore: sentenza
Tribunale di Livorno - Sentenza n. 1222-2009 Contratti a tempo determinato – mancata previsione degli scatti di anzianità – violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e adeguata retribuzione – sussistenza.
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Tribunale di Livorno - Sentenza n. 1222-2009 (Contratti a tempo determinato – mancata previsione degli scatti di anzianità – violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e adeguata retribuzione – sussistenza).
La reiterazione di contratti a tempo determinato, senza diritto a scatti retributivi, comporta una situazione di differente trattamento con i docenti a tempo indeterminato, non giustificata dalla disuguaglianza nella prestazione fornita dai lavoratori, dalle modalità o dalla durata della stessa.
Tale situazione, in contrasto con quanto sancito dalla sentenza della Corte Europea di Giustizia del 13.09.07, non può essere giustificata alla luce della contrattazione collettiva, che non può essere in contrasto con norme imperative, quali la Costituzione della Repubblica italiana che sancisce all'art. 3 il principio di eguaglianza.
La mancata previsione degli scatti di anzianità non impedisce pertanto di riconoscerli in base ai principi generali dell'ordinamento di uguaglianza e adeguata retribuzione, sanciti nel1a nostra Costituzione agli artt. 3 e 36.
Tribunale di Livorno - Sentenza n. 1222-2009 Contratti a tempo determinato – mancata previsione degli scatti di anzianità – violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e adeguata retribuzione – sussistenza. |
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Pubblicato inGiurisprudenzain data04/02/2010
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Tribunale di Livorno - Sentenza n. 1222-2009 (Contratti a tempo determinato – mancata previsione degli scatti di anzianità – violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e adeguata retribuzione – sussistenza).
La reiterazione di contratti a tempo determinato, senza diritto a scatti retributivi, comporta una situazione di differente trattamento con i docenti a tempo indeterminato, non giustificata dalla disuguaglianza nella prestazione fornita dai lavoratori, dalle modalità o dalla durata della stessa.
Tale situazione, in contrasto con quanto sancito dalla sentenza della Corte Europea di Giustizia del 13.09.07, non può essere giustificata alla luce della contrattazione collettiva, che non può essere in contrasto con norme imperative, quali la Costituzione della Repubblica italiana che sancisce all'art. 3 il principio di eguaglianza.
La mancata previsione degli scatti di anzianità non impedisce pertanto di riconoscerli in base ai principi generali dell'ordinamento di uguaglianza e adeguata retribuzione, sanciti nel1a nostra Costituzione agli artt. 3 e 36.
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