*** La annosa e sempre controversa questione della responsabilità della Pubblica Amministrazione, per i danni provocati da buche presenti sul manto stradale, sembra conoscere un momento di revisione ed evoluzione, che presenta spunti di interesse. Si dibatte se l’ipotesi di una responsabilità della PA possa
essere invocata soltanto in forza dell’art. L’orientamento più tradizionale della giurisprudenza teneva
conto del fatto che il danneggiato ha comunque l’onere di fare tutto il
possibile per evitare il danno e, pertanto, ove l’ostacolo fosse visibile ed
evitabile, non si potesse addebitare automaticamente una responsabilità
all’ente pubblico. Detta responsabilità poteva essere invocata solo
nell’ipotesi che la buca o avvallamento costituisse nel caso concreto “insidia
o trabocchetto”, non prevedibile e non evitabile con la normale diligenza. (In
tal senso, fra le più recenti e significative, Trib. Milano 27.1.2003, Cass.
3.12.2002 n. La giurisprudenza menzionata ha altresì ammesso di recente la possibilità di un concorso di colpa fra privato e PA nella produzione dell’evento dannoso, prima esclusa. L’originaria interpretazione, infatti, poneva l’alternativa assoluta ed invincibile fra colpa del danneggiato e responsabilità della PA, dimodochè ove fosse in concreto dimostrato che l’insidia era visibile ed evitabile, tutto il danno restava a carico dell’infortunato. Al contrario, ove il caso concreto avesse posto in evidenza l’insidia o trabocchetto, per ciò stesso tale elemento avrebbe concretizzato, in modo sintomatico, la colpa della PA, escludendo ex se la colpa del danneggiato (si vedano Cass. 8.11.2002 n.15710; Cass. 30.7.2002 n.11250; Cass. 19.7.2002 n.10577; Cass. 13.2.2002 n.2067). Una più attenta e sistematica analisi del principio
contenuto nell’art. 1227 1° comma C.C., relativo al concorso di colpa del
danneggiato, ha condotto Cass. 17152/02 a collocare detta ipotesi nella
operazione di valutazione del nesso causale fra fatto e danno: la fattispecie
prevista dal 1° comma dell’art. Con sentenza 23.7.2003 n. 11446 la Cassazione ridà corpo ad
un orientamento già affermato ma fino ad ora quasi minoritario (v. Cass.
15.1.2003 n. 488, Cass. 13.1.2003 n. 289, Cass. 31.7.2002 n.11366). Il regime
di responsabilità ex art. La valutazione della ricorrenza nel caso concreto di dette condizioni non può che essere rimessa al prudente apprezzamento del Giudice. Resta il fatto che l’ente pubblico potrà essere esonerato dalla responsabilità soltanto fornendo elementi di giudizio utili a provare che il danno è frutto del caso fortuito o del fatto, esclusivo o concorrente, del danneggiato o di un terzo (Cass. 17.5.2001 n. 6767, Cass. 10.5.1999 n. 4616, Cass. 13.5.1999 n.4757). L’eventuale prova del fatto del danneggiato vale ad esimere l’ente da responsabilità al pari della prova del fatto fortuito (Cass. 26.3.2002 n.4308, Cass. 20.7.2002 n.10641). Il criterio di valutazione promosso dalle più recenti pronunce della Corte di legittimità sembra caratterizzato da una certa severità di giudizio, ponendo in evidenza che, con particolare riguardo al caso delle autostrade, proprio la caratteristica di strada a scorrimento veloce richiede che il gestore provveda con particolare cura al costante controllo ed alla più opportuna vigilanza. Si profila, pertanto, l’ipotesi di responsabilità ex art. Una volta ammessa la applicabilità della norma di cui
all’art. Si profila un compito non facile per la valutazione in concreto delle singole fattispecie.
Dott. Renato Amoroso – Giudice di Pace in Monza. |
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