inserito in Diritto&Diritti nel dicembre 2003

Presentato il Codice “Internet e minori”: tanto rumore per nulla?

(di Massimiliano Dona - avvocato)


 

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Il 19 novembre ha visto finalmente la luce il Codice di autoregolamentazione “Internet e minori”, sottoscritto presso il Ministero delle Comunicazioni, alla presenza del ministro On. Maurizio Gasparri e del ministro per l’innovazione e le tecnologie, On. Lucio Stanca.

Come è noto lo strumento dell’autoregolamentazione nel campo dell’Internet, incoraggiato dalle fonti comunitarie e nazionali, è ritenuto il più adatto alla gestione dei fenomeni della società dell’informazione, in condizioni che assicurino la sicurezza dei navigatori, soprattutto se appartenenti a categorie meritevoli di specifica protezione.

Su questo piano l’iniziativa del Codice è senza dubbio pregevole, anche in considerazione del tentativo di aprire i lavori al contributo di numerosissime associazioni di utenti e consumatori, insieme a quelle rappresentative dei soggetti professionali che operano con Internet: dall’access provider, all’hosting/housing provider, al content provider, fino al gestore dell’Internet point.

Da una prima lettura del Codice emergono, tuttavia, luci ed ombre: condivisibile è senza dubbio l’impostazione, manifestata nelle premesse, in ordine alla funzione educativa che, pur di competenza in via primaria della famiglia, “può essere agevolata da un corretto utilizzo delle risorse presenti sulla rete telematica al fine di aiutare i minori a conoscere progressivamente la vita e ad affrontarne i problemi ed i pericoli.”

Ma se è vero che Internet non può e non deve essere “demonizzato”, meno positivo è il giudizio sugli strumenti individuati nell’articolato per rendere più sicuro l’accesso del minore alla Rete: tra questi lascia in particolare perplessi la “navigazione differenziata,” così come indicata genericamente dall’art. 3.2 senza alcuna specificazione in ordine a funzionalità e costi che rischiano di vanificare l’efficacia complessiva dello strumento.

Allo stesso modo la “classificazione dei contenuti” (art.    ) è rimessa al content provider aderente, senza alcuna garanzia di certezza ed omogeneità delle valutazioni operate.

Quanto alla previsione di un “identificatore d’età” (art. 3.4) non può essere trascurato il rischio di un utilizzo improprio dei dati raccolti: in generale è facile immaginare che tutte le procedure di profilazione, trattamento e gestione dei dati saranno tecnicamente di difficile attuazione, oltre che rischiose -come detto- per l’uso improprio che potrebbe esserne fatto.

Per altro verso il Codice, incentrato principalmente sull’esigenza (senz’altro primaria) di contrastare la pedo-pornografia online, trascura i temi della protezione del minore inteso come “piccolo consumatore” e quindi come soggetto tutelabile anche in sede civilistica, (come “contraente”) e non soltanto sotto il profilo penale (come vittima di reati).

Spiace dire che, da questo punto di vista, l’iniziativa del Ministero rappresenta un’occasione perduta nella misura in cui trascura l’attenzione per i “piccoli consumatori”, salvo un generico richiamo alla “tutela del minore nei confronti delle informazioni commerciali non sollecitate”.

E’ nota, infatti, la pericolosità di alcune condotte truffaldine realizzate attraverso lo strumento telematico in danno delle generalità dei consumatori, ma soprattutto dei minori i quali su Internet sono “contraenti” affetti da particolare debolezza.

Il Codice manca, invece, di attirare l’attenzione su un tema che avrebbe meritato un innalzamento di tutela: accanto all’art. 3.11 (“Contrasto alla pedo-pornografia online”), infatti, le associazioni di consumatori avevano proposto di inserire una disposizione specificamente preposta alla “tutela negoziale del piccolo consumatore”, purtroppo non presa in considerazione.

Come corollari immediati di questo quadro di garanzie si poteva immaginare, per primi, la realizzazione di strumenti di tutela dai messaggi di posta non sollecitata (è a tutti nota l'intrusività e la pericolosità connessa al fenomeno dello spamming) e di strumenti in grado di impedire connessioni indesiderate e costose che aggravano seriamente i bilanci familiari.

In conclusione non resta che attendere l’attuazione del Codice (prevista nel termine di 6 mesi della sottoscrizione) ad opera delle associazioni di providers che lo hanno sottoscritto per verificare quanta parte delle disposizioni in esso contenute potrà essere realmente attuata con concreti benefici per i minori.

In tale ottica sarà importante valutare composizione e operato del Comitato di Garanzia (art. 6) che presiederà alla corretta, imparziale e trasparente applicazione del Codice per evitare che l’iniziativa del Codice “Internet e Minori” resti soltanto un’operazione di facciata che in un campo tanto delicato rischierebbe (distribuendo insieme ad un marchio una buona dose di falso affidamento) di essere piuttosto che inutile, senza dubbio dannosa per il minore che accede ad Internet.