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Sentenze e Ordinanze della Magistratura Tributaria |
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Articoli
e materiale pubblicato dal 05/05/2005 in poi (selezionabili per autore e data)
Qui di seguito,
articoli
e materiale pubblicato prima del 05/05/2005
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C.T.R. Puglia sez. XV
del1.4.2005 n…37/15/05 Presidente dr. Aristodemo In gusci Relatore Dr.
Michele Gurrado , Massima : L’I.C.I.A.P non è dovuta per le attività
cessate anche se non vi è stata la denuncia di cessazione di attività
all’Ufficio I.V.A.(pdf-27kb)(28/04/2005)
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C.T.R. Puglia sez. XV del
1.4.2005 n 36/15/05 Presidente dr Aristodemo In gusci Relatore Dr
Michele Gurrado , Massima : La T.O.S.A.P. non è dovuta per l’occupazione
di suolo privato nonostante la “ dicatio ad patriam.(pdf-46kb)(28/04/2005)
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C.T.R. BARI sez.XV
n71/15/2004 depositata il 28.1.2005, Relatore dr. Michele Gurrado
,Presidente Dr. Aristodemo Ingusci : Le sentenze dell’A.G. vanno
registrate in ossequio all’art 37 D.P.R. 131/86 che ricalca l’art 35 del
D.P.R. 634/1972 e l’imposta pagata, anche se al momento della
registrazione le stesse erano state impugnate, salvo conguaglio o
rimborso in base a successiva sentenza di riforma passata in
giudicato...(31/03/2005)
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C.T.R. della Puglia
sede di Bari sez. XV n. 70/15/04 del 21.1.2005.(pdf-21kb)(24/02/2005)
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Rimborso IRAP per i professionisti senza organizzazione
rilevante di capitali e lavoro altrui, nei casi di definizione automatica delle
controversie (condono): Sentenza nr. 3475 del 10
maggio 2002 della Commissione tributaria regionale di Perugia
VI sez. Pres. e relat.
SOCCI Angelo Matteo.(10/02/2005)
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CTP di Cosenza (Sez.
I - Pres. Serafini, rel. Carricato, Sent. n. 749/04). IRAP. Iscrizione a
ruolo ex art. 36 bis Dpr n. 600/73. Illegittimità. Sussiste. Necessità dell’avviso di accertamento. Reddito di lavoro autonomo di “dottore
commercialista”. Non soggetto all’Irap per mancanza di autonoma organizzazione. Riferimento alla Sent. n. 156 del 2001 della
Corte costituzionale.(27/01/2005)
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Sentenza comm. Tributaria Provinciale
di Cosenza, sezione n.1, N. 551 del 5 / 11 /2004 : l' atto impugnato è
privo di motivazione - l' Ufficio non ha fornito la prova dell' esistenza
del legitimo assoggettamento del reddito imponibile ad imposta.(27/01/2005)
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Commissione Tributaria
Regionale di Bari sez. XV n. 35/15/04
dep. 12.11.2004 Presidente dr Gennaro L’Abbate, Relatore dr Michele Gurrado.(05/01/2005)
***Massima:Le parti non possono in sede di appello fare nuove proposte
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Commissione Tributaria Regionale di Bari sez. XV n. 48/15/04 dep. 17.12..2004 Presidente dr
Gennaro L’Abbate, Relatore dr Michele Gurrado
Massime
**La rendita
attribuita dall’U.T.E. è contestabile
anche se nell’atto di compravendita le parti hanno dichiarato di volersi
avvalere delle disposizioni dettate dall’art.12 della legge 154/88 );
**La trasmissione del relativo certificato da
parte dell’ U.T.E. all’Ufficio del Registro è un atto interno al procedimento
impositivo;
**Il ricorso ad una valutazione peritale
effettuata da un tecnico nominato dal Tribunale ( C.T.U. ), anche se per altra
ragione , è legittimo ed il far proprio
la relazione ed il valore di stima ivi
riportata da parte dei giudici , non rappresenta alcuna assunzione acritica di
tale determinazione;
**L’imposta del registro e l’ivim colpiscono il rapporto economico che
sottende il trasferimento dei
beni e non già la reddività dello
stesso, anche se questa è un elemento, ma non il solo, che contribuisce a
determinare il valore del bene.
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CT.P.-Lucca-Sentenza-109/07/04-Estensore Papa-Presidente
Bartolomei: Processo tributario-Domanda riconvenzionale ex art 36
c.p.c.-Inammissibilità di ufficio ex art 1 co.2
ed ex art.19 D.Lgs.546/1992-Sussiste.Infrazioni formali-Causa di non
punibilità ex art.6 co.5bis D.Lgs.472/1997-Sussiste.Favor rei ex art.3
D.Lgs.472/1997-Retrottività-Sussiste.Spese processuali-Soccombenza
reciproca-Compensazione-Sussiste ex art.92 co.2 c.p.c.(23/12/2004)
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Commissione Tributaria
Regionale di Bari Sez. distaccata di
Foggia - IRAP Sentenza
n.100/26/04, pronunciata il 26.10.2004, depositata il 19.11.2004.(23/12/2004)
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Commissione Tributaria Regionale Di Bari Sez. Distaccata di
Foggia - Sentenza n.101/26/04, pronunciata il 26.10.2004, depositata
il 19.11.2004 "Cessione di Azienda".(23/12/2004)
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C.T.R. di Bari sez. 15
del 12.12..2003 n.43 e depositata il 22.12..2003. (relatore dr. Michele
Gurrado; Presidente dr. Gennaro L’Abbate.(16/12/2004)
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C.T.R. di
Bari sez. 15 Sentenza n 26./15/04 del 18.6 2004 , dep. 16.8. 2004 relatore dr. Michele
Gurrado Presidente dr Gennaro L’Abbate.(16/12/2004)
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Commissione Tributaria Regionale per la Puglia sez. XV
Decisione n. 27/15/04 del
18.5.2004 dep. il 16.8.2004 Relatore dr.
Michele Gurrado; Presidente dr. Gennaro L’Abbate.(09/12/2004)
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Sentenza CTP Cosenza sez.IX n. 259
del 17.9.04 -23.10.2004 -Pres.relatore Filomia.
"Fermo amministrativo-Natura giuridica-Riparto
di giurisdizione-entrate non
tributarie - definitività pretesa creditoria
-Giurisdizione tributaria- non
sussiste".(18/11/2004)
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Commissione Tributaria provincialeale di Ancona (sez.III),
Sent. n. 102 del 6.9.04 (Giambartolomei, Pres. rel.) : L’ obbligo della motivazione può dirsi soddisfatto ove siano riportati
tutti gli elementi di fatto e gli elementi probatori che hanno permesso di
definire l’importo della prestazione pecuniaria imposta, al fine di consentire
al destinatario dell’ atto la tutela dei suoi diritti e di far valere le proprie ragioni ed al giudice di esercitare il
controllo giurisdizionale. E’
ammissibile la motivazione per
relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo
ed, in particolare, del verbale di constatazione, ove quest’ ultimo sia allegato o , in sostituzione, se ne riproduca gli
elementi essenziali.(11/11/2004)
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Comm.
Trib. prov. di Cosenza , sez. 1, sent. n. 1166 del 26-10-04 (Pres.
Serrafini, Rel. Carricato) : giurisidizione - avviso di mora - spese di
bonifica.(11/11/2004)
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Corte di cassazione , Sezioni unite civili , Sentenza 5
ottobre 2004, n. 19854: nel caso di accertamento tributario, la nullità della
sua notificazione può essere sanata relativamente al conseguimento della
finalità dell'atto di portare a conoscenza del destinatario i termini della
pretesa tributaria e consentirgli, così, un'adeguata difesa, ma non mai nel
senso di attribuire ex tunc validità a un intempestivo atto di esercizio del
potere di accertamento, salvo che il conseguimento dello scopo avvenga entro il
termine previsto dalle singole leggi d'imposta per l'esercizio di tale potere.(04/11/2004)
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Commissione Tributaria Provinciale Di Milano (Sez.
VIII- Pres. Piscitello,
Est. Ventura, Sent. 13 ottobre 2004) – Imposta sul
patrimonio netto delle società ed enti. Incompatibilità con la normativa
comunitaria. Non sussiste. Rimborso dell’imposta versata. Non compete.(04/11/2004)
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Commissione
Tributaria Regionale per la Puglia sez. XV Decisione n. 29/15/04 del
18.6.2004 depositata il 24.9.2004: Relatore dr: Michele Gurrado
Presidente dr: Gennaro L’Abbate : Le rettifiche delle dichiarazioni
annuali I.V.A. effettuate e fondate dall’A.F. su elementi e riscontri
emergenti dalle risultanze di verbali della G.di F. redatti a
conclusione di verifiche eseguite nell'ambito dei controlli incrociati
non necessariamente sono bisognevoli di ” ulteriori doverosi riscontri
e/o “accertamenti critici “, che non lasciano spazio per una diversa
interpretazione, e sostengono utilmente le violazioni contestate.152kb
.(04/11/2004)
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CTP Cosenza sez.IX sentenza n.288/9/03 Pres.estensore
Filomia
IRAP-Presupposto-Attività autonomamente organizata ex art.2 D.Lgs
446/97-Individuazione sulla base della sentenza n.156/01 Corte Cost.-Valutazione
caso per
caso-Istanza di rimborso-Onere della prova-Grava sul ricorrente.(23/09/2004)
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C.T.P. di LUCCA-Sez.VII-Sentenza 60/07/04-Pres.Bartolomei Luigi;Est. Papa Osvaldo : Irap.Presupposto-Attività autonomamente organizzata ex art.2 (novellato) D.Lgs.446/1997-Valore aggiunto prodotto(VAP).Soggetti
passivi del tributo regionale.Piccola impresa
individuale e lavoratori autonomi,in particolare,liberi professionisti.Valore giuridico della sentenza 156/201 del Giudice delle
leggi(Corte Costituzionale).Regola(residuale) dell’onere della prova ex art.2697 C.C.(28/07/2004)
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C.T.P.di
LUCCA-Sez.VII-Sentenza n.59/07/04-Pres. Luigi Bartolomei ;Est.Osvaldo Papa: Irap-Presupposto-Attività autonomamente
organizzata-Necessità ex art.2(novellato) D.Lgs.446/1997-Valore aggiunto
prodotto(VAP)-Soggetti passivi del tributo regionale.Piccoli imprenditori
individuali e lavoro autonomo.Società ed Enti-Presunzione legale( assoluta) di
autonoma organizzazione.(15/07/2004)
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C.T.R. di Bari sez. 15 sentenza n. 16 /15 /04 del 14.5.2004
dep. il 18.6.2004 (relatore dr Michele Gurrado , Presidente dr Gennaro L’Abbate
) - Massime: In materia di
benefici fiscali concessi ai coltivatori diretti dalla legge 26.5.1965 n. 590,
il D.Lgs. 228/2001 ha ridotto a cinque anni i termini di alienazione.(08/07/2004)
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C.T.R. di Bari sez. 15 sentenza n. 16 /15 /04 del 14.5.2004
dep. il 18.6.2004 (relatore dr Michele Gurrado , Presidente dr Gennaro L’Abbate
- Massima :In tema di agevolazioni nel settore edilizio..(08/07/2004)
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Commissione Tributaria
Regionale di Ancona ,Sezione 02, Sentenza N.24/2/04 del 15.4.2004: ICI
- assoggettabilità all' imposta degli immobili realizzati su area demaniale
data in concessione ai privati.(24/06/2004)
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C.T.P. di
Lucca-Sez.VII-Sentenza n° 40/07/04 del 24/04/2004 Pres.Bartolomei;Est.Papa. : IRAP-Presupposto-Attività
autonomamente organizzata-Necessità ex art.2(novellato) D.Lgs.446/1997-Attività
di lavoro autonomo-Verifica da parte del Giudice di merito del presupposto Irap
caso per caso-Indefettibilità ex sentenza Corte Cost. 156/2001.(03/06/2004)
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C.T.R. di Bari sez. 15
del 2.4.2004 n.7/15/04 depositata il 26.4-2004. (relatore dr. Michele
Gurrado; Presidente dr.Aristodemo Ingusci )
Massime:
-Nei casi di istanza e/o notifiche presentata ad organi diversi della stesa Amministrazione si applicano i principi ex art 5 della legge 18.3.19687 n. 249 che prevedono la trasmissione d’ufficio
dell’atto all’organo competente.
-L’obbligo
di motivare gli atti tributari deve ritenersi soddisfatto
quando l’atto consente di verificare
quali criteri siano stati seguiti nella valutazione ed altresì di
conoscere in modo sommario, gli elementi
all’uopo utilizzati
-La
sentenza ,sia pure con motivazioni succinte, sia in fatto che in diritto
risponde ai dettami del punto 4 dell'art 36 del D.Lgs. n. 516 /92 che ricalca la
formulazione dell'art 132 c.p.c. e ribaditi dalla Corte di Cassazione con
sentenza dell’8 ottobre 1989 n. 4881, quando
indica le ragioni per cui i
giudici hanno deciso di accogliere o meno le diverse domande; evidenzia gli
elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione e svolge la
funzione di evidenziare l'iter seguito dai giudici e la soluzione
adottata".(13/05/2004)
-
C.T.R. di Bari sez. 15
del 2.4.2004 n.5/15/04 depositata il 26.4-2004. (relatore dr. Michele
Gurrado; Presidente dr.Aristodemo Ingusci )
Massima: le
istanze di rimborso dell'imposta straordinaria sugli immobili, non possono
trovare accoglimento quando si fondano sulla
nota decisione del TAR del Lazio n. 1417 del 29 aprile 1992
relativa all'annullamento dei decreti
riguardanti, rispettivamente, la
revisione delle tariffe d'estimo e
rendite catastali e l'approvazione delle stesse.(13/05/2004)
-
C.T.R. di Bari sez. 15
del 2.4.2004 n.6/15/04 depositata il 26.4-2004. (relatore dr. Michele
Gurrado; Presidente dr.Aristodemo Ingusci )
Massima: le
istanze di rimborso dell’I.C.I. imposta comunale sugli immobili relativa all’ anno 1993i, non
possono trovare accoglimento quando si fondano sulla nota
decisione del TAR del Lazio n.
1417 del 29 aprile 1992 relativa
all'annullamento dei decreti riguardanti, rispettivamente, la revisione delle tariffe d'estimo e rendite catastali e
l'approvazione delle stesse.(13/05/2004)
-
C.T.R. di Bari sez. 15
del 26.3.2004 n.4 e depositata il 26.4.2004. (relatore dr. Michele
Gurrado; Presidente dr. Gennaro L’Abbate ).
la notifica presso la segreteria della C.T. è consentita, anche se solamente
nei casi di mancata indicazione
nel ricorso della residenza o del domicilio del contribuente e/o di
incertezza degli stessi; il
D.18.7.1994 n. 452 prevedeva che
potevano essere definite con il condono fiscale solo le liti pendenti a tale
data non ancora decise in primo grado e non anche quelle la cui sentenza non
era ancora consolidata o era stata appellata..(13/05/2004)
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Sentenza n.16/7/04 del 27/03/2004 -C.T.P. di Lucca-Sez.VI-Pres.Bartolomei;Est.Papa..(06/05/2004)
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C.T.R. di Bari sez. 15 del 28.11.2003 n.38
e 39/15/03 depositata il 12.12.2003. (relatore dr. Michele Gurrado;
Presidente dr. Gennaro L’Abbate
).(29/12/2003)
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C.T.R. di Bari sez. staccata di Lecce e Brindisi
sez. 24 sentenza n. 41 /24 /03 del 23.1.2003 dep. Il 10.3.2003 (relatore dr Michele Gurrado , Presidente dr Francesco Giardino ).(18/12/2003)
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C.T.R. di Bari sez.
15 del 19.9.2003 n.31/15/03 depositata il 10.10.2003. (relatore dr.
Michele Gurrado; Presidente dr.Aristodeno Ingusci)
Massime:-Le C.T. possono esaminare il ricorso solo per quanto riguarda
la valutazione in diritto dell’emissione delle cartelle esattoriali,
cioè i vizi propri degli stessi e non già anche gli avvisi di rettifica
divenuti esecutivi per mancanza di gravame;
-La domanda di condono può essere presa in considerazione solo se
accompagnata dal versamento dovuto.
-
C.T.R. di Bari sez.
15 del 19.9.2003 n.33/15/03 depositata il 10.10.2003 relatore dr.
Michele Gurrado; Presidente dr.Aristodeno Ingusci
)
Massime:-Non si può sanzionare con l’ inammissibilità la mancanza di
autorizzazione all’A.F. a proporre l’ appello;
-Non esiste l’obbligo dell’allegazione del verbale della G.F.
all’avviso di rettifica e alle contro deduzioni in sede processuale
-Il verbale della G.F. non è un atto non impugnabile dinanzi alle
Commissioni tributarie, essendo sfornito di autonomia, trattandosi di un
atto endoprocedimentale, il cui contenuto e la cui finalità
dell’accertamento consistono nello reperimento e nell’ acquisizione
degli elementi utili ai fini della contestazione che ai sensi della
legge 241/90 possono essere chiesti dalla parte.
-Gli artt.7 e 5 del D.Lg. 546/92 attribuiscono alle C.T. la facoltà di
ordinare alle parti il deposito di documenti necessari per la decisione
della controversia e tale potere è esercitatile, a differenza del
corrispondente art.210 c.p.c., anche su iniziativa della stessa
Commissione
-La compilazione dell’avviso di rettifica presuppone necessariamente un
esame analitico dei dati inseriti nel verbale della G.F. e non un
riporto pedissequo e acritico degli stessi.
-
C.T.R. di Bari sez.
15 del 19.9.2003 n.32/15/03 depositata il 10.10.2003 (relatore dr.
Michele Gurrado; Presidente dr.Aristodeno Ingusci )
Massima: Il DMCM. 28.7.1989 fissa dei correttivi su base provinciale
(incrementi e diminuzioni degli stessi in considerazione dell’ubicazione
geografica dell’attività) e prevede quale base di calcolo per la
ricostruzione del reddito,i costi e gli acquisiti indicati dal
contribuente, i quali giammai possono essere ridimensionati, sia in
aumento che in diminuzione; prevede anche degli abbattimenti.
-Gli accertamenti sulla base di tale norma sono fondati sulla
presunzione juris tantum.
- C.T.
R. per la Puglia sez. distaccata di Lecce e Brindisi se. 24 n.186/24/03
10.7..2003 dep.11.9.2003( relatore dr. Michele Gurrado presidente dr.
Francesco Giardino).
Massima: In materia di negato rimborso, il ricorso deve
essere inoltrato alla C.T. P. nella cui circoscrizione ha sede la
tesoreria alla quale sono state versate le ritenute in contestazione .
-
C.T.R. Bari Sezione
Staccata di Lecce e Brindisi - sez. 24 Decisione del 15.11.2002 dep. il
19.1.2002 n. 109/24/02 ( relatore Dr. Michele Gurrado e presidente dr
Francesco Giardino) - Massima:
-Nel caso di impresa coniugale con partecipazione al 50% e conseguente
accertamento notificato separata- mente a ciascuno dei coniugi, la
domanda integrativa proposta da uno solo di essi ai sensi della legge
413/91 non produce effetti nei confronti dell'altro.
-La successiva ordinanza di estinzione del giudizio che, nonostante ciò,
sia stata emessa dalla Commissione tributaria può essere revocata dalla
medesima limitatamente al soggetto che non abbia proposto domanda di
condono .
-
C.T.R. di Bari sez. staccata
di Lecce e Brindisi sez. 24 Sentenza n 33./24/03 del 21.2.2003 dep. il
7.3..2003 ( relatore dr. Michele Gurrado Presidente dr
Francesco Corvaglia) - Massima: non può essere negato al
contribuente le detrazioni per il coniuge e la figlia a carico , a causa
della mancata firma di sua moglie per attestazione sul relativo mod 740
quando l’Ufficio non dimostri di aver richiesto al ricorrente la
documentazione o la firma di cui si duole per la mancata apposizione e
ne di aver fatto precedere la negazione al diritto alle detrazioni da
accertamenti.(01/10/2003)
-
C.T.R. di Bari sez.
staccata di Lecce e Brindisi sez. 24 Sentenza n 190/24/03 del 10.7.203
dep. il 25.7.2003 ( relatore dr. Michele Gurrado Presidente dr Francesco
Giardino) - Massime :
- Per il credito d’imposta risultante dalla dichiarazione rimborsabile
d’ufficio ex art 41 del DPR 603 2/73 deve farsi ricorso alla
prescrizione ordinaria.
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In mancanza di scelta tra il riporto ed il
rimborso, che deve essere esercitata dal contribuente nella dichiarazione
dei redditi, questa si intende fatta per il riporto e se la dichiarazione
nell’anno successivo non è presentata il contribuente può chiederne il
rimborso inoltrando istanza all'A.F. ai sensi dell'art.38 del DPR.602/73.(01/10/2003)
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C.T.R. di Bari sez. staccata di Lecce e Brindisi sez. 24
Sentenza n 143/24/03 dell’8.5..2003 dep. il 6.6.2003 ( relatore dr.
Michele Gurrado Presidente dr Francesco Corvaglia )
-
Massima La concessione in fitto di un
immobile non raffigura la natura di attività assistenziale anche se
l’immobile è utilizzato da un Ente religioso.(01/10/2003)
-
C.T.R. di Bari sez. staccata di Lecce e Brindisi sez. 24
Sentenza n 105/24/03 del 27.3.2003 dep. l’10.4.2003 ( relatore dr.
Michele Gurrado Presidente dr Francesco Giardino)
- Massima : il declassamento degli
immobili da parte dei giudici non può avvenire su semplici affermazioni di
parte non comprovate da elementi certi e sul raffronto di unità
immobiliari aventi diverso inquadramento.(01/10/2003)
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C.T.R. di
Bari sez. staccata di Lecce e Brindisi sez. 24 Sentenza n 179/24/03 del
26.6.2003 dep. l’ 25.7.2003 ( relatore dr. Michele Gurrado
Presidente dr Francesco Giardino). - Massima IRAP. Professionista che,
nell’esercizio della libera professione, impiega soltanto la sua opera.
Non sussiste il presupposto dell’imposta.. Compete il .rimborso.(01/10/2003)
-
CT.R. di Bari sez.
staccata di Lecce e Brindisi sez. 24 Sentenza n165/24/03 del 26.6.2003
dep. l’11.7.2003 ( relatore dr. Michele Gurrado Presidente dr Francesco
Giardino).(19/09/2003)
-
CT.R. di Bari sez.
staccata di Lecce e Brindisi sez. 24 n. 162 /24/03 del 26.6.2003 dep.
11.7.2003 ( relatore dr. Michele Gurrado Presidente dr Francesco
Giardino).(11/09/2003)
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C.T.R. di Bari sez.
staccata di Lecce e Brindisi sez. 24 Sentenza n 83/24/01 dell’11.10.2001
dep. il 23.11..2001 ( relatore dr. Michele Gurrado Presidente dr
Francesco Corvaglia ) - Massima: Per effetto
della pronuncia di incostituzionalità dell’art 16 del D.L. n.429/ devono
essere considerati inficiati di nullità gli avvisi di accertamento
notificati in zona condono , corrispondenti al periodo che va dal
14.7.82 al 15.3.1983 e nulli ed improduttivi di effetto giuridico le
dichiarazioni integrative presentate ex art 16 del D.L: 429/1982.(04/09/2003)
-
C.T.R. di Bari
sez. staccata di Lecce e Brindisi sez. 24 Sentenza n.163/24/03 del
26.6.2003 dep. l1.7.2003 ( relatore dr. Michele Gurrado Presidente dr
Francesco Giardino) - Massima: L’appello è
inammissibile se è una ripetizione letterale del ricorso e manca di una
critica alla sentenza impugnata e né documenta il contrario di quanto
asserito dai giudici di prime cure.(04/09/2003)
-
C.T.R. di Bari
sez. staccata di Lecce e Brindisi sez. 24 Sentenza n.167/24/03 del
26.6.2003 dep. l1.7.2003 ( relatore dr. Michele Gurrado Presidente dr
Francesco Giardino) - Massima : Qualsiasi
attività di ausilio ai soci fornita da Associazioni e/o consorzi non può
acquisire la qualificazione di attività commerciale, per cui i
contributi che ricevono dagli Enti pubblici non sono imponibili ai fini
dell’IRPEG ed è influente la mancata indicazione di tale contributo e
delle relative ritenute nel mod.760.(04/09/2003)
-
C.T.R. di Bari
sez. staccata di Lecce e Brindisi sez. 24 Sentenza n.161/24/03 del
12.6.2003 dep. l1.7.2003 ( relatore dr. Michele Gurrado Presidente dr
Francesco Giardino) - Massime: L’attività dei
"consorzio garanzia fidi". non rientra fra le attività ausiliarie ex
art.2195 c.c. e non costituisce, ai sensi dell'art.51 D.P.R. n.597/1973,
esercizio di impresa commerciale solo perché percepisce gli interessi
sui depositi presso banche; l’art.2 del D.P.R. 28 dicembre 1982, n. 954
nel disporre al terzo comma che non sono considerate attività
commerciali le prestazione di garanzie mutualistiche alle imprese
consorziate o socie, da parte di consorzi o cooperative non aventi fini
di lucro, esclude la qualificazione commerciale per tale attività, sulla
cui natura, strettamente dipendente dalle previsioni dello statuto e
dall’attivita svolta, ogni accertamento è rimandata ai giudici
tributari; i contributi erogati per il Fondo di garanzia fidi dagli Enti
pubblici ai Consorzi fidi non sono imponibili ai fini dell’IRPEG; è
influente il mancato inserimento di tali contributi e delle relative
ritenute nel mod.760 da parte dei consorzi.(04/09/2003)
-
C.T.R. di Bari sez. staccata di Lecce e Brindisi sez. 24 Sentenza n 122./24/03
del 10.4.2003 dep. 27.5.2003 relatore dr. Michele Gurrado
Presidente dr Francesco Giardino).(04/09/2003)
- C.T.R. di Bari sez. staccata di Lecce e Brindisi sez. 24 Sentenza
n.164/24/03 del 26.6.2003 dep. l’11.7.2003 ( Relatore dr. Michele Gurrado Presidente dr Francesco Giardino) , Massima : Quando nel provvedimento sospensivo dell’autorizzazione amministrativa (sanzione accessoria) si da atto che i processi verbali elevati dalla
G.di F. sono divenuti definitivi e tale qualificazione non è contestata, ogni successiva indagine sulla veridicità dei fatti accertati e menzionati nei predetti verbali non è più possibile da parte del giudice tributario.(30/07/2003)
- C.T.R. di Bari sez. staccata di Lecce e Brindisi sez. 24 Sentenza
n.127/24/03 del 8.5..2003 dep. il5.6.2003 ( relatore dr. Michele
Gurrado, Presidente dr. Francesco Corvaglia).(26/06/2003)
- Sentenza n. 55/34/02 del 2.4.03 della Commissione Tributaria Regionale di Torino -Sez. 34- in materia di indagini bancarie ed utilizzo di prove testimoniali.
(05/06/2003)
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C.T.R.
di Bari sez. staccata di Lecce e Brindisi sez. 24 Sentenza
n114/24/03 del 8.5.2003 dep. l’15.5.2003 ( relatore dr. Michele
Gurrado Presidente dr
Francesco Corvaglia).(29/05/2003)
-
C.T.R.
di Bari sez. staccata di Lecce e Brindisi sez. 24 Sentenza
n.64/24/03 del 13.3.2003 dep. l’21.3.2003 ( relatore dr. Michele
Gurrado Presidente dr
Francesco Corvaglia . Massima : La materia relativa ai reclami alle
commissioni censuarie ex art 75 del DPR 1142/49 in materia di
contenzioso catastale è stata attribuita dall’art 1 del DPR
636/72 , confermato dal D.lgs. 546 /92 alle Commissioni tributarie e
non ai giudici amministrativi.(24/04/2003)
-
C.T.R.
di Bari sez. staccata di Lecce e Brindisi sez. 24 Sentenza n76/24/03
del 23.1.2003 dep. il 27.3.2003 ( relatore dr. Michele Gurrado
Presidente dr Francesco Giardino). Massima La stima diretta
costituisce un esercizio di discrezionalità tecnica e non di
discrezionalità amministrativa ed il contribuente
non deve limitarsi solo ad una generica contestazione dei
criteri adottati
dall’Ufficio senza specificatamente indicare i motivi perché la
valutazione sarebbe dovuta essere inferiore.(24/04/2003)
-
C.T.R.
di Bari sez. staccata di Lecce e Brindisi sez. 24 Sentenza n.63/24/03
del 13.3.2003 dep. l’21.3.2003 ( relatore dr. Michele Gurrado
Presidente dr Francesco Corvaglia. Massima la lege 482/85 e né
altre disposizioni normative prevedono come condizione per ottenere
la riliquidazione dell’IRPEF
sulla buonuscita, l’avvenuto inserimento della stessa nella
dichiarazione dei redditi, atteso che su tale indennità sono state
calcolate a tassazione separata le imposte a titolo definitivo e non
a titolo di ritenuta d’acconto.(24/04/2003)
- C.T.R.
di Bari sez. staccata di Lecce e Brindisi sez. 24 Sentenza n.
85/24/03 del 13.3.2003 dep. l’4.4.2003 ( relatore dr. Michele
Gurrado Presidente dr
Francesco Corvaglia. Massima : il valore dell'immobile ai fini della
determinazione della R.C. deve essere determinato oltre che mediante
la stima diretta anche previa consultazione dell'Autorità comunale
competente per territorio ed utilizzazione degli l'indice di
capitalizzazione previsti dal D .M. 14 dicembre 1991 e dei criteri
di valutazione ex D.L.n.299 del 13.9.1991.(24/04/2003)
- C.T.R.
di Bari sez. staccata di Lecce e Brindisi sez. 24 Sentenza n.
60/24/03 del 13.3.2003 dep. l’21.3.2003 ( relatore dr. Michele
Gurrado Presidente dr
Francesco Corvaglia ). Massima
: Il ricorso avverso l’ accertamento della Rendita
catastale deve essere presentato entro i termini di cui
all’art 16,c.5 del DPR 636/72. In mancanza deve considerarsi
tardivo.(24/04/2003)
- C.T.R.
di Bari sez. staccata di Lecce e Brindisi sez. 24 Sentenza n44/24/03
del 23.1.2003 dep. l’10.3..2003 ( relatore dr. Michele Gurrado
Presidente dr Francesco Giardino).(03/04/2003)
- C.T.R.
Puglia sez staccata Lecce sez.24 Sentenza n31/24/03 del 21.2..2003 dep. l’7.3.2003 (
relatore dr. Michele Gurrado Presidente
dr Francesco Corvaglia
). Massima. L’appello quando contiene una ripetizione letterale
dei motivi già esposti nel ricorso di primo Grado e nulla dice e/o
contesta le motivazioni sulle quali la C.T.P. ha fondato la
decisione va rigettato
in quanto non mette in grado la C.T.R. di rivedere l'operato dei
giudici di prime cure.(27/03/2003)
- C.T.R.
Puglia sez staccata Lecce sez.24
Sentenza n.33/24/03 del 21.2..2003 dep. l’7.3.2003 ( relatore dr.
Michele Gurrado Presidente
dr Francesco Corvaglia
).
Massime : in casi di istanza presentata ad organi diversi della
stesa amministrazione si
applicano i principi dell’art 5 legge 18.3.1987 n.249 che
prevedeno la trasmissione d’ufficio dell’atto all’organo
competente, con la conseguente possibilità di formare il silenzio
rifiuto.(27/03/2003)
- C.T.R.
Puglia sez staccata Lecce sez.24 Sentenza n.34/24/03 del 21.2..2003 dep. l’7.3.2003 (
relatore dr. Michele Gurrado Presidente
dr Francesco Corvaglia.
Massima Per i rimborsi Ilor
derivanti dall’applicazione della sentenza della Corte
Costituzionale n. 42 /1980 si osserva l’applicazione della
prescrizione decennale e non quella
prevista dalle leggi tributarie.(27/03/2003)
- C.T.R.
Puglia sez staccata Lecce sez.24 Sentenza n.34/24/03 del 21.2..2003 dep. l’7.3.2003 (
relatore dr. Michele Gurrado Presidente
dr Francesco Corvaglia
).
Massima Per i rimborsi Ilor derivanti dall’applicazione della
sentenza della Corte Costituzionale n. 42 /1980 si osserva
l’applicazione della prescrizione decennale e non quella
prevista dalle leggi tributarie.(27/03/2003)
- C.T.R. Puglia sez staccata Lecce
sez.24 Sentenza n.30/24/03 del 7.2..2003 dep. l’27.2.2003 ( relatore dr. Michele Gurrado Presidente dr Francesco Corvaglia ).(13/03/2003)
- C.T.R. di Bari sez. staccata di Lecce e Brindisi sez. 24 Sentenza n.3/24/03 del
13.1..2003 dep. l’16.1.2003 ( relatore
dr. Michele Gurrado Presidente dr Francesco
Giardino). Massime :
Quando i ricavi
non contabilizzati non riguardano l’anno in contestazione e la denuncia di ricarichi relativi agli
anni successivi, superiori a quelli
dichiarati nell’anno in contestazione, non fanno presumere la infedeltà della
dichiarazione annuale, il ricorso all’accertamento ex art 42 DPR 600 /73 ed
all’accertamento induttivo non è necessario.(12/02/2003)
-
Commissione tributaria Regionale di Bari sez. staccata di Lecce e Brindisi sez. 24. Sentenza n.4/24/03 del 13.1.2003 dep. 16.1.2003 ( relatore dr. Michele
Gurrado Presidente dr Francesco
Giardino).(12/02/2003)
- C.T.R. Puglia sez staccata Lecce sez.24 Sentenza n.6/24/03 del 13.1.2003 dep. il’16.1.2003 ( relatore dr. Michele Gurrado Presidente dr Francesco Giardino) Massima: l’Ufficio non ha il diritto di disattendere la richiesta di rimborso in presenza di dichiarazione integrativa di condono in quanto l’art 30 del DPR 633/72 non prevede alcun termine decadenziale per la detrazione del credito d’imposta e la circolare n.11 del 4.2.88 ha previsto la revoca della prima scelta, richiedendo solo una preventiva comunicazione all’ufficio: onere che può ritenersi assolto per equivalente proprio a seguito dell’instaurazione della lite.(05/02/2003)
- Commissione tributaria Regionale di Bari sez. staccata di Lecce e Brindisi sez. 24 Sentenza n.275/24/02 del 14.11..2002 dep. l’7.1.2003 ( relatore dr. Michele Gurrado Presidente dr Francesco Giardino).(22/01/2003)
- Commissione tributaria Regionale di Bari
sez. distaccata di Lecce e Brindisi sez. 24. Sentenza n.24/24/01 del 14.6.2001dep. l'12.7.2001 ( Relatore dr. Michele Gurrado Presidente dr Francesco Corvaglia ).(08/01/2003)
- Commissione
tributaria Regionale di Bari sez. staccata di Lecce
e Brindisi sez. 24
Sentenza n.256/24/02 del 14.11.2002 dep. l’8.4.2002 C.T.R. Puglia
sez staccata Lecce sez.24
( relatore dr. Michele Gurrado
Presidente dr Francesco Giardino).(02/01/2003)
- Commissione
tributaria Regionale di Bari
sez. staccata di Lecce e
Brindisi sez. 24
Sentenza n252/24/02 del 21.11.2002 dep. il 9.122002 C.T.R. Puglia
sez staccata Lecce sez.24
( relatore dr. Michele Gurrado
Presidente dr Francesco Giardino).(02/01/2003)
- Commissione
tributaria Regionale di Bari sez. staccata di Lecce
e Brindisi sez. 24.
Sentenza n.202/24/02 del 26.9.2002 dep. l’21.10..2002 C.T.R.
Puglia sez staccata Lecce sez.24
( relatore dr. Michele Gurrado
Presidente dr Francesco Giardino).(02/01/2003)
- Commissione tributaria Regionale di Bari
- sez. staccata di Lecce e Brindisi sez. 24, Sentenza n.205/24/02 del 10.10.2002 dep. l’21.10.2002 -relatore dr. Michele Gurrado - Presidente dr Francesco Giardino- (con commento in calce a cura della redazione).(23/12/2002)
- Commissione tributaria Regionale di Bari
sez. staccata di Lecce e Brindisi sez. 24 - Sentenza n121/24/02 del 3.5.2002 dep. l'24.5.2002 C.T.R. Puglia sez staccata Lecce sez.24 ( relatore dr. Michele Gurrado Presidente dr Francesco Corvaglia.(23/12/2002)
- Commissione tributaria Regionale di Bari
sez. staccata di Lecce e Brindisi sez. 24- Sentenza n.203/24/02 del 26.9.2002 dep. l'21.10.2002 C.T.R. Puglia sez staccata Lecce sez.24 ( relatore dr. Michele Gurrado Presidente dr Francesco Giardino).(23/12/2002)
- Commissione tributaria Regionale di Bari
sez. staccata di Lecce e Brindisi sez. 24 - Sentenza n.157/24/02 del 11.7..2002 dep. l'29.8.2002 C.T.R. Puglia sez staccata Lecce sez.24 ( relatore dr. Michele Gurrado Presidente dr Francesco Giardino).(23/12/2002)
- Comm.Trib. Prov. Pescara,
Sentenza del 29/04/2002 n. 24: Benefici ex art. 2, 20, 210 e 211, L. n. 662 del 1996 - spettano - irrilevanza della sopravvenuta abrogazione della norma.(04/12/2002)
- Sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Venezia
n. 66/31/02 del 17/10/02 depositata il 18/10/02 con la quale è stata confermata la sentenza di primo grado che aveva dichiarato l'illegittimità degli accertamenti fiscali basati sugli studi di settore (c.d. redditometro) per mancanza di motivazione e violazione del diritto di difesa.(27/11/2002)
- Commissione tributaria Regionale di Bari
sez. staccata di Lecce e Brindisi sez. 24. Sentenza n.233/24/02 del 10.10..2002 dep. l'12.11.2002 C.T.R. Puglia sez staccata Lecce sez.24 ( relatore dr. Michele Gurrado Presidente dr Francesco Giardino).(27/11/2002)
- Commissione tributaria Regionale di Bari sez. staccata di Lecce e Brindisi sez. 24.
Sentenza n.227/24/02 del 10.10..2002 dep. l'12.11.2002 C.T.R. Puglia sez staccata Lecce sez.24 ( relatore dr. Michele Gurrado Presidente dr Francesco Giardino).(27/11/2002)
- Commissione tributaria Regionale di Bari
sez. staccata di Lecce e Brindisi sez. 24 Sentenza n.228/24/02 del 10.10..2002 dep. l'12.11.2002 C.T.R. Puglia sez staccata Lecce sez.24 ( relatore dr. Michele Gurrado Presidente dr Francesco Giardino).(27/11/2002)
- Sentenza
del 23/08/2002 n. 907 della Comm.Trib. Prov. Vicenza - Sezione X
(Processo tributario - Cessata materia del contendere - Condanna
alle spese dell'Amministrazione resistente - Art. 46 DLG 546 del
1992 - Possibilita'.).(27/11/2002)
- Commissione tributaria Regionale di Bari
- sez. staccata di Lecce e Brindisi sez. 24 Sentenza n.1/24/01 del 28.6.2001 dep. il 12.7.2001 C.T.R. Puglia sez staccata Lecce sez.24 ( relatore dr. Michele Gurrado Presidente dr Francesco Corvaglia.(21/11/2002)
- Commissione
tributaria Regionale di Bari - sez. staccata di Lecce e Brindisi
sez. 24 Sentenza n.81/24/01 del 11.10.2001 dep. il 23.11.2001C.T.R.
Puglia sez staccata Lecce sez.24 ( relatore dr. Michele Gurrado
Presidente dr Francesco Corvaglia.(21/11/2002)
- Commissione tributaria Regionale di Bari
sez. staccata di Lecce sez. 24
Sentenza n.82/24/02 del 28.3.2002 dep. l'8.4.2002 C.T.R. Puglia sez staccata Lecce sez.24 ( relatore dr. Michele Gurrado Presidente dr Francesco Giardino)
Massima : nessun termine decadenziale risulta espressamente previsto dall'art 17 del DPR. 636/72 per l'inoltro della " copia in carta semplice " all'Ufficio tributario per cui il mancato e/o il ritardo inoltro non rende inammissibile il ricorso.(21/11/2002)
- IRPEG ED ILOR 1995- Avviso di accertamento.
Sospensione di imposta. Plusvalenza realizzata a seguito di un conferimento intraxcomunitario di partecipazioni e quote di ammortamento di beni strumentali appartenenti ad un ramo di azienda concesso in affitto.(21/11/2002)
- Commissione tributaria Regionale di Bari sez. staccata di Lecce e Brindisi sez. 24
Sentenze n.22,23,24/24 02 del 14.6.2001 dep. l'12.7.2001 C.T.R. Puglia sez staccata Lecce sez.24 ( relatore dr. Michele Gurrado Presidente dr Francesco Corvaglia).(06/11/2002)
- Commissione
tributaria Regionale di Bari sez. staccata di Lecce e Brindisi sez. 24
Sentenza n.182/24/02 del 27.6.2002 dep. l’20.9.2002 C.T.R. Puglia
sez staccata Lecce sez.24
( relatore dr. Michele
Gurrado
Presidente dr Francesco Corvaglia.(23/10/2002)
- Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza
(Sez. 7 Pres. Acri, Rel. Carricato, Sent. 20 giugno 2002, n. 75).-
IRAP. Professionista che, nell’esercizio della libera professione, impiega soltanto la sua opera. Non sussiste il presupposto dell’imposta. Rimborso. Compete.(08/10/2002)
- Commissione Regionale per la Puglia sez. XXIII distaccata Lecce e Brindisi
Decisione n.51/24/02 del 27.9.2001, pubblicata il 25.10.2001 - Relatore dr Michele Gurrado
- Presidente dr Francesco Corvaglia.(08/10/2002)
- Commissione Regionale per la Puglia sez. XXIII distaccata Lecce e Brindisi
Decisioni n.106/ 24/02 del 29.11.2001, pubblicate il 17.01.2002 - Relatore dr Michele Gurrado
- Presidente dr Francesco Giardino.(08/10/2002)
- Commissione Regionale per la Puglia sez. XXIII distaccata Lecce e Brindisi
Decisioni n.7/ 24/02 del 10.01,2002, pubblicate il 25.2.2002 - Relatore dr Michele Gurrado
- Presidente dr Francesco Corvaglia.(08/10/2002)
- Commissione tributaria Regionale di Bari
- sez. staccata di Lecce sez. 24 - Sentenza n.28/24/02 del 24.1.2002 dep. l'28.2.2002 C.T.R. Puglia sez staccata Lecce sez.24 ( relatore dr. Michele Gurrado Presidente dr Francesco Giardino).(25/09/2002)
- Commissione tributaria Regionale di Bari
sez. staccata di Lecce sez. 24 - Sentenza n.82/24/02 del 28.3.2002 dep. l'8.4.2002 C.T.R. Puglia sez staccata Lecce sez.24 ( relatore dr. Michele Gurrado Presidente dr Francesco Giardino).(25/09/2002)
- Commissione tributaria Regionale di Bari
sez. staccata di Lecce sez. 24 -
Sentenza n.19/24/02 del 24.1.2002 dep. l'28.2.2002 C.T.R. Puglia sez staccata Lecce sez.24 ( relatore dr. Michele Gurrado Presidente dr Francesco Giardino).(25/09/2002)
- Commissione tributaria Regionale di Bari
sez. staccata di Lecce e Brindisi sez. 24 - Sentenza n.82/24/01 del 11.10.2001 dep. l'23.11.2001 C.T.R. Puglia sez staccata Lecce e Brindisi sez.24 ( relatore dr. Michele Gurrado Presidente dr Francesco
Corvaglia.(25/09/2002)
- Comissione tributaria Regionale di Bari
sezione staccata di Lecce sez, 24. Decisione n. 27/24/02 del 24.1.2002 C.,T.R. Bari sez di Lecce ( relatore dr Michele
Gurrado , presidente dr Francesco Giardino ) depositata il 28.1.2002.
Massima: Fino a quando l'ufficio non contrasta il contenuto dell'atto notorio con il quale la moglie del contribuente dichiara, consapevole delle comminatorie di legge previste a carico di chi dichiara fatti contrari a verità, di essere a completo carico di suo marito e tale dichiarazione non viene inficiata, questa deve essere considerata a carico di suo marito che ha diritto alle relative detrazioni.
In ogni caso l'Ufficio si deve far carico d'indicare di quali redditi propri la moglie del contribuente , contrariamente alla nullatenenza dichiarata, ha beneficiato per non poter essere considerata a carico del marito.(17/09/2002)
- Comissione tributaria Regionale di Bari
sezione staccata di Lecce sez, 24. Decisione n. 87/24/02 del 28.3.2002 C.T.R. Bari sez. di Lecce ( relatore dr Michele Gurrado , presidente dr Francesco Giardino ) depositata il 8.4.2002.
Massima Non può essere negata la detraibilità dal reddito delle spese mediche sostenute nella misura prevista dalla vigente legislazione dell'epoca quando la documentazione attestante tale spese , sia pure in copia fotostatica,( e l'Ufficio non pone eccezioni sulla sua eventuale non conformità con l'originale ) venga esibita dal contribuente in sede di contenzioso.(17/09/2002)
- Commissione Tributaria Regionale Puglia
sez distaccata Lecce sez. XXIII - Sentenza n.124 del 3.5.2002 depositata il 24.5.2002 ( relatore dr. Michele Gurrado , presidente dr. Francesco Corvaglia ).(10/09/2002)
- Commissione Tributaria Regionale della Puglia, Sezione Staccata di Lecce e Brindisi - sez. 24 , Decisione dell’11.7.2002 della C.R.T. Lecce n. 151/24/02 ( relatore Dr. Michele Gurrado e presidente dr Francesco Giardino) dep. il 22.7.2002 Massima: Quando la sentenza appellata è un duplicato rispetto ad altra sentenza giacché riguarda identica impugnativa, pur non trattandosi di litispendenza in senso proprio, poiché i due processi erano stati incardinati presso la C.T..P. di Lecce ( identico collegio e stessa udienza ) e non potendo oggi essere riuniti in quanto gli appelli riguardano pur sempre due sentenze formulate distintamente , tuttavia la soluzione processuale va ricercata con l’applicazione estensiva dell’art. 37 c.p.c.(10/09/2002)
- Commissione Tributaria Regionale della Puglia ,Sezione Staccata di Lecce e Brindisi - sez. 24 ,Decisione dell’11.7.2002 della C.R.T. Lecce n. 150/24/02 ( relatore Dr. Michele Gurrado e presidente dr Francesco Giardino) dep. il 22.7.2002 . Massima : Per effetto dell'art. 934 del Codice Civile, qualsiasi costruzione esistente sul suolo appartiene al proprietario dello stesso e che la proprietà del suolo può essere tenuta separata da quella della costruzione sullo stesso insistente solo in forza di concessione ad aedificandum con la quale si costituisca un diritto di superficie e che prevede, trattandosi di un diritto reale, la forma scritta ad substantiam e la trascrizione ai sensi dell'art 2643 del Codice.(10/09/2002)
- Commissione Tributaria Regionale della Puglia ,Sezione Staccata di Lecce e Brindisi - sez. 24 ,Ordinanze dell’11.7.2002 della C.R.T. Lecce n. 3624 , 3724,3824,3924 /02 ( relatore Dr. Michele Gurrado e presidente dr Francesco Giardino) dep. il 22.7.2002 . Massima : l'art. 47 consente solo alla Commissione Tributaria Provinciale la sospensione dell'esecuzione "dell'atto" impugnato, per cui vi è l’insussistenza di tale potere cautelare in capo alla Commissione Tributaria Regionale, anche quando si faccia espressa richiesta di pronuncia di sospensione in quella sede.(10/09/2002)
- Commissione Tributaria
Regionale di
Bari sezione staccata di Lecce sez. 24
Decisione del 11.10.2001 n. 80/24 / 01 C.T.R. Bari sez di
Lecce ( relatore Dr.
Michele Gurrado presidente dr. Francesco Corvaglia )
depositata il 23.11.2001.(04/09/2002)
-
Commissione Tributaria
Regionale di Bari sezione staccata di Lecce sez. 24:
Decisione del 23.5.2002 n. 143/ 24/ 02 C.T.R.di Bari sezione
staccata di Lecce sez. 24 (
relatore dr Michele Gurrado.
Presidente dr Francesco
Corvaglia ) depositata il
27.6.2002(04/09/2002)
-
Commissione Tributaria
Regionale di
Bari sezione staccata di Lecce sez. 24:
Decisione del 23.5.2002 n.
142/ 24/ 02 C.T.R.di Bari sezione
staccata di Lecce sez. 24 ( relatore dr Michele Gurrado. Presidente
dr Francesco Corvaglia ) depositata
il 27.6.2002.(04/09/2002)
- Commissione Tributaria Provinciale
di Ragusa - Ordinanza N. 118/02/02 Del 14.01.02 Depositata il 20.03.02.(22/05/2002)
- Sentenza n. 16 del 5/2/02 - Comm. Trib. Prov. Arezzo - Imposta catastale - Avviso liquidazione - Somme accessorie - Non sono
dovute - Fattispecie.(08/05/2002)
- Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro
(Sez. IX - Pres. Grisolia, Rel. Carricato - Sent. n. 14 del
28 febbraio/21 marzo 2002) Imposta di registro e INVIM: avviso
accertamento valore. Per il combinato disposto dell’art.3 del dlgs
18.12.97 n.472 e dell’art.4, comma 2 bis, del dlgs 26. 01.2001 n.32
l’accertamento valore è nullo se l’Ufficio non fornisce la
prova di quanto asserisce e contestualmente non porta a conoscenza del
contribuente i documenti a cui fa riferimento.(17/04/2002)
- Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro
(Sez. IX - Pres. Grisolia, Rel. Carricato) Sent. n. 16 del 28 febbraio 2002.
Irpef ed Ilor– Avviso di accertamento sintetico- Potere di annullamento o di modifica dell’atto impugnato in sede di autotutela in pendenza dell’appello proposto dall’Ufficio. Insussistenza. Rigetto dell’appello e condanna dell’Ufficio al pagamento delle spese processuali.(17/04/2002)
- Commissione tributaria provinciale di Verbania ,
Sezione seconda, Pres.
Orsatti, Rel. La Monaca, Sent. 16 feb. 5/mar. 2002, n. 19. Agenzia delle Entrate. Avviso di liquidazione per il recupero di maggiori interessi concernenti tassa concessioni governative, erroneamente corrisposti. Difetto di giurisdizione delle Commissioni tributarie e giurisdizione del Giudice ordinario.(19/03/2002)
- Sentenza N. 73/4/01 del 13 dicembre 2001/28 gennaio 2002
della Commissione Tributaria Regionale di Torino – Sezione N. 4.(12/03/2002)
-
Commissione Tributaria Regionale di Perugia
(Sez. VI, Pres. Socci, Est. Quarchioni, Sent. 11 dic. 2001/22 gennaio 2002, n. 433). Tassazione dell'indennità di fine rapporto corrisposta dall'E.N.P.A.M. Tassazione parziale.(05/03/2002)
-
Commissione Tributaria Regionale di Perugia
(Sez. VI, Pres. Pierucci, Est. Quarchioni, Sent. 22 gennaio /13 febbraio 2002, n. 30) - Imposta di registro- Avviso di liquidazione. Termine triennale per il recupero della maggiore imposta conseguente alla perdita dei benefici fiscali per la prima casa. Decorrenza del termine triennale.(05/03/2002)
-
Commissione Tributaria Regionale di Perugia
(Sez. VI -Pres. Zanetti, Magnini e Muzzi) - Ordinanza - emessa in data 5 febbraio 2002- con la quale la quale la C.T.R. di Perugia solleva eccezione di legittimità costituzionale, in relazione agli
artt. 3, 24, 76 e 97 della Costituzione, sull'art. 22 del D.L. vo n. 546/92, nella parte in cui detto articolo esclude la possibilità dell'impiego del servizio postale per il deposito del ricorso e dei documenti allegati presso la segreteria della commissione tributaria adita.(05/03/2002)
- Commissione
Tributaria Provinciale di Ragusa: Sentenza
n. 426/02/01 del 10.12.01.(20/02/2002)
- Fisco: Sentenza N. 143 del 22/11/2001 - Emanato da Comm.Trib. Prov.
Macerata - IVA - Avviso di rettifica per l'anno d'imposta 1995 - Presunzione di maggiori ricavi - Presunta omessa registrazione di
corrispettivi - Divario tra costo del venduto e volume d'affari - Fatto insufficiente per legittimare la presunzione - Fatto contestato valido come indizio e non come prova - Avviso di rettifica
carente di motivazione
- Commissione
Tributaria Provinciale di Catania (Sez. 7 –Sent. 29 giugno 2001, n.
495- Giudice singolo Cardillo). Ricorso spedito per posta in busta
chiusa. Ai fini dell’accertamento della tempestività del ricorso
–sia in base alla precedente normativa (art. 17 D.P.R. n. 636/72)
sia in base alla normativa attualmente in vigore (art. 20 D.L.vo n.
546/92)- è rilevante la data di ricevimento dell’atto da parte dell’Ufficio,
mentre è irrilevante la data di spedizione.
- Commissione
tributaria provinciale di Biella (Sez. II, Sent. 18 maggio 2001, Pres.
Pianta, Rel. Seminara)- IRPEF e CSSN – Avviso di accertamento
relativo al periodo di imposta 1993 a carico di un socio di società
che aveva definito con adesione (concordato). Legittimità. Sussiste.
Art. 9-bis, comma 18, D.L. n. 79/97, conv. nella L. n. 140/97).
- Commissione
Tributaria Provinciale di Grosseto (Sez. I, Sent. 7 maggio 2001,
Presidente e Relatore - Iannitelli)
- Commissione
Tributaria Provinciale di Verbania (Sez. I, Sent. n. 82 del 24/25
ottobre 2001) – Gli avvisi di accertamento fondati sui parametri
(DPCM 29 gennaio 1996) contengono motivazioni soltanto apparenti o,
quanto meno, incomplete e (quindi illegittime) e, conseguentemente,
vanno annullati. L’Agenzia delle Entrate condannata al pagamento
delle spese processuali.
- CTR della Puglia, sez. stacc. di Lecce - Brindisi del
27/8/2001 con la quale è stata concessa la sospensione dell'atto di imposta impugnato
in sede di appello ai sensi degli artt. 47 e 61 del D. lgs. 546/1992 e 19 del
D. lgs. 472/1997.
-
Corte
di Cassazione, Sez. Tributaria, Sentenza n. 8344/2001 - Le prove nel
processo tributario-
- Commissione
tributaria provinciale di Ragusa -Sent. 30 aprile 2001
- (Pres. Cannata, Rel. Alicata)-
- Commissione Tributaria Provinciale di Verbania (Sez. I, Pres. Simone, Rel. Pinolini, Sent. n. 10/2001) . Gli accertamenti fondati "esclusivamente" sul calcolo matematico dei parametri (art. 3 , commi 179 e ss della L. n. 549/95) sono illegittimi.
- Commissione
tributaria provinciale di Verbania (Sez. I, Sent. n. 29 del 21 marzo
2001 - Pres. Simone, Rel. Piscitello) Processo tributario. La
costituzione in giudizio deve avvenire con la consegna "brevi
manu" alla segreteria della Commissione tributaria dell'originale
o della copia del ricorso. Inammissibilità della costituzione a mezzo
del servizio postale.
- Links a sentenze per
esteso pubblicate nel sito della Cassazione:
Sentenza
Sezioni Unite Civili n. 1196 del 21 novembre 2000: Imposta di registro -
Termine di decadenza per l'avviso di liquidazione della maggiore somma
dovuta in assenza del diritto ai benefici previsti per l'acquisto della
prima casa.
Ordinanza
Sezione Tributaria n. 795 del 18 settembre 2000: Reddito imponibile -
Oneri deducibili - Assegno di divorzio - Questione di costituzionalità.
Sentenza
Sezione V Penale n. 10480 del 9 agosto 2000: Assoggettamento ad imposta
di proventi derivanti da illecito - Esclusione per l'ipotesi di capitali
trasferiti da o per l'estero senza dichiarazioni all'ufficio cambi.
Sentenza
Sezione Tributaria n. 10148 del 2 agosto 2000: Onere della prova a
carico dell'amministrazione - Riferimento ad atti non posti a disposizione
della controparte del giudice.
Sentenza
Sezione Tributaria n. 10060 del 1° agosto 2000: Accertamento tributario
- Utilizzazione dei movimenti dei conti correnti bancari del contribuente
Sentenza
Sezione Tributaria n. 9946 del 28 luglio 2000: Accertamento tributario -
Utilizzazione di dati risultanti da conti bancari non transitati nelle
scritture dell'imprenditore - Rilevanza probatoria
Sentenza
Sezione Tributaria n. 6989 del 14 giugno 2000: Evasione fiscale -
Valutazione del reddito di impresa
Sentenza
Sezione Tributaria n. 7511 del 5 giugno 2000: Assoggettamento a
tassazione di proventi di attività illecite.
Sentenza
Sezione Tributaria n. 7071 del 29 maggio 2000: Detrazione dal reddito di
impresa di spese inerenti all'attività imprenditoriale - Oneri di sanzioni
per infrazioni stradali - Esclusione.
Sentenza
Sezione III Civile n. 6228 del 29 maggio 2000: Frode fiscale -
Fattispecie di emissione di fatture per operazioni inesistenti e nuova
disciplina del d.lgs.
n. 74/2000 - Continuità normativa.
Sentenza
Sezione Tributaria n. 5773 dell'8 maggio 2000: Imposte di successione -
Presunzione legale di esistenza di denaro, gioielli e mobilia.
Sentenza
Sezione V Civile Tributaria n. 3979 del 3 aprile 2000: Imposte -
Dividend washing (temporanea cessione di titoli azionari dal gestore di
fondo d'investimento ad un terzo, per consentire a quest'ultimo di percepire
i dividendi fruendo di vantaggi fiscali spettanti ai soggetti diversi dai
fondi d'investimento) - Riconoscimento del credito di imposta prima della
modificazione introdotta con l'art. 7 bis del d.l. n. 372/1992.
Sentenza
Sezione Tributaria n. 2609 dell'8 marzo 2000: Violazioni in materia di
IVA relative a differenti periodi di imposta - Disciplina applicabile.
Sentenza
Sezione I Civile n. 1362 dell'8 febbraio 2000: IVA - Leasing immobiliare
- Esenzione da imposta.
- COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE DI PERUGIA -Sez. VI- (Pres. Socci, Rel.Quarchioni,
Sent. n.728/2000, Dep.il 29.11.2000). IRPEF ILOR '89, '90. Accertamenti
sintetici effettuati dall'Ufficio delle Imposte dirette con l'applicazione
retroattiva dei coefficienti presuntivi di reddito introdotti con i DD.MM.
10.9.92 e 19.11.92. Illegittimità rilevata "d'ufficio" dal
Giudice. Non sussiste vizio di "ultrapetita" nella Sentenza di
primo grado. Condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese processuali.
- COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE DI CATANZARO - Sez. IX (Pres. Chiriano, Rel. Carricato,
Sent. n. 93 del 26/10/2000, Dep. il 23/11/2000). TARSU - Tassa per lo
smaltimento rifiuti solidi urbani- Rifiuti speciali, tossici o nocivi.
- COMMISSIONE
TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VERBANIA Sez. I (Ord. 13/12/2000). Le norme sul
processo tributario, nella parte in cui non prevedono che il giudice
tributario possa disporre l'accompagnamento coattivo del terzo -inadempiente
ad un ordine di convocazione del giudice- per ottenere informazioni o
chiarimenti su operazioni fiscalmente rilevanti, sono di dubbia legittimità
costituzionale.
- COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI
CHIETI (Sez. IV -Pres. Quinzio, Rel. Gialloreto; Ord. 10 marzo 2000, dep.
il 30 giugno 2000). IRPEF. Società di persone e redditi di
partecipazione. Questione di legittimità costituzionale della
disposizione di cui all'art. 5, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917, nella parte in cui detta norma (1) prevede l'imputazione al socio del
reddito di partecipazione "indipendentemente dalla percezione"
dello stesso e (2) non consente al medesimo di dimostrare giudizialmente
di non aver conseguito detto reddito, in presenza di un fittizio utile
societario. (Cost., artt. 3, 24 e 53).
- Commissione
Tributaria Provinciale di Catania (Sez. VII - Giudice Unico - Cardillo;
Sent. n. 641 del 16 giugno 2000, dep. il 29 settembre 2000). IRPEF.
Iscrizione a ruolo. La cartella deve contenere, a pena di nullità,
motivazione adeguata, in modo che il contribuente (ed anche il giudice…)
sia messo in grado di comprendere immediatamente la causale della richiesta
del Fisco.
- Commissione
Tributaria Provinciale di Verbania (Sez. I - Pres. Piscitello, Rel. Terzoli;
Sent. n 72 del 25 ottobre 2000, dep. il 14 novembre 2000) Processo
tributario. Pronuncia secondo diritto e secondo equità. Anche i giudici
tributari, per il combinato disposto di cui all'art. 1, comma 2, del D. lgs
n. 546/92 e all'art. 113, comma 2, Cod. proc. civ., possono decidere secondo
equità le cause il cui valore non eccede lire due milioni.
- COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE DI PERUGIA
(Sez. VI -Pres.
e
Rel.
Socci, Magnini, Quarchioni- Sent. n. 562 del 10 ottobre 2000)
Processo
tributario. Prova testimoniale (non ammessa ex art. 7 D.L.vo n. 546/92)
e dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Nel processo tributario deve
ritenersi ammessa, con valore di prova liberamente valutabile dal giudice,
la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata da un terzo
e prodotta dal ricorrente a sostegno delle sue argomentazioni.
-
Commissiona Tributaria
Provinciale di Roma - (Sez. XIII
- Pres. Bonomo, Rel. Marinelli - Sent. n. 313 del
14/7/2000, depositata il 28/9/2000). DD.P.C.M. 25/10/91 e 23/12/92 e
Coefficienti di congruità
- Interessante
pronuncia della Commissione Tributaria di Siracusa che può avere effetti in tutti quei casi di differimento di termini
per gli adempimenti fiscali e contributivi a seguito di calamità naturali (con
nota di Massimo Conigliaro)
- COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI
PERUGIA (Sez. VI - Pres. Zanetti, Rel. Quarchioni - Sent. n. 465 del 4 luglio
2000). IRPEF - Ricorso contro il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso
delle ritenute operate dal datore di lavoro su somme corrisposte a lavoratore
dipendente, licenziato con un provvedimento impugnato dall'interessato davanti
all'Autorità giudiziaria. Le somme corrisposte al lavoratore dipendente -non
rapportate alla durata del rapporto di lavoro, ma versate a titolo di
risarcimento danni- non vanno assoggettate ad imposizione. Al lavoratore
compete il diritto al rimborso della ritenuta indebitamente operata dal datore
di lavoro.
- COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI
PERUGIA (Sez. VI - Pres. Zanetti, Rel. Quarchioni- Sent. n. 400 del 16 giugno
2000). ICIAP - Agenti di assicurazione. L'attività degli agenti di
assicurazione rientra tra quelle previste nel V settore della Tabella allegata
al D.L. n. 66 del 1989 (conv. nella L. 24.4.1989, n. 144)
- COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI
PERUGIA (Sez. VI - Pres. Socci, Rel. Quarchioni- Sent. n. 426 del 27 giugno
2000): IRPEF ED ILOR. L'applicazione retroattiva dei coefficienti presuntivi
di reddito di cui ai dd.mm. 10.9.92 e 19.11.92 è illegittima e
conseguentemente anche gli avvisi di accertamento fondati sugli anzidetti
coefficienti sono illegittimi. L'ufficio tributario condannato al pagamento
delle spese processuali
- COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE DI CATANIA- Sez. VII- Sent. 10 marzo - 7 aprile 2000, n.209
Giudice singolo (Dr. Salvatore Cardillo) Imposta di registro. In caso di
decadenza dai benefici fiscali per l'acquisto della prima casa, per aver
l'acquirente in precedenza usufruito degli stessi benefici, l'azione
dell'Amministrazione finanziaria per il recupero dell'imposta è soggetta al
termine triennale di decadenza (art. 76, 2° comma, del D.P.R. 26 aprile 1986,
n. 131).
- COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE DI CATANIA - Sez. VII- Sent. 7 aprile -5 maggio 2000, n. 305
Giudice singolo (Dr. Salvatore Cardillo). IRPEF - Il "contributo
differenza canone di affitto" corrisposto ad un lavoratore dipendente dal
suo datore di lavoro, in seguito a trasferimento da una sede ad un'altra,
costituisce reddito tassabile (art. 48 DP.R. n 597/1973; art. 48 D.P.R. n.
917/86). Non applicabile, però, la sanzione pecuniaria per la mancata
dichiarazione dell'anzidetto reddito per l'obiettive condizioni di incertezza
della legge (art. 39-bis D.P.R. n. 636/72; art. 8 D.L. vo n. 546/92)
- Commissione
Tributaria Provinciale di Ragusa (Presidente
Brugaletta, Relatore Migliorisi)
Sentenza n. 67/3/00 del 11.02.2000.
Imposta di registro – donazione – riserva del diritto di coabitazione –
variante del diritto di abitazione – incidenza sulla disponibilità del bene
– sussiste - importo tassabile – non corrispondenza né con il valore
della nuda proprietà né con quello della piena proprietà, ma con un valore
intermedio.
- Commissione
Tributaria Provinciale di Ragusa (Presidente Brugaletta,
Relatore Ventura) Sentenza n. 28/3/00 del 28.01.2000.
Imposta
di registro - richiesta applicazione art. 12 l. 154/88 – valore dichiarato
in misura inferiore alla valutazione automatica – procedura di accertamento
– notifica atto di accertamento –
necessità – sussiste – avviso di liquidazione – illegittimità –
sussiste.
-
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VERBANIA Sez. I Una
"singolare" ordinanza istruttoria con la quale, per la prima
volta, viene disposta l'assunzione di un mezzo istruttorio
"affine" alla prova testimoniale (non ammessa nel processo
tributario).
- Commissione
tributaria regionale di firenze - Sezione VI
(Pres. Nisticò, Rel. Di Maso). Sent. 11/2/2000, n. 32 - Dep. 24/3/2000
ILOR - Disconoscimento deduzioni - iscrizione a ruolo non preceduta da
avviso di accertamento - illegittimità. Sussiste.
-
Commissione
tributaria regionale di Perugia Sez. VI (Pres. Zanetti, Rel. Quarchioni) -
Sent. n. 189, 14 marzo/11 aprile 2000TARSU Tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani (D.L.vo 15 nov. 1993, n. 507, artt. 58 e ss.)
La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (e di quelli ad essi
assimilati) è dovuta per la sola obiettiva possibilità di usufruire del
servizio, a prescindere dalla sua effettiva fruizione da parte del
contribuente.La sussistenza delle situazioni (distanze e capacità dei
contenitori, frequenza della raccolta etc) che, ai sensi di legge e del
regolamento comunale, prevedono la riduzione del tributo deve essere provata
da contribuente.
- Commissione
tributaria provinciale di Verbania -Sez. I- (Pres. Simone, Rel. Pinolini)
Sent. n. 18 del l'8 marzo 2000, Dep. il 7 aprile 2000. IRPEF, ILOR. Proroga dei termini per la presentazione della
dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1992 (D.L. 14 maggio 1993, n. 140,
conv. nella L. 18 giugno 1993, n. 192).Tardivo versamento delle imposte Obiettive condizioni di
incertezza sulla portata della norma che disponeva la proroga. Sussistenza.
Iscrizione a ruolo di soprattassa. Per i versamenti eseguiti entro il 30 giugno
1993 la soprattassa, anche se non tempestivamente versata dal contribuente, è
dovuta nella misura dell'1 per cento.
-
Commissione
tributaria provinciale di Verbania - Sez. I - Sent. n. 11 del 15/03/2000,
dep. il 20/03/2000.
- Commissione
tributaria provinciale di Verbania
- SEZ. I
(Pres. Piscitello, Rel. Bertolo) Sent.
n. 3/2000 –Depositata il 01/03/2000
IMPOSTA DI REGISTRO. Avviso di liquidazione preceduto da altro atto (classamento e attribuzione di rendita) ritualmente notificato e impugnato
davanti ad altra Commissione tributaria. Impugnazione dell’avviso di
liquidazione solo per vizi propri (art.
19, c. 3, D.L.vo n. 546/92).
Possibilità di sospensione del processo. Non sussiste (art. 39 D.L.vo n.
546/92). Inammissibilità o
rigetto del ricorso per mancanza di motivi
(art. 18, c. 4, d.L.vo n. 546/92).
-
COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE DI CATANZARO
Sez.
II (Pres. Donato, Rel. Carricato) Sent. n. 5 – 6 dicembre 1999, dep. 17
gennaio 2000
INVIM. Spese di acquisto, di
costruzione ed incrementative.
1.
Le spese anzidette, se già non esposte nella dichiarazione, debbono,
a pena di decadenza, essere denunciate all’ufficio al momento della
registrazione dell’atto. Non sussiste, però, decadenza per la mancata
allegazione della relativa documentazione probatoria (art. 18, terzo e
quarto comma, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643).
2.
La dichiarazione Invim è una manifestazione di scienza e non di
volontà e, pertanto, può essere modificata e corretta anche in epoca
successiva alla sua presentazione.
- COMMISSIONE
TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NOVARA Sez.
II- (Pres. Pennarola, Rel. Rimini) Sent. n. 508/98, Dep. il 23.11.1998.
TARSU -Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani –
1. Istanza di rimborso dell’anzidetto tributo oggetto di precedente
iscrizione a ruolo non impugnata.
Ricorso contro il provvedimento di rifiuto del rimborso.
Ammissibilità. Sussiste.
2. Le modifiche tariffarie della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani rientrano nella competenza della Giunta e non in quella del Consiglio
comunale.
3. Per la determinazione del costo del servizio di raccolta dei rifiuti il
Comune non può
includere anche
gli esborsi finanziari per transazioni stipulate con la società
appaltatrice perché non sono costi inerenti e connessi con il
servizio.
- Commissione
Tributaria Provinciale di Ragusa.
Sentenza
n. 325/2/99 del 20.09.99. Presidente Ciarcià. Relatore Alicata,
in materia di IRPEG e ILOR.
- Su
Zaleuco:Giurisprudenza
tributaria a cura di C. Baccellieri
- Commissione
tributaria regionale di Perugia SEZ. VI (Pres. Socci, Rel. Quarchioni) SENT.
n. 193 del 13/7-2/8/1999.
IRPEG Riduzione alla metà dell’imposta nei confronti di determinati
soggetti con finalità di interesse pubblico e utilità sociale,
nella specie una Fondazione Cassa di Risparmio (art. 6 D.P.R. 29
sett. 1973, n. 601).
- Commissione
tributaria regionale di Perugia SEZ.
VI (Pres. Socci, Rel. Quarchioni) SENT. n. 179 del 22/6 -14/7/1999 ICIAP.
Eccezioni di illegittimità costituzionale in relazione agli artt. 3 e 53
della Costituzione. Manifesta
infondatezza.
- Commissione
tributaria regionale di Perugia
SEZ.
VI (Pres. Socci, Rel.
Quarchioni) SENT. n. 364 del 9/11-23/11/1999 - IRPEF
Iscrizione a ruolo per recupero a tassazione su somme non versate per
effetto della sospensione disposta dall’art. 13 quinques della Legge n.
159/84. Illegittimità. Le somme anzidette non concorrono alla formazione
dell’imponibile Irpef (L.
28.2.1986, n. 46, art. 3)
- Sentenza
della Commissione tributaria provinciale di Biella del 12 novembre 1999, n.
200 –dep. il 26.11.1999- (Sez. II. Pres. Boggio, Rel.
Seminara).Processo
tributario. Difesa tecnica. Il contribuente può stare in giudizio anche
senza l’assistenza di un difensore abilitato, anche quando
l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali
sanzioni irrogate con l’atto impugnato è superiore a L. 5.000.000,
purchè l’importo del tributo “contestato” sia inferiore al suddetto
importo.
- Sentenza
della Commissione tributaria provinciale di Biella del 15 ottobre 1999,
n.163 –dep. il 22.10.1999- (Sez.
II – Pres. Boggio, Rel.Seminara).
Processo tributario- Fino a venti
giorni liberi prima della data di trattazione del ricorso e quindi non in
sede di udienza, per il disposto di cui all’art. 32, 1 comma, del D.L.vo
n. 545/92, le parti possono
depositare documenti presso la segreteria della commissione tributaria. IRPEF-
Accertamento in rettifica di un maggior reddito di partecipazione in una
società di persone notificato ad un socio ma
non preceduto da avviso di accertamento a carico della società.
Illegittimità. Sussiste. La
condanna al rimborso di somme indebitamente versate dal contribuente può
essere disposta dal giudice tributario soltanto in seguito ad un
provvedimento di rigetto (o al silenzio-rifiuto) dell’Amministrazione
finanziaria su un’istanza di rimborso.
- Sentenza
della Commissione tributaria provinciale di Biella dell’ 8 ottobre 1999,
n. 192 –dep. il 12.11.1999 -(Sez. II.
Pres. Gumina, Rel.Bronzo). ICIAP-
Avviso di accertamento. L’accertamento dei tributi non rientra nelle
funzioni di indirizzo ma in quelle di gestione amministrativa per cui la
Giunta comunale e il Consiglio comunale non hanno alcuna competenza. Nei
Comuni privi di personale con qualifica dirigenziale le funzioni dei
dirigenti possono essere attribuite, ex art. 51, comma 3 bis, della legge 8
giugno 1990, n. 142 e successive modifiche, ai responsabili degli uffici e
dei servizi.
-
Sentenza
della Commissione tributaria provinciale di Biella del 19 novembre 1999, n.
212 -dep. il 10.12.1999- (Sez. II
– Pres. Gumina, Rel. Seminara)Processo
tributario – Errata indicazione dell’ufficio nei cui confronti è
proposto il ricorso: Centro Servizi invece dell’Ufficio delle Entrate. Non
sussiste l’inammissibilità prevista dall’art. 18. 4 comma, del D.L.vo
n. 545/92, perché nel ricorso non manca né è assolutamente incerta –ma
è soltanto errata- l’indicazione dell’ufficio del Ministero delle
finanze nei cui confronti il ricorso è proposto.
- Sentenza
della Commissione tributaria provinciale di Biella del 26 novembre 1999
n. 201 –dep. il 3.12.1999- (Sez. II – Pres. Boggio, Rel. Seminara)
ILOR
– Società in accomandita semplice. Deduzione prevista dall’art. 120 del
DPR 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento alla quota di reddito
spettante al socio che presta la sua opera nell’impresa come occupazione
prevalente. La
dichiarata prevalenza dell’occupazione del socio per l’opera prestata
nell’impresa rispetto ad altra attività può essere negata dall’Ufficio
tributario facendo riferimento
al reale impiego di tempo e di energie e non all’ammontare dei diversi
redditi.
- Due
Ordinanze della Commissione tributaria provinciale di Como con le quali
“si dubita” della legittimità costituzionale delle norme sulla
conciliazione e sull’accertamento con adesione (nota in calce di Mario
Piscitello)
-
Sentenza
della Commissione tributaria provinciale di Verbania n. 61 del
27/11/-11/12/1999
(Sez. II – Pres. Terzi,
Rel. Ruggiero).
L’imposta
sostitutiva su operazioni a medio e lungo termine, la tassa sui contratti di
borsa e l’imposta di bollo assolta in modo virtuale sono deducibili per
competenza, cioè nell’esercizio in cui viene effettuato l’accantonamento,
ai sensi della disposizione di cui all’art. 64, comma 3°, del DPR n.
917/86.
-
Sentenza
della Commissione tributaria provinciale di Novara n.161 del 20/4-7/7/1999 (Sez.
VI - Pres. Catania, Rel. Mondello) contro atto di classamento dell’UTE di
Novara. Ammissibilità del ricorso contro il classamento: Sussiste. (nota in
calce di M. Piscitello)
-
Sospensione
e processo tributario, solllevata questione di costituzionalità dalla Com.
Trib. di Verbania
Rassegna
Tributaria della Cassazione
Sentenze e Ordinanze della Magistratura Tributaria
-
Links a sentenze per
esteso pubblicate nel sito della Cassazione:
Sentenza
Sezioni Unite Civili n. 1196 del 21 novembre 2000: Imposta di registro -
Termine di decadenza per l'avviso di liquidazione della maggiore somma
dovuta in assenza del diritto ai benefici previsti per l'acquisto della
prima casa.
Ordinanza
Sezione Tributaria n. 795 del 18 settembre 2000: Reddito imponibile -
Oneri deducibili - Assegno di divorzio - Questione di costituzionalità.
Sentenza
Sezione V Penale n. 10480 del 9 agosto 2000: Assoggettamento ad imposta
di proventi derivanti da illecito - Esclusione per l'ipotesi di capitali
trasferiti da o per l'estero senza dichiarazioni all'ufficio cambi.
Sentenza
Sezione Tributaria n. 10148 del 2 agosto 2000: Onere della prova a
carico dell'amministrazione - Riferimento ad atti non posti a disposizione
della controparte del giudice.
Sentenza
Sezione Tributaria n. 10060 del 1° agosto 2000: Accertamento tributario
- Utilizzazione dei movimenti dei conti correnti bancari del contribuente
Sentenza
Sezione Tributaria n. 9946 del 28 luglio 2000: Accertamento tributario -
Utilizzazione di dati risultanti da conti bancari non transitati nelle
scritture dell'imprenditore - Rilevanza probatoria
Sentenza
Sezione Tributaria n. 6989 del 14 giugno 2000: Evasione fiscale -
Valutazione del reddito di impresa
Sentenza
Sezione Tributaria n. 7511 del 5 giugno 2000: Assoggettamento a
tassazione di proventi di attività illecite.
Sentenza
Sezione Tributaria n. 7071 del 29 maggio 2000: Detrazione dal reddito di
impresa di spese inerenti all'attività imprenditoriale - Oneri di sanzioni
per infrazioni stradali - Esclusione.
Sentenza
Sezione III Civile n. 6228 del 29 maggio 2000: Frode fiscale -
Fattispecie di emissione di fatture per operazioni inesistenti e nuova
disciplina del d.lgs.
n. 74/2000 - Continuità normativa.
Sentenza
Sezione Tributaria n. 5773 dell'8 maggio 2000: Imposte di successione -
Presunzione legale di esistenza di denaro, gioielli e mobilia.
Sentenza
Sezione V Civile Tributaria n. 3979 del 3 aprile 2000: Imposte -
Dividend washing (temporanea cessione di titoli azionari dal gestore di
fondo d'investimento ad un terzo, per consentire a quest'ultimo di percepire
i dividendi fruendo di vantaggi fiscali spettanti ai soggetti diversi dai
fondi d'investimento) - Riconoscimento del credito di imposta prima della
modificazione introdotta con l'art. 7 bis del d.l. n. 372/1992.
Sentenza
Sezione Tributaria n. 2609 dell'8 marzo 2000: Violazioni in materia di
IVA relative a differenti periodi di imposta - Disciplina applicabile.
Sentenza
Sezione I Civile n. 1362 dell'8 febbraio 2000: IVA - Leasing immobiliare
- Esenzione da imposta.
-
COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE DI PERUGIA -Sez. VI- (Pres. Socci, Rel.Quarchioni,
Sent. n.728/2000, Dep.il 29.11.2000). IRPEF ILOR '89, '90. Accertamenti
sintetici effettuati dall'Ufficio delle Imposte dirette con l'applicazione
retroattiva dei coefficienti presuntivi di reddito introdotti con i DD.MM.
10.9.92 e 19.11.92. Illegittimità rilevata "d'ufficio" dal
Giudice. Non sussiste vizio di "ultrapetita" nella Sentenza di
primo grado. Condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese processuali.
-
COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE DI CATANZARO - Sez. IX (Pres. Chiriano, Rel. Carricato,
Sent. n. 93 del 26/10/2000, Dep. il 23/11/2000). TARSU - Tassa per lo
smaltimento rifiuti solidi urbani- Rifiuti speciali, tossici o nocivi.
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COMMISSIONE
TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VERBANIA Sez. I (Ord. 13/12/2000). Le norme sul
processo tributario, nella parte in cui non prevedono che il giudice
tributario possa disporre l'accompagnamento coattivo del terzo -inadempiente
ad un ordine di convocazione del giudice- per ottenere informazioni o
chiarimenti su operazioni fiscalmente rilevanti, sono di dubbia legittimità
costituzionale.
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COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI
CHIETI (Sez. IV -Pres. Quinzio, Rel. Gialloreto; Ord. 10 marzo 2000, dep.
il 30 giugno 2000). IRPEF. Società di persone e redditi di
partecipazione. Questione di legittimità costituzionale della
disposizione di cui all'art. 5, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917, nella parte in cui detta norma (1) prevede l'imputazione al socio del
reddito di partecipazione "indipendentemente dalla percezione"
dello stesso e (2) non consente al medesimo di dimostrare giudizialmente
di non aver conseguito detto reddito, in presenza di un fittizio utile
societario. (Cost., artt. 3, 24 e 53).
-
Commissione
Tributaria Provinciale di Catania (Sez. VII - Giudice Unico - Cardillo;
Sent. n. 641 del 16 giugno 2000, dep. il 29 settembre 2000). IRPEF.
Iscrizione a ruolo. La cartella deve contenere, a pena di nullità,
motivazione adeguata, in modo che il contribuente (ed anche il giudice…)
sia messo in grado di comprendere immediatamente la causale della richiesta
del Fisco.
-
Commissione
Tributaria Provinciale di Verbania (Sez. I - Pres. Piscitello, Rel. Terzoli;
Sent. n 72 del 25 ottobre 2000, dep. il 14 novembre 2000) Processo
tributario. Pronuncia secondo diritto e secondo equità. Anche i giudici
tributari, per il combinato disposto di cui all'art. 1, comma 2, del D. lgs
n. 546/92 e all'art. 113, comma 2, Cod. proc. civ., possono decidere secondo
equità le cause il cui valore non eccede lire due milioni.
-
COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE DI PERUGIA
(Sez. VI -Pres.
e
Rel.
Socci, Magnini, Quarchioni- Sent. n. 562 del 10 ottobre 2000)
Processo
tributario. Prova testimoniale (non ammessa ex art. 7 D.L.vo n. 546/92)
e dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Nel processo tributario deve
ritenersi ammessa, con valore di prova liberamente valutabile dal giudice,
la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata da un terzo
e prodotta dal ricorrente a sostegno delle sue argomentazioni.
-
Commissiona Tributaria
Provinciale di Roma - (Sez. XIII
- Pres. Bonomo, Rel. Marinelli - Sent. n. 313 del
14/7/2000, depositata il 28/9/2000). DD.P.C.M. 25/10/91 e 23/12/92 e
Coefficienti di congruità
-
Interessante
pronuncia della Commissione Tributaria di Siracusa che può avere effetti in tutti quei casi di differimento di termini
per gli adempimenti fiscali e contributivi a seguito di calamità naturali (con
nota di Massimo Conigliaro)
-
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI
PERUGIA (Sez. VI - Pres. Zanetti, Rel. Quarchioni - Sent. n. 465 del 4 luglio
2000). IRPEF - Ricorso contro il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso
delle ritenute operate dal datore di lavoro su somme corrisposte a lavoratore
dipendente, licenziato con un provvedimento impugnato dall'interessato davanti
all'Autorità giudiziaria. Le somme corrisposte al lavoratore dipendente -non
rapportate alla durata del rapporto di lavoro, ma versate a titolo di
risarcimento danni- non vanno assoggettate ad imposizione. Al lavoratore
compete il diritto al rimborso della ritenuta indebitamente operata dal datore
di lavoro.
-
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI
PERUGIA (Sez. VI - Pres. Zanetti, Rel. Quarchioni- Sent. n. 400 del 16 giugno
2000). ICIAP - Agenti di assicurazione. L'attività degli agenti di
assicurazione rientra tra quelle previste nel V settore della Tabella allegata
al D.L. n. 66 del 1989 (conv. nella L. 24.4.1989, n. 144)
-
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI
PERUGIA (Sez. VI - Pres. Socci, Rel. Quarchioni- Sent. n. 426 del 27 giugno
2000): IRPEF ED ILOR. L'applicazione retroattiva dei coefficienti presuntivi
di reddito di cui ai dd.mm. 10.9.92 e 19.11.92 è illegittima e
conseguentemente anche gli avvisi di accertamento fondati sugli anzidetti
coefficienti sono illegittimi. L'ufficio tributario condannato al pagamento
delle spese processuali
-
COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE DI CATANIA- Sez. VII- Sent. 10 marzo - 7 aprile 2000, n.209
Giudice singolo (Dr. Salvatore Cardillo) Imposta di registro. In caso di
decadenza dai benefici fiscali per l'acquisto della prima casa, per aver
l'acquirente in precedenza usufruito degli stessi benefici, l'azione
dell'Amministrazione finanziaria per il recupero dell'imposta è soggetta al
termine triennale di decadenza (art. 76, 2° comma, del D.P.R. 26 aprile 1986, n.
131)
-
COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE DI CATANIA - Sez. VII- Sent. 7 aprile -5 maggio 2000, n. 305
Giudice singolo (Dr. Salvatore Cardillo). IRPEF - Il "contributo
differenza canone di affitto" corrisposto ad un lavoratore dipendente dal
suo datore di lavoro, in seguito a trasferimento da una sede ad un'altra,
costituisce reddito tassabile (art. 48 DP.R. n 597/1973; art. 48 D.P.R. n.
917/86). Non applicabile, però, la sanzione pecuniaria per la mancata
dichiarazione dell'anzidetto reddito per l'obiettive condizioni di incertezza
della legge (art. 39-bis D.P.R. n. 636/72; art. 8 D.L. vo n. 546/92)
-
Commissione
Tributaria Provinciale di Ragusa (Presidente
Brugaletta, Relatore Migliorisi)
Sentenza n. 67/3/00 del 11.02.2000.
Imposta di registro – donazione – riserva del diritto di coabitazione –
variante del diritto di abitazione – incidenza sulla disponibilità del bene
– sussiste - importo tassabile – non corrispondenza né con il valore
della nuda proprietà né con quello della piena proprietà, ma con un valore
intermedio.
-
Commissione
Tributaria Provinciale di Ragusa (Presidente Brugaletta,
Relatore Ventura) Sentenza n. 28/3/00 del 28.01.2000.
Imposta
di registro - richiesta applicazione art. 12 l. 154/88 – valore dichiarato
in misura inferiore alla valutazione automatica – procedura di accertamento
– notifica atto di accertamento –
necessità – sussiste – avviso di liquidazione – illegittimità –
sussiste.
-
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VERBANIA Sez. I Una
"singolare" ordinanza istruttoria con la quale, per la prima
volta, viene disposta l'assunzione di un mezzo istruttorio
"affine" alla prova testimoniale (non ammessa nel processo
tributario).
-
Commissione
tributaria regionale di firenze - Sezione VI
(Pres. Nisticò, Rel. Di Maso). Sent. 11/2/2000, n. 32 - Dep. 24/3/2000
ILOR - Disconoscimento deduzioni - iscrizione a ruolo non preceduta da
avviso di accertamento - illegittimità. Sussiste.
-
Commissione
tributaria regionale di Perugia Sez. VI (Pres. Zanetti, Rel. Quarchioni) -
Sent. n. 189, 14 marzo/11 aprile 2000TARSU Tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani (D.L.vo 15 nov. 1993, n. 507, artt. 58 e ss.)
La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (e di quelli ad essi
assimilati) è dovuta per la sola obiettiva possibilità di usufruire del
servizio, a prescindere dalla sua effettiva fruizione da parte del
contribuente.La sussistenza delle situazioni (distanze e capacità dei
contenitori, frequenza della raccolta etc) che, ai sensi di legge e del
regolamento comunale, prevedono la riduzione del tributo deve essere provata
da contribuente.
-
Commissione
tributaria provinciale di Verbania -Sez. I- (Pres. Simone, Rel. Pinolini)
Sent. n. 18 del l'8 marzo 2000, Dep. il 7 aprile 2000. IRPEF, ILOR. Proroga dei termini per la presentazione della
dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1992 (D.L. 14 maggio 1993, n. 140,
conv. nella L. 18 giugno 1993, n. 192).Tardivo versamento delle imposte Obiettive condizioni di
incertezza sulla portata della norma che disponeva la proroga. Sussistenza.
Iscrizione a ruolo di soprattassa. Per i versamenti eseguiti entro il 30 giugno
1993 la soprattassa, anche se non tempestivamente versata dal contribuente, è
dovuta nella misura dell'1 per cento.
-
Commissione
tributaria provinciale di Verbania - Sez. I - Sent. n. 11 del 15/03/2000,
dep. il 20/03/2000.
-
Commissione
tributaria provinciale di Verbania
- SEZ. I
(Pres. Piscitello, Rel. Bertolo) Sent.
n. 3/2000 –Depositata il 01/03/2000
IMPOSTA DI REGISTRO. Avviso di liquidazione preceduto da altro atto (classamento e attribuzione di rendita) ritualmente notificato e impugnato
davanti ad altra Commissione tributaria. Impugnazione dell’avviso di
liquidazione solo per vizi propri (art.
19, c. 3, D.L.vo n. 546/92).
Possibilità di sospensione del processo. Non sussiste (art. 39 D.L.vo n.
546/92). Inammissibilità o
rigetto del ricorso per mancanza di motivi
(art. 18, c. 4, d.L.vo n. 546/92).
-
COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE DI CATANZARO
Sez.
II (Pres. Donato, Rel. Carricato) Sent. n. 5 – 6 dicembre 1999, dep. 17
gennaio 2000
INVIM. Spese di acquisto, di
costruzione ed incrementative.
1.
Le spese anzidette, se già non esposte nella dichiarazione, debbono,
a pena di decadenza, essere denunciate all’ufficio al momento della
registrazione dell’atto. Non sussiste, però, decadenza per la mancata
allegazione della relativa documentazione probatoria (art. 18, terzo e
quarto comma, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643).
2.
La dichiarazione Invim è una manifestazione di scienza e non di
volontà e, pertanto, può essere modificata e corretta anche in epoca
successiva alla sua presentazione.
-
COMMISSIONE
TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NOVARA Sez.
II- (Pres. Pennarola, Rel. Rimini) Sent. n. 508/98, Dep. il 23.11.1998.
TARSU -Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani –
1. Istanza di rimborso dell’anzidetto tributo oggetto di precedente
iscrizione a ruolo non impugnata.
Ricorso contro il provvedimento di rifiuto del rimborso.
Ammissibilità. Sussiste.
2. Le modifiche tariffarie della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani rientrano nella competenza della Giunta e non in quella del Consiglio
comunale.
3. Per la determinazione del costo del servizio di raccolta dei rifiuti il
Comune non può
includere anche
gli esborsi finanziari per transazioni stipulate con la società
appaltatrice perché non sono costi inerenti e connessi con il
servizio.
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Commissione
Tributaria Provinciale di Ragusa.
Sentenza
n. 325/2/99 del 20.09.99. Presidente Ciarcià. Relatore Alicata,
in materia di IRPEG e ILOR.
-
Su
Zaleuco:Giurisprudenza
tributaria a cura di C. Baccellieri
-
Commissione
tributaria regionale di Perugia SEZ. VI (Pres. Socci, Rel. Quarchioni) SENT.
n. 193 del 13/7-2/8/1999.
IRPEG Riduzione alla metà dell’imposta nei confronti di determinati
soggetti con finalità di interesse pubblico e utilità sociale,
nella specie una Fondazione Cassa di Risparmio (art. 6 D.P.R. 29
sett. 1973, n. 601).
-
Commissione
tributaria regionale di Perugia SEZ.
VI (Pres. Socci, Rel. Quarchioni) SENT. n. 179 del 22/6 -14/7/1999 ICIAP.
Eccezioni di illegittimità costituzionale in relazione agli artt. 3 e 53
della Costituzione. Manifesta
infondatezza.
-
Commissione
tributaria regionale di Perugia
SEZ.
VI (Pres. Socci, Rel.
Quarchioni) SENT. n. 364 del 9/11-23/11/1999 - IRPEF
Iscrizione a ruolo per recupero a tassazione su somme non versate per
effetto della sospensione disposta dall’art. 13 quinques della Legge n.
159/84. Illegittimità. Le somme anzidette non concorrono alla formazione
dell’imponibile Irpef (L.
28.2.1986, n. 46, art. 3)
-
Sentenza
della Commissione tributaria provinciale di Biella del 12 novembre 1999, n.
200 –dep. il 26.11.1999- (Sez. II. Pres. Boggio, Rel.
Seminara).Processo
tributario. Difesa tecnica. Il contribuente può stare in giudizio anche
senza l’assistenza di un difensore abilitato, anche quando
l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali
sanzioni irrogate con l’atto impugnato è superiore a L. 5.000.000,
purchè l’importo del tributo “contestato” sia inferiore al suddetto
importo.
-
Sentenza
della Commissione tributaria provinciale di Biella del 15 ottobre 1999,
n.163 –dep. il 22.10.1999- (Sez.
II – Pres. Boggio, Rel.Seminara).
Processo tributario- Fino a venti
giorni liberi prima della data di trattazione del ricorso e quindi non in
sede di udienza, per il disposto di cui all’art. 32, 1 comma, del D.L.vo
n. 545/92, le parti possono
depositare documenti presso la segreteria della commissione tributaria. IRPEF-
Accertamento in rettifica di un maggior reddito di partecipazione in una
società di persone notificato ad un socio ma
non preceduto da avviso di accertamento a carico della società.
Illegittimità. Sussiste. La
condanna al rimborso di somme indebitamente versate dal contribuente può
essere disposta dal giudice tributario soltanto in seguito ad un
provvedimento di rigetto (o al silenzio-rifiuto) dell’Amministrazione
finanziaria su un’istanza di rimborso.
-
Sentenza
della Commissione tributaria provinciale di Biella dell’ 8 ottobre 1999,
n. 192 –dep. il 12.11.1999 -(Sez. II.
Pres. Gumina, Rel.Bronzo). ICIAP-
Avviso di accertamento. L’accertamento dei tributi non rientra nelle
funzioni di indirizzo ma in quelle di gestione amministrativa per cui la
Giunta comunale e il Consiglio comunale non hanno alcuna competenza. Nei
Comuni privi di personale con qualifica dirigenziale le funzioni dei
dirigenti possono essere attribuite, ex art. 51, comma 3 bis, della legge 8
giugno 1990, n. 142 e successive modifiche, ai responsabili degli uffici e
dei servizi.
-
Sentenza
della Commissione tributaria provinciale di Biella del 19 novembre 1999, n.
212 -dep. il 10.12.1999- (Sez. II
– Pres. Gumina, Rel. Seminara)Processo
tributario – Errata indicazione dell’ufficio nei cui confronti è
proposto il ricorso: Centro Servizi invece dell’Ufficio delle Entrate. Non
sussiste l’inammissibilità prevista dall’art. 18. 4 comma, del D.L.vo
n. 545/92, perché nel ricorso non manca né è assolutamente incerta –ma
è soltanto errata- l’indicazione dell’ufficio del Ministero delle
finanze nei cui confronti il ricorso è proposto.
-
Sentenza
della Commissione tributaria provinciale di Biella del 26 novembre 1999
n. 201 –dep. il 3.12.1999- (Sez. II – Pres. Boggio, Rel. Seminara)
ILOR
– Società in accomandita semplice. Deduzione prevista dall’art. 120 del
DPR 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento alla quota di reddito
spettante al socio che presta la sua opera nell’impresa come occupazione
prevalente. La
dichiarata prevalenza dell’occupazione del socio per l’opera prestata
nell’impresa rispetto ad altra attività può essere negata dall’Ufficio
tributario facendo riferimento
al reale impiego di tempo e di energie e non all’ammontare dei diversi
redditi.
-
Due
Ordinanze della Commissione tributaria provinciale di Como con le quali
“si dubita” della legittimità costituzionale delle norme sulla
conciliazione e sull’accertamento con adesione (nota in calce di Mario
Piscitello)
-
Sentenza
della Commissione tributaria provinciale di Verbania n. 61 del
27/11/-11/12/1999
(Sez. II – Pres. Terzi,
Rel. Ruggiero).
L’imposta
sostitutiva su operazioni a medio e lungo termine, la tassa sui contratti di
borsa e l’imposta di bollo assolta in modo virtuale sono deducibili per
competenza, cioè nell’esercizio in cui viene effettuato l’accantonamento,
ai sensi della disposizione di cui all’art. 64, comma 3°, del DPR n.
917/86.
-
Sentenza
della Commissione tributaria provinciale di Novara n.161 del 20/4-7/7/1999 (Sez.
VI - Pres. Catania, Rel. Mondello) contro atto di classamento dell’UTE di
Novara. Ammissibilità del ricorso contro il classamento: Sussiste. (nota in
calce di M. Piscitello)
-
Sospensione
e processo tributario, solllevata questione di costituzionalità dalla Com.
Trib. di Verbania
-
Lo
statuto dei contribuenti rivoluziona i rapporti contribuente -
fisco?
-
Cass.
Sezione Trib. Ordinanza 3 febbraio 2001 n. 105 - pres. Carbone;
Rel. Merone "Dichiarazioni Tributarie - modificabilita' -
effetti - questione da sottoporre alle sezioni unite
-
Cass.
Sezione Trib, Ord. 30 gennaio 2001 n. 78 – Pres. Carbone; Rel
Cicala. Dichiarazioni Tributarie - modificabilita’ – effetti
– questione da sottoporre alle Sezioni Unite
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