Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti

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     Indice

  1. Inquadramento generale della fattispecie delittuosa
  2. Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti (art. 338 c.p.)

1. Inquadramento generale della fattispecie delittuosa

La fattispecie delittuosa di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti – art. 338 c.p. – è disciplinata dal libro secondo del codice penale – dei delitti in particolare – titolo II – dei delitti contro la pubblica amministrazione – capo II – dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione.

Si tratta di un delitto procedibile d’ufficio – art. 50 c.p.p. – e di competenza del tribunale monocratico – art. 33 ter c.p.p. – . L’arresto è obbligatorio in flagranza – art. 380 c.p.p. – mentre non è consentito il fermo di indiziato di delitto. È consentita l’applicazione di misure cautelari personali – artt. 280 e 287 c.p.p. -.

La norma è posta a presidio del corretto funzionamento e del buon andamento della Pubblica Amministrazione. Invero, sono censurati quei comportamenti volti a ledere la libertà di autodeterminazione di organi collegiali politici, amministrativi, giudiziari e di imprese che svolgano servizi pubblici.

2. Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti (art. 338 c.p.)

Dispone, testualmente, l’art. 338 c.p. che: “Chiunque usa violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ai singoli componenti o ad una rappresentanza di esso, o ad una qualsiasi pubblica Autorità costituita in collegio o ai suoi singoli componenti, per impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l’attività, è punito con la reclusione da uno a sette anni (339).

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l’adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell’avvenuto rilascio o adozione dello stesso.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità, qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto l’organizzazione o l’esecuzione dei servizi (339).”

Per completezza dell’esposizione, giova ricordare che a norma dell’art. 393 bis c.p. – causa di non punibilità – introdotto dall’art. 1, comma 9, della legge 15 luglio 2009, n. 94 – Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, come modificato dall’art. 4 della legge 3 luglio 2017 n. 105 – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti – “Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 339 bis, 341 bis, 342 e 343 quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni.” Tale disposizione ha la funzione di scriminare i comportamenti perpetrati dai privati nei confronti della Pubblica Amministrazione, qualora il funzionario pubblico abbia agito oltrepassando il perimetro dei propri poteri conferiti in virtù della mansione svolta.

È arbitrario qualsiasi comportamento posto in essere nel compimento di funzioni pubbliche, consentite di per sé ma, che travalicano le finalità che portano all’attribuzione della stessa mansione violata. Sul punto si segnala la seguente statuizione della Corte di Cassazione: “È configurabile l’esimente della reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale qualora il privato opponga resistenza al pubblico ufficiale che pretenda di sottoporlo a perquisizione personale finalizzata alla ricerca di armi e munizioni in assenza di elementi obiettivi idonei a giustificare l’atto, e dopo averlo accompagnato coattivamente in caserma in ragione del precedente rifiuto non già di declinare le generalità, ma di esibire i documenti di identità”. (Cass. Pen., 12 maggio 2011 n. 18841).


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L’art. 71 del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159 – Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – prevede che le pene stabilite per i delitti di cui a questo articolo, sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione. In ogni caso si procede d’ufficio e quando i delitti di cui al comma 1 del predetto art. 71, per i quali è consentito l’arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere all’arresto anche fuori dei casi di flagranza. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

La norma in scrutinio si contraddistingue per l’impersonalità dell’ organo statale nei cui confronti il comportamento violento viene perpetrato. Tale condotta involge altresì  le imprese che svolgono servizi pubblici o di pubblica utilità. Pertanto, il bene giuridico tutelato dal legislatore è riconducibile alla libertà di autodeterminazione dei corpi politici, amministrativi e giudiziari, nonché degli organismi di diritto pubblico e delle imprese private. Il dolo specifico nella fattispecie delittuosa de qua è integrato dalla consapevole condotta violenta o minatoria volta ad impedire o turbare la libertà di autodecisione.

L’espressione violenza o minaccia rappresenta una condizione fondamentale della norma in commento poiché si tratta di comportamenti in grado di coartare la volontà del soggetto che svolge mansioni di carattere pubblico.

Il primo elemento costitutivo del delitto ossia la violenza, deve essere ripartita in propria ed impropria.

La violenza propria è caratterizzata dall’uso di energia fisica su persone o cose, esperita in via diretta o in via mediata attraverso un oggetto volto ad offendere. La violenza impropria è da ricondurre all’uso di un qualsivoglia oggetto volto a carpire la volontà del funzionario pubblico, rendendo nulla la capacità di determinarsi liberamente.

In relazione alla minaccia, essa deve intendersi come la prospettazione di un male considerevole ed ingiusto, tale da coartare la volontà della parte passiva.

In materia di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti (art. 338 c.p.) si richiama la recente statuizione della Corte di Cassazione: “Integra il delitto di cui all’art. 338 cod. pen. la minaccia rivolta al tribunale in composizione collegiale dopo la lettura della sentenza, in quanto l’organo giudicante, inteso quale corpo giudiziario, deve ritenersi ancora formalmente costituito ed insediato durante la sua permanenza all’interno dell’aula di giustizia o della camera di consiglio, anche in assenza di specifiche incombenze di competenza per il compimento di atti o l’adozione di decisioni.” (Cass. Pen. n. 16487/2020).

2.1. La questione di legittimità costituzionale

La norma in scrutinio è stata interessata da eccezione di incostituzionalità. A tal proposito si riporta l’arresto giurisprudenziale della Corte di Cassazione: E’ inammissibile, in quanto priva di rilevanza, l’eccezione di legittimità costituzionale sollevata con il ricorso per cassazione, a sua volta inammissibile per difetto di specificità del motivo, quando la stessa, laddove accolta dalla Corte Costituzionale, risulterebbe esclusivamente strumentale al riconoscimento nel giudizio di legittimità dell’avvenuta prescrizione del reato che non sarebbe rilevabile per l’inammissibilità del ricorso. (Fattispecie relativa all’eccepita irragionevolezza della pena edittale massima prevista per il reato di cui all’art. 338 c.p., rispetto a quella riservata al delitto di cui all’art. 289 dello stesso codice, contestato con riguardo alla condotta di impedimento con violenza o minaccia del funzionamento di un Consiglio comunale). (Cass. Pen., 15 ottobre 2019, n. 46510).

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