Registro in misura fissa sugli atti societari delle società semplici

Marco Alberi 10/03/23
Scarica PDF Stampa Allegati

Con la sentenza del 25 luglio 2022, n. 23051 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nel respingere il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate, hanno stabilito il seguente principio di diritto: “l’atto di scissione relativo a società semplice è assoggettato, ex art. 4 Tariffa Parte Prima all. d.P.R. 131/86, ad imposta di registro in misura fissa, dal momento che il requisito normativo dell’oggetto esclusivo o principale di natura commerciale o agricola non concerne le società ma soltanto gli enti diversi da queste”.

Corte di Cassazione – SS.UU. Civ. – Sentenza n. 23051 del 25-07-2022

sentenza-del-25-luglio-2022-n-23051.pdf 257 KB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Indice

1. Il punto

L’amministrazione finanziaria riteneva che, in tema di atti societari ex articolo 4 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), l’imposta fissa trovasse applicazione alle società e agli enti non societari ma solo in presenza di società o enti esercenti, in via esclusiva o principale, attività commerciale o agricola.
Dunque, nel caso di una società semplice costituita al fine di detenere asset (le più utilizzate nella prassi), seguendo l’impostazione dell’Agenzia delle Entrate, la normativa applicabile in sede di tassazione degli atti societari sarebbe quella riportata nell’articolo 9 Tariffa parte Prima allegata al TUR, quindi l’imposta proporzionale con aliquota al 3%.
Tale interpretazione avrebbe reso del tutto inefficiente, dal punto di vista fiscale, l’utilizzo delle società semplici: basti pensare che un conferimento avrebbe scontato l’imposta del 3% sul valore del bene conferito.
Potrebbero interessarti anche:

2. La sentenza

In primo luogo le SS.UU., analizzando la letteralità del citato articolo 4, osservano che la norma specifica espressamente che le società prese in considerazione sono quelle “di qualunque tipo ed oggetto”, trovando il termine “qualunque” sinonimo corrente in “ogni”, “qualsivoglia”, “tutte”.
Per addivenire alla definizione di “tipo”, i giudici chiariscono che il riferimento è il “tipo” codicistico, legato al principio di tipicità dei modelli societari (tra i quali figura, per l’appunto, anche quello della società semplice).
Alla stessa maniera si deve ritenere che l’“oggetto” richiamato dall’articolo 4 sia l’“oggetto” codicistico (qualunque esso sia ed indipendentemente dalla preclusione di commercialità di cui agli articoli 2249 e 2195 del c.c) che delinea la natura dell’attività economica svolta.
Proseguendo nell’analisi letterale dell’articolo 4 le SS.UU. rilevano che il termine “oggetto”, questa volta limitato (nella sua esclusività o principalità) alle sole attività agricole o commerciali, viene ripetuto una seconda volta “ma, diversamente da quanto vorrebbe l’agenzia delle entrate, non vi sono elementi per ritenere che lo stesso termine sia stato utilizzato con diverse accezioni”.
Risulta quindi che l’“oggetto” deve essere inteso quale natura dell’attività economica (i) sia con riguardo alle società; (ii) sia con riguardo agli enti diversi; fermo restando che per le prime vale l’onnicomprensività di “qualunque”, mentre per i secondi vale la specifica limitazione all’attività agricola o commerciale.
Secondo le SS.UU. “la tesi dell’amministrazione finanziaria volta ad escludere – anche sulla base di una asseritamente diversa intenzionalità del legislatore la società semplice dalla imposizione in misura fissa nonostante la previsione legislativa di “qualunque tipo ed oggetto” che altrimenti l’ammetterebbe, porta ad esiti sostanzialmente antiletterali perché frontalmente contrari alla dizione normativa”.
Alla luce di quanto sopra le SS.UU., a conclusione del lungo processo logico-sistematico appena riassunto, rigettando la tesi dell’amministrazione finanziaria, stabiliscono che il requisito normativo di cui all’articolo 4, quando parla di “oggetto esclusivo o principale di natura commerciale o agricola non concerne le società ma soltanto gli enti diversi da queste” e, dunque,  che alla scissione che coinvolge una società semplice si applica l’imposta di registro in misura fissa ex articolo 4 Tariffa parte Prima allegata al TUR e non quella proporzionale di cui all’articolo 9 Tariffa parte Prima allegata al TUR.

>>>Per approfondire<<<
La società semplice ha incontrato nel corso degli ultimi anni un interesse sempre maggiore da parte degli operatori.
Il manuale consigliato si pone l’obiettivo di analizzare, in chiave pratica, i principali aspetti dell’istituto.

Marco Alberi

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento