Risarcimento danno non patrimoniale: alcune novità

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La grande svolta ascrivibile al nuovo istituto del risarcimento del danno non patrimoniale consiste senza tema di smentita nell’avere considerato l’uomo non più solo come homo oeconomicus, produttore di reddito, ma anche come persona che svolge numerose altre attività, a-reddituali altrettanto importanti,  per lo sviluppo della sua personalità.
E’ stata presa coscienza, in altri termini, dal mondo giuridico, più propriamente dall’ordinamento giuridico, che esisteva una sfera di attività, non finalizzate a produrre reddito, proprie della personalità dell’individuo che meritavano la tutela giuridica e che ,nel caso in cui esso ne venisse privato costituivano per lui un “danno” meritevole di essere risarcito (1).

Indice

1. L’iter


Tale svolta  si è prodotta con gradualità attraverso alcuni primi interventi della  della Corte Costituzionale con le sentenze n. 184 del 1986 e n.372 del 1994. ed è culminata con il riconoscimento da parte delle c.dg. sentenze gemelle, Cassazione sentenze 31 maggio 2003 nn.8827/8828.
Ricordiamo i momenti salienti del percorso  e quindi i principi più importanti fissati dalla Corte Suprema di Cassazione.

2. La nascita giurisprudenziale dell’istituto


In primis ricordiamo la sentenza della Cassazione 6 giugno 1981 n. 3675. Pres. Pedroni, Est. Longo (Cassa App. Genova 21 febbraio 1978), in Giurisprudenza italiana 1981, Parte Prima, I Sez. I, 920, con nota di Dogliotti, con la quale si riconobbe il danno non patrimoniale (inteso come danno biologico) in forza del collegamento tra l’art. 2043 c.c. e l’art. 32 Cost. (come poi giustificato da Corte cost. n. 184/1986).
La massima è di per sé perspicua “Il cosiddetto danno biologico e cioè la menomazione dell’integrità psicofisica del soggetto è risarcibile, ancorché non incidente sulla capacità di produrre reddito, e anzi è del tutto svincolato da quest’ultima, le cui menomazioni vanno indipendentemente risarcite.

3. Gli interventi della Corte Costituzionale


Il secondo passaggio è costituito da Corte Costituzionale 14.7.1986, n.184 che collega l’art. Cost. 32 e l’art. 2043 c.c.:
“L’ art. 2043 c.c. è una sorta di “norma in bianco”, mentre nello stesso articolo è espressamente e chiaramente indicata l’obbligazione risarcitoria, che consegue al fatto doloso o colposo, non sono individuati i beni giuridici la cui lesione è vietata; l’illiceità oggettiva del fatto, che condiziona il sorgere dell’obbligazione risarcitoria, viene indicata unicamente at­traverso 1′ ingiustizia’ del danno prodotto dall’illecito. È af­fermato, quasi all’inizio di questo secolo (l’osservazione era riferita all’art.1151 dell’abrogato codice civile ma vale, ov­viamente, anche per il vigente art. 2043 c.c.) che l’articolo in esame contiene una norma giuridica secondaria, la cui ap­plicazione suppone l’esistenza d’una norma giuridica primaria, perché non fa che statuire le conseguenze dell’iniuria, dell’atto contra ius, cioè della violazione della norma di dirit­to obiettivo.
Il riconoscimento del diritto alla salute, come fondamentale diritto della persona umana, comporta il riconoscimento che l’art. 32 Cost. integra l’art. 2043 c.c., completandone il precetto primario.
E aggiunge.
“L’ingiustizia del danno biologico e la conseguente sua ri­sarcibilità discendono direttamente dal collegamento tra gli artt. 32, primo comma, Cost. e 2043 c.c.; più precisamente dall’integrazione di quest’ultima disposizione con la prima”.
Ma anche il superamento di tale imposta­zione, nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, avvenne in una successiva pronuncia (n. 372/1994), in cui, ai fini della risarcibilità del danno de quo, si ritenne utilmente valorizzatile la disposizione cui all’art. 2059 c.c.
In detta ultima decisione viene fatto presente:
«l’interpretazione restrittiva dell’att. 2059, in relazione all’art. 185 cod. pen., non regge alla prova dell’argomento pratico dell’irrazionalità di una decisione che nelle conse­guenze dello shock psichico patito dal familiare discerna ciò che è soltanto danno morale soggettivo da ciò che incide sulla salute, per ammettere al risarcimento solo il primo. Il danno alla salute è qui il momento terminale di un processo patogeno originato dal medesimo turbamento dell’equilibrio psichico che sostanzia il danno morale soggettivo, e che in persone predisposte da particolari condizioni (debolezza car­diaca, fragilità nervosa, ecc.), anziché esaurirsi in un patema d’animo o in uno stato di angoscia transeunte, può degene­rare in un trauma fisico o psichico permanente, alle cui con­seguenze in termini di perdita di qualità personali, e non semplicemente al pretium doloris in senso stretto, va allora commisurato il risarcimento» “.

4. Il pieno riconoscimento


Quindi le cc.dd. Sentenze gemelle , Cass. 31 maggio 2003 nn.8827/8828: `Il risarcimento del danno non patrimoniale è previsto dall’articolo 2059 c.c. (`Danni non patrimoniali’), secondo cui: `Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge’. All’epoca dell’emanazione del codice civile (1942) l’unica previsione espressa del risarci­mento del danno non patrimoniale era racchiusa nell’articolo 185 del c.p. del 1930. Ritiene il Collegio che la tradizionale restrittiva lettura dell’articolo 2059, in relazione all’articolo 185 c.p., come diretto ad assicurare tutela soltanto al danno morale soggettivo. alla sofferenza contingente, al turbamento dell’animo transeunte determinati da fatto illecito integrante reato (interpretazione fondata sui lavori preparatori del codi­ce del 1942 e largamente seguita dalla giurisprudenza), non può essere ulteriormente condivisa.
Nel vigente assetto dell’ordinamento, nel quale assume po­sizione preminente la Costituzione – che, all’articolo 2, rico­nosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo -, il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia. comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona”.

Settori interessati
In particolare vengono interessati : a ) il settore dei sinistri stradali ,decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 c.d. Codice delle assicurazioni private  come modificato dalla legge 4 agosto 2017 n. 124,in particolare gli artt. 138 e 139; b) settore medico ,legge n. 24/2017 art.7 ,che rinvia anch’esso agli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni preivate; c) infortuni sul lavoro  e malattie professionali ,legge n. 38/2000,art.13 che introduce delle proprie tabelle.


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5. Una prima sistemazione


Una prima sistemazione al nuovo istituto venne data da Cassazione Sezioni Unite Sentenze 11 novembre 2008 nn. 26972/26973/26974 , c.d. Sentenze di San Martino, che enunciano:

  1. “soltanto la lesione di un diritto soggettivo di rilevanza costituzionale può dar luogo, fuori dei casi previsti dalla legge ordinaria  [si tratta, in primo luogo, dellart. 185 c.p.;L. n. 117 del 1998, art. 2: danni derivanti dalla pri­vazione della libertà personale cagionati dall’esercizio di funzioni giudiziarie; L. n. 675 del 1996, art. 29, comma 9: impiego di modalità illecite nella raccolta di dati personali; D. Lgs. n. 26 del 1998, art. 44, comma 7: adozio­ne di atti discriminatori per motivi razziali, etnici o reli­giosi; L. n. 89 del 2001, art. 2: mancato rispetto del ter­mine ragionevole di durata del processo], a risarcimento del danno non patrimoniale; questo costituisce sempre danno-conseguenza e necessita, come tale, di specifica allegazione e prova da parte del danneggiato”;
  2. “il danno non patrimoniale, identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica, costituisce  categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie e “il riferimento a determinati tipi di pre­giudizio in vario modo denominati (danno morale, dan­no biologico, danno da perdita del rapporto parentale, etc.) risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno”. Peraltro, prosegue la Corte “ciò non significa che le poste di dan­no, di natura non patrimoniale, che vengono, di solito, variamente definite, non siano risarcibili, qualora non rappresentino una duplicazione l’una dell’altra”, perché, viceversa, “è compito del giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni ne­gative sul valore – uomo si siano verificate e provveden­do alla loro integrale riparazione”. Ciò avviene, secondo le SSUU, attraverso “una adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nel-la loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psi­chiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza”.

6. Il nuovo orientamento della III ^ Sezione


Tale prima sistemazione venne modificata da un nuovo orientamento introdotto dalla terza Sezione della Cassazioe ,v.Cass. 901/2018, che ha provveduto ad una parziale ridefi­nizione di tale assetto, nel  senso di ritenere che la reale essenza del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente tutelati sia, in realtà, duplice, manifestandosi tanto come sofferenza interiore, quanto come modificazione peggiorativa della vita quotidiana, e in tal modo dando luogo a pregiudizi diversi e, quindi, autonomamente risarcibili, ove allegati e provati. Con partico­lare riguardo al danno alla salute, enfatizzando la specifici­tà dei rispettivi tratti fenomenologici, la giurisprudenza della Terza Sezione ha inteso differenziare, dal punto di vista `ontologico’, il danno biologico tradizionalmente inteso (ricalcato sulla definizione di cui agli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209/2005) dal `danno morale’, corrispondente alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute. Il `danno morale’, dunque, non si atteggia più quale mera componente del danno alla salute (liquidabile mediante ‘personalizza­zione’ in aumento dei valori `tabellari’), ma integra una voce di pregiudizio concettualmente autonoma, che, come tale, merita una liquidazione differenziata.[ v.Portale della Cassazione vol.I annata 2018]
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Il nuovo orientamento si fonda su due principi basilari
1) per la legge l’espressione “danno dinamico relazionale” non è altro che una perifrasi del concetto di danno biologico ( Cass.7513 /2018)
2) Oggetto della valutazione del giudice chiamato ad occuparsi della persona e dei suoi diritti fondamentali è,nel prisma multiforme del danno non patrimoniale,la sofferenza umana conseguende alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, .Il Giudice dovrà tenere conto della reale natura  e della vera costante duplice essenza del danno alla persona-la sofferenza interiore;-le dinamiche relazionali di una vita  che cambia.(Cass. 901/2018)
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In ultima analisi il danno non patrimoniale si articola nel danno biologico ( danno dinamico relazionale, per la cui definizione vedi infra, danno morale, danno esistenziale
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Conseguentemente
a)     Per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona sucettibile di accertamento medico-legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato[ art.138 d.lgs.7/9/2005 n.209  come modificato da legge 4 agosto 2017 n. 124] e viene liquidato con una somma di danaro a tale titolo  e con’una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi  che non hanno fondamento medico legale,perché non aventi base organica,rappresentati dalla sofferenza interiore(quali ad es. il dolore dell’animo,la vergogna,la disistima di sé,la paura la disperazione) v. Cass n.7513/2018
b)     Il danno non patrimoniale non derivante da una lesione alla salute,ma conseguente alla lesione di altri interessi cosituzionalmente tutelati,va liquidato non diversamente che nel caso del danno biologico,tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con sé stesssa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme,id est il danno morale interiore)  quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale  della vita del soggetto leso
Nell’uno  e nell’altro caso senza automatismi risarcitori dopo accurata ed approfondita istruttoria.
v. Cass. n.7513/2018
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Una volta allegato, provato e accertato dal giudice il danno non patrimoniale va liquidato.
In teoria andrebbe liquidato in via equitativa ai sensi dell’art,1226 del codice civile.
Notoriamente il danno non patrimonial “biologico”(danno biologico/dinamico relazionale) viene liquidato attraverso tabelle c.d. “a punto variabile”.
La Cassazione con più sentenze, la prima delle quali,Cass.7 giugno 2011 n.12408,al fine di uniformare la liquidazione del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale ha stabilito che debbano essere utilizzate le Tabelle milanesi.
Il danno non patrimoniale relativo ad altri interessi costituzionalmente tutelati verrà liquidato dal giudice , in assenza di tabelle, col metodo equitativo c.d. “puro” e dvrà essere rigorosamente provato e motivato.

7. La c.d. personalizzazione


Si pone, a questo punto, il problema della c.d. personalizzazione, cioè la valutazione della specificità del caso concreto.
Una lesione della salute può avere le conseguenze dannose più diverse, ma tutte inqua­drabili teoricamente in due gruppi: conseguenze necessariamente comuni a tutte le per­sone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità: – conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.
Tanto le prime che le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale; la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell’esistenza dell’invalidità; la liquidazione delle secon­de esige la prova concreta dell’effettivo (e maggior) pre­giudizio sofferto.
Pertanto la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d’una lesione della sa­lute, non esce dall’alternativa: o è una conseguenza nor­male’ del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico; ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarci­ta, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. ‘personalizzazione’ Cass. 27 marzo 2018 n. 7513)
Esempio di personalizzazione: il soggetto che pratica l’hobby del calcio, che perda una gamba, avrà diritto alla personalizzazione del danno in aumento  rispetto alle persone comuni che subiscono la stessa  menomazione e che non praticano il calcio, nella misura in cui avrà dimostrato l’intensità di tale pratica nel processo.
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Limitandoci alle tabelle del danno biologico e del danno Parentale possiamo fare le seguenti considerazioni. Le novità.
Le ultime tabelle milanesi (2021) che hanno accolto i nuovi orientamenti hanno presentato una nuova veste grafica: una  colonna (seconda) denominata “punto danno biologico”; un’ altra colonna (terza) denominata “incremento per sofferenza”; una  quarta colonna denominata “punto danno non patrimoniale”; una ultima colonna denominata “aumento personalizzato”.
Il danno morale previsto dalle tabelle ( incremento per sofferenza interiore) può essere dal giudice diminuito, confermato, aumentato in relazione al caso concreto.
Si è anche  ipotizzato di aggiornare la terminologia reputando preferibile denominare il danno biologico con il sintagna “ danno biologico/dinamico relazionale” e il c.d. danno morale con il sintagma “danno da sofferenza soggettiva”.
Per quanto riguarda il danno parentale le vecchie tabelle che andavano da un minimo ad un massimo sono state sostituite (In forza della sentenza 21 april2 2021 n.10579)  da nuove tabelle “a punto variabile”.

8. Le tabelle uniche nazionali


Il codice  delle assicurazioni private  succitato prevedeva all’art  138   che “al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto, con il Ministro del lavoro  e delle politiche  sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio  della Repubblica.” Tale tabella ad oggi non è stata emanata. Su tale argomento vedi Spera Focus 02 novembre 2021 su RIDARE “Con l’approvazione della Tabella Unica Nazionale verrà meno la supplenza della tabella milanese da lesione macro-permanente del bene salute?”.

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  1. [1]

     l’Autore Massimo Viceconte ha pubblicato “Il risarcimento del danno non patrimoniale: la presa di coscienza del valore della persona” ed. Booksprint 2020

Avv. Viceconte Massimo

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