Sentenza senza sottoscrizione: correzione materiale non sana nullità

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La Corte di Cassazione, con una recente sentenza (n. 39480 del 28 settembre 2023) ha sancito che la sottoscrizione dell’ordinanza di correzione non sana la nullità della sentenza priva di sottoscrizione.

Per approfondimenti si consiglia: Dibattimento nel processo penale dopo la Riforma Cartabia

Indice

Corte di Cassazione – Sez. V Pen. – Sent. n. 39480 del 28/09/2023

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1. La questione

La Corte di Appello di Napoli, all’esito del gravame interposto dagli imputati, rideterminava in mitius la pena detentiva irrogata agli imputati e conseguentemente revocato la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici, confermando nel resto.
Ciò posto, avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponevano ricorso per Cassazione gli accusati e, tra le doglianze ivi addotte, per quello che rileva in questa sede, si denunciava la nullità della sentenza, sottoscritta dal solo Consigliere estensore e non dal Presidente del Collegio, senza che risultasse alcun impedimento dello stesso, non valendo in senso contrario la sottoscrizione da parte anche Presidente dell’ordinanza, in calce alla stessa sentenza, di correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo (provvedimento distinto e reso in diversa data).

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Sentenza priva di sottoscrizione: la soluzione della Cassazione

La Suprema Corte riteneva il motivo summenzionato fondato alla luce di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale «la mancata sottoscrizione della sentenza d’appello da parte del presidente del collegio non giustificata espressamente da un suo impedimento legittimo e sottoscritta dal solo estensore configura una nullità relativa che non incide né sul giudizio né sulla decisione consacrata nel dispositivo, e che, ove dedotta dalla parte nel ricorso per cassazione, comporta l’annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al giudice di appello, nella fase successiva alla deliberazione, affinché si provveda ad una nuova redazione della sentenza-documento che, sottoscritta dal presidente e dall’estensore, deve essere nuovamente depositata» (Sez. U, n. 1497B del 20/12/2012 – dep. 29/03/2013; cfr. pure Sez. 3, n. 13942 del 0:3/03/2022, – 01; Sez. 6, n. 46348 del 05/11/2015).
Orbene, a fronte di tale approdo ermeneutico, per gli Ermellini, a nulla rilevava il fatto che il Presidente avesse sottoscritto l’ordinanza di correzione dell’errore materiale stampata in calce alla stessa sentenza (relativa al suo dispositivo) dato che la sentenza e l’ordinanza sono provvedimenti distinti, ciascuno dei quali richiede autonoma sottoscrizione, non potendosi riferire anche alla sentenza la sottoscrizione dell’ordinanza di correzione solo in ragione della collocazione di quest’ultima (tanto che il Consigliere estensore li aveva sottoscritti entrambi) e in mancanza di qualsivoglia altro elemento che deponga in senso contrario (che non poteva ravvisarsi nel fatto che l’ordinanza avesse ad oggetto la correzione della sentenza, il che costituisce il contenuto – argomentativo e dispositivo – dello stesso provvedimento di correzione cui, per l’appunto, deve riferirsi la sua sottoscrizione).
Da ciò se ne faceva derivare l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, disponendosi al contempo la restituzione degli atti alla Corte di Appello di Napoli per la rinnovazione dell’atto nullo.

3. Conclusioni

La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito che la sottoscrizione dell’ordinanza di correzione non sana la nullità della sentenza priva di sottoscrizione.
La Suprema Corte, difatti, addiviene a siffatta considerazione giuridica poiché la sentenza e l’ordinanza sono provvedimenti distinti, ciascuno dei quali richiede autonoma sottoscrizione, non potendosi riferire anche alla sentenza la sottoscrizione dell’ordinanza di correzione solo in ragione della collocazione di quest’ultima e in mancanza di qualsivoglia altro elemento che deponga in senso contrario.
Ove quindi si verifichi una situazione di questo genere, ben si potrà impugnare un provvedimento decisorio, non sottoscritto da parte del Presidente del collegio, nella misura in cui tale mancata sottoscrizione non sia giustificata espressamente da un suo impedimento legittimo, nelle forme prevedute dal codice di rito penale.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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