Ricorso per Cassazione: la forma dell’impugnazione

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Le disposizioni previste dall’art. 581, comma 1-ter e comma 1-quater, cod. proc. pen. non si applicano al ricorso per Cassazione.
(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 581, co. 1-ter e co. 1-quater)
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Corte di Cassazione -sez. I pen.- sentenza n. 43523 del 28-06-2023

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Indice

1. La questione


Il Tribunale di Vicenza, quale giudice dell’esecuzione, aveva revocato, ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, già applicata nel giudizio di merito.
Ciò posto, avverso questo provvedimento veniva proposto ricorso per Cassazione da parte del difensore del condannato.

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione: la forma del ricorso


Per quello che rileva in questa sede, la Cassazione riteneva come il ricorso proposto fosse ammissibile sebbene l’imputato, giudicato in assenza, non avesse dichiarato o eletto domicilio, né conferito al difensore specifico mandato ad impugnare.
Difatti, gli Ermellini – dopo avere fatto presente che l’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, prevede che «Con l’atto di impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d’inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio» e che il successivo comma 1-quater dispone, poi, che «Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio» e una volta constatato, come appena visto, che il ricorso de quo era stato presentato senza che l’imputato, giudicato in assenza, avesse dichiarato o eletto domicilio, né conferito al difensore specifico mandato ad impugnare – ritenevano necessario appurare, in via preliminare, se, secondo quanto esposto dallo stesso ricorrente, fossero applicabili le citate disposizioni al ricorso per Cassazione e, specificamente, a quello proposto avverso ordinanze emesse in fase di esecuzione.
Orbene, ad avviso della Suprema Corte, doveva essere data risposta negativa a siffatto quesito deponendo in tal senso il riferimento, contenuto in entrambi i commi di interesse, alla strumentalità tanto della dichiarazione o elezione di domicilio quanto del mandato ad impugnare rispetto alla «notificazione del decreto di citazione a giudizio», adempimento estraneo al giudizio di Cassazione, nel quale la fissazione di udienza è, ordinariamente, comunicata al procuratore generale ed ai difensori, e non anche alle parti personalmente, mediante un mero avviso, facendosi contestualmente presente che, in materia di impugnazione, i precetti normativi sono di stretta interpretazione, ciò che preclude, secondo quanto già statuito dalla giurisprudenza di legittimità in relazione a casi affini (cfr., in particolare, Sez. 4, n. 22140 del 03/05/2023, e Sez. 1, n. 29321 del 07/06/2023), l’estensione di regole dettate, a pena di inammissibilità in vista della notificazione del decreto di citazione a giudizio a contesti procedurali che non contemplano tale adempimento.
Oltre a ciò, un’ulteriore argomentazione, che militava a sostegno di siffatta opzione interpretativa, sempre ad avviso del Supremo Consesso, era riconducibile alla circostanza che la legge delega 27 settembre 2021, n. 134, restringe l’ambito applicativo delle previsioni de quibus agitur alle impugnazioni proposte, in sede di merito o legittimità, avverso le sentenze, sì da coordinare l’introducenda disciplina con quella propria del processo in assenza, tipica del processo di cognizione e non anche di quello esecutivo, e da preservare, al contempo, il principio di ragionevole durata del processo, e ciò era in linea con quanto già stabilito dalla legge delega 27 settembre 2021, n. 134, che, all’art. 1, comma 7, lett. h), circoscriveva all’impugnazione della sentenza la previsione poi trasfusa all’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen..
La precedente conclusione trova, peraltro, per la Corte di legittimità, un ulteriore riscontro nella disciplina transitoria prevista dall’art. 89, comma 3, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che, nel prevedere, tra l’altro, che le disposizioni dell’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. … si applicano alle sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del medesimo decreto, sembra escludere dal loro ambito applicativo le impugnazioni volte a sindacare la legittimità di provvedimenti emessi in forma diversa dalla sentenza.
Le precedenti considerazioni inducevano, in conclusione, la Cassazione al convincimento secondo il quale il ricorso in questione fosse ammissibile, a dispetto dell’assenza tanto della dichiarazione o elezione di domicilio, quanto dello specifico mandato ad impugnare.

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito che le disposizioni contenute nell’art. 581, co. 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. non si applicano al ricorso per Cassazione.
Orbene, si ritiene assolutamente condivisibile questa considerazione giuridica, in quanto maggiormente aderente al tenore testuale di queste disposizioni che, per le ragioni addotte in questa pronuncia (e già esaminate in precedenza), sembra escludere per l’appunto che esse possano riferirsi anche al ricorso proposto in sede di legittimità.
Pur tuttavia, dal momento che si deve segnalare un orientamento interpretativo di segno avverso, essendo stato postulato, sempre in sede nomofilattica, al contrario di quanto avvenuto nel caso di specie, che, in “tema di impugnazioni, sono applicabili al ricorso per cassazione proposto dall’imputato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza, gli specifici oneri formali previsti dall’art. 581, comma 1-quater, c.p.p., novellato dall’art. 33, comma 1, lett. d), d.lg. 10 ottobre 2022, n. 150, posto che tale norma rientra tra le disposizioni generali relative alle impugnazioni, valevoli, in mancanza di indici normativi di segno contrario, anche per il ricorso per cassazione” (Cass. pen., sez. V, 4/07/2023, n. 39166), sarebbe opportuno, ad avviso di chi scrive, che su tale questione intervenissero le Sezioni unite, e ciò per una evidente ragione di certezza del diritto.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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