Sussiste la violazione di domicilio anche nel caso di occupazione non coperta da valido titolo.
(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 614)
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Indice
1. La questione: violazione di domicilio
La Corte di Appello di Torino confermava una condanna inflitta ad un imputato per il reato di violazione di domicilio, assolvendolo, invece, per il reato di molestie.
Ciò posto, avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione la difesa dell’accusato che, con unico motivo, deduceva vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto non meritevole di accoglimento.
In particolare, gli Ermellini – dopo avere fatto presente che il ricorrente – proprietario di un appartamento nel medesimo stabile -contestava la sentenza impugnata affermando che la persona offesa non avesse lo ius excludendi alios, che costituisce il presupposto per la sussistenza del reato di violazione di domicilio, dal momento che l’area recintata faceva parte di una zona condominiale comune e l’accordo iniziale circa una tripartizione tra i tre condomini – ivi compreso l’impugnante – non era stato poi formalizzato proprio per l’opposizione dell’imputato – ritenevano per l’appunto tale doglianza infondata sulla scorta di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, ai fini della configurabilità del reato di violazione di domicilio, l’occupazione non coperta da valido titolo non esclude in capo all’occupante l’esercizio dello ius excludendi alios, quando le particolari modalità con cui si è svolto il rapporto con il titolare del diritto sull’immobile consentono di ritenere quel luogo come l’effettivo domicilio dell’occupante medesimo (Sez. 5, n. 30742 del 12/04/2019, Rv. 276907).
Oltre a ciò, i giudici di piazza Cavour notavano tra l’altro come sempre la giurisprudenza della Cassazione abbia attribuito altresì rilievo, quale titolo per lo ius excludendi alios dall’interno di un’abitazione, alla mera situazione di fatto creatasi, a prescindere da qualsiasi formalizzazione o diritto dell’uno o dell’altro sul bene immobile teatro della violazione; si pensi alla situazione creatasi tra ex conviventi, già entrambi abitanti nella stessa abitazione, quando uno dei due manifesti la volontà di interrompere il rapporto e resti all’interno della casa comune (Sez. 5, n. 3998 del 19/12/2018) oppure il caso del coniuge allontanatosi dopo una separazione di fatto (Sez. 5, n. 47500 del 21/09/2012), situazioni in cui la Corte di legittimità ha ritenuto meritevole di tutela la condizione di chi continui a permanere all’interno dell’immobile.
Di conseguenza, anche in ragione di tale approdo ermeneutico, la Suprema Corte rigettava il ricorso proposto, condannando al contempo il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi affermato che sussiste la violazione di domicilio anche nel caso di occupazione non coperta da valido titolo.
Si postula difatti in questa pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo (sostenuto sempre dalla Cassazione), che, ai fini della configurabilità del reato di violazione di domicilio, l’occupazione non coperta da valido titolo non esclude in capo all’occupante l’esercizio dello ius excludendi alios, quando le particolari modalità con cui si è svolto il rapporto con il titolare del diritto sull’immobile consentono di ritenere quel luogo come l’effettivo domicilio dell’occupante medesimo.
E’ dunque sconsigliabile, perlomeno alla stregua di tale filone ermeneutico, sostenere l’insussistenza di codesto illecito penale ove si verifichi una situazione di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in questa sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo.
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Antonio Di Tullio D’Elisiis | Maggioli Editore 2023
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