Retroattività divieto probatorio all’art. 240-bis c.p.

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Il divieto previsto dall’art. 240-bis cod. pen. si applica anche ai beni acquistati prima della sua entrata in vigore?
(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 240-bis)
Per avere un quadro unitario delle diverse novità normative che si sono susseguite nel tempo, si consiglia il seguente volume: Le riforme della giustizia penale

Corte di Cassazione -SS.UU. pen.- sentenza n. 8052 del 26-10-2023

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Indice

1. Il fatto: divieto art.240-bis


Il Tribunale di Bari, in parziale accoglimento di un appello, disponeva la restituzione della somma di euro 94.926,37, confermando nel resto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca prevista dall’art. 240-bis cod. pen..
Ciò posto, avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione la difesa che, tra i motivi ivi addotti, deduceva la non applicabilità al caso di specie del limite probatorio previsto dall’art. 240-bis, primo comma, cod. pen., introdotto dall’art. 31 della legge 17 ottobre 2017, n. 161, sostenendosi che se, secondo l’opzione interpretativa recepita dal Tribunale, la confisca cd. allargata, in ragione della sua natura giuridica di misura di sicurezza, sarebbe disciplinata dalle norme previste dagli artt. 200 – 236 cod. pen. e, dunque, dalla legge in vigore al tempo della sua applicazione, secondo il ricorrente, invece, la confisca c.d. allargata avrebbe carattere punitivo – sanzionatorio, e, anche in considerazione dei criteri affermati dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo, natura “penale” e, dunque, dovrebbe essere soggetta ai principi previsti dall’art. 7 CEDU e, in particolare, a quello di irretroattività della legge sopravvenuta sfavorevole. Per avere un quadro unitario delle diverse novità normative che si sono susseguite nel tempo, si consiglia il seguente volume: Le riforme della giustizia penale

FORMATO CARTACEO

Le Riforme della Giustizia penale

In questa stagione breve ma normativamente intensa sono state adottate diverse novità in materia di diritto e procedura penale. Non si è trattato di una riforma organica, come è stata, ad esempio, la riforma Cartabia, ma di un insieme di interventi che hanno interessato vari ambiti della disciplina penalistica, sia sostanziale, che procedurale.Obiettivo del presente volume è pertanto raccogliere e analizzare in un quadro unitario le diverse novità normative, dal decreto c.d. antirave alla legge per il contrasto della violenza sulle donne, passando in rassegna anche le prime valutazioni formulate dalla dottrina al fine di offrire una guida utile ai professionisti che si trovano ad affrontare le diverse problematiche in un quadro profondamente modificato.Completano la trattazione utili tabelle riepilogative per una più rapida consultazione delle novità.Antonio Di Tullio D’ElisiisAvvocato iscritto presso il Foro di Larino (CB), giornalista pubblicista e cultore della materia in procedura penale. Referente di Diritto e procedura penale della rivista telematica Diritto.it. Membro del comitato scientifico della Camera penale di Larino. Collaboratore stabile dell’Osservatorio antimafia del Molise “Antonino Caponnetto”. Membro del Comitato Scientifico di Ratio Legis, Rivista giuridica telematica.

Antonio Di Tullio D’Elisiis | Maggioli Editore 2024

2. La questione prospettata nell’ordinanza di rimessione


La Sesta Sezione penale, cui era stato assegnato il ricorso, lo rimetteva alle Sezioni unite, per vedere risolto il contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità in ordine al se per il soggetto destinatario di un provvedimento di confisca c.d. allargata – o di sequestro finalizzato a tale tipo di confisca – il divieto previsto dall’art. 240-bis, primo comma, cod. pen., di giustificare la legittima provenienza dei beni, sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale, valga anche per i cespiti acquistati prima del 19/11/2017, cioè del giorno di entrata in vigore di tale divieto, introdotto dall’art. 31 legge 17 ottobre 2017, n. 161.
Difatti, secondo un primo orientamento, la norma in questione avrebbe natura processuale, perché introdurrebbe per il condannato un divieto probatorio destinato ad operare nel contesto della operazione di ricostruzione delle sue capacità economiche; detta norma, in ossequio a criteri di ragionevolezza e tutela dell’affidamento, non potrebbe trovare applicazione, anche nei procedimenti in corso, in relazione alle ricostruzioni patrimoniali relative ad anni anteriori a quello di sua introduzione.
Di conseguenza, solo in relazione alla confisca di prevenzione – rispetto alla quale il presupposto di pericolosità soggettiva può essere fondato anche su condotte di sistematica e ricorrente evasione fiscale (se penalmente rilevanti) – è da escludersi che la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del proposto possa essere giustificata adducendo proventi da evasione fiscale (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014).
Dunque, secondo l’indirizzo in parola, proprio i principi affermati con la sentenza indicata consentirebbero di ritenere, ex adverso, che, almeno fino all’entrata in vigore della legge n. 161 del 2017, per la confisca allargata fosse consentito giustificare la sproporzione di valori tra redditi e investimenti facendo riferimento ai redditi leciti non dichiarati al fisco (in tal senso, Sez. 1, n. 1778 del 11/10/2019; Sez. 3, n. 11599 del 16/12/2021; Sez. 5, n. 46782 del 04/10/2021; Sez. 1, n. 37287 del 03/06/2021; Sez. 6, n. 23243 del 09/03/2021).
Secondo un diverso orientamento, invece, il divieto probatorio in questione troverebbe invece applicazione anche con riguardo ai beni acquisiti prima dell’entrata della legge n. 161 del 2017 (Sez. 2, n. 6587 del 12/01/2022; Sez. 2, n. 15551 del 04/11/2021), in ragione della natura di misura di sicurezza, ancorchè atipica, della confisca allargata e, di conseguenza, del combinato disposto degli artt. 199 e 200 cod. pen., richiamati, quanto alle misure di sicurezza patrimoniali, dall’art. 236, comma secondo, cod. pen.
Le misure di sicurezza non sarebbero pertanto soggette al principio di irretroattività di cui all’art. 25 Cost. e 2 cod. pen. e sarebbero invece regolate dalla legge vigente al momento della loro applicazione (nello stesso senso, Sez. 2, n. 22058 del 18/04/2023; Sez. 6, n. 10684 del 17/01/2023; Sez. 5, n. 8217 del 13/01/2022).

3. La soluzione adottata dalle Sezioni unite


Le Sezioni unite – dopo avere delimitato la questione sottoposta al suo vaglio giudiziale (nei seguenti termini: “se per il soggetto destinatario di un provvedimento di confisca c.d. allargata o di sequestro finalizzato a tale tipo di confisca il divieto – già stabilito dall’art. 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, come sostituito dall’art. 31 della legge 17 ottobre 2017, n. 161 e oggi previsto dall’art. 240-bis, primo comma, cod. pen. – di giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale, valga anche per i cespiti acquistati prima del 19/11/2017, ossia prima del giorno di entrata in vigore dell’art. 31 della legge n. 161 del 2017”), e illustrato gli orientamenti nomofilattici formatisi in subiecta materia – esaminavano due ordini di profili e, segnatamente, un primo attinente alla struttura della fattispecie ablatoria prevista dall’art. 240-bis cod. pen., alla sua base legale, così come definita anche dal diritto vivente, e alla sua natura giuridica, e un secondo riguardante le modifiche normative apportate all’originario modello legale e, in particolare, la natura e l’oggetto del divieto introdotto dall’art. 31 della legge n. 161 del 2017, il suo concreto ambito operativo, l’esigenza di valutare la sua operatività alla stregua di istanze espressione di plurimi principi di rilievo anche costituzionale.
Orbene, una volta trattati siffatti profili, gli Ermellini trattavano la questione summenzionata nei seguenti termini.
Si evidenziava prima di tutto che l’articolo 12-sexies del decreto legge n. 306 del 1992, convertito nella legge n. 356 del 1992, ha subito diverse modifiche nel tempo, ampliando il campo di applicazione della confisca senza cambiare sostanzialmente le condizioni per la sua applicabilità, evidenziandosi al contempo che, da un lato, queste modifiche hanno incluso l’espansione dei reati soggetti a confisca e l’introduzione di nuovi strumenti per contrastare l’infiltrazione del crimine organizzato nell’economia, dall’altro, una delle modifiche significative è stata introdotta con la legge n. 161 del 17 ottobre 2017, che ha riscritto l’articolo 12-sexies, comma 1, ampliando l’elenco dei reati soggetti a confisca e introducendo divieti riguardanti la giustificazione della provenienza legittima dei beni acquisiti tramite evasione fiscale, considerato altresì che questa legge ha anche modificato le regole di prova per la confisca di prevenzione, limitando la possibilità di giustificare la provenienza dei beni acquisiti tramite evasione fiscale mentre, successivamente, con il decreto legislativo n. 21 del 1º marzo 2018, l’articolo 12-sexies è stato abrogato e le disposizioni sulla confisca “allargata” sono state trasferite nel nuovo articolo 240-bis del codice penale, così come ulteriori modifiche sono state introdotte dal decreto legge n. 148 del 2017 e dal decreto legge n. 124 del 2019.
Ebbene, a fronte di ciò, per la Corte di legittimità, le decisioni delle Sezioni Unite hanno sì anche influenzato l’applicazione delle leggi in materia, con particolare attenzione alla retroattività delle nuove norme e alla tutela dell’affidamento dei cittadini sulle leggi vigenti al momento dei fatti, ma le modifiche legislative e le decisioni giurisprudenziali in questione, pur ridefinendo le regole per la confisca “allargata” ampliando il campo di applicazione e modificando le regole di prova, hanno comunque mantenuto una certa linea interpretativa al fine di tutelare i diritti individuali, nella misura in cui i cittadini potessero fare affidamento sulle leggi vigenti.
Ad ogni modo, pur ponendosi all’interno di questa cornice ermeneutica, per i giudici di piazza Cavour, entrambi gli orientamenti nomofilattici summenzionati non erano completamente condivisibili.
Non il primo, più restrittivo, che, basandosi sull’applicazione retroattiva incondizionata del divieto probatorio sopravvenuto, trascura però, per la Corte, le implicazioni della nuova norma sui diritti dell’individuo e sull’affidamento dei cittadini, considerando solo le norme generali sulla misura di sicurezza senza tener conto della complessità dell’accertamento processuale relativo all’art. 240-bis cod. pen..
Non il secondo orientamento, il quale, pur riconoscendo le connessioni tra la nuova norma e i diritti individuali, esclude l’applicazione del principio tempus regit actum per un periodo precedente a quello contrassegnato della sentenza n. 33451 del 2015, in cui la base legale della misura ablatoria, per le Sezioni unite, non permetteva di considerare in modo ragionevole la possibilità di superare la presunzione di accumulazione illecita facendo riferimento ai redditi leciti non dichiarati al fisco.
Per queste ragioni, pertanto, il Supremo Consesso componeva siffatto contrasto giurisprudenziale attraverso la formulazione del seguente principio di diritto: “Il divieto previsto dall’art. 240-bis cod. pen., introdotto dall’art. 31 legge 17 ottobre 2017, n. 161, di giustificare la legittima provenienza dei beni oggetto della confisca c. d. allargata o del sequestro ad essa finalizzato, sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale, si applica anche ai beni acquistati prima della sua entrata in vigore ad eccezione di quelli acquisiti nel periodo tra il 29 maggio 2014, data della pronuncia delle Sezioni Unite n.33451/2014 ric. R., e il 19 novembre 2017, data di entrata in vigore della legge n. 161 del 2017”.

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4. Conclusioni


A fronte del quesito proposto nel titolo di questo articolo in forma interrogativa, ossia se il divieto previsto dall’art. 240-bis cod. pen. si applica anche ai beni acquistati prima della sua entrata in vigore, le Sezioni unite, componendo un contrasto giurisprudenziale formatosi su tale problematica, ha risposto in buona sostanza nel senso che siffatto precetto normativo si applica anche ai beni acquistati prima della sua entrata in vigore, ad eccezione di quelli ottenuti nel periodo compreso tra il 29 maggio 2014 (data della sentenza delle Sezioni Unite n. 33451/2014) e il 19 novembre 2017 (data di entrata in vigore della legge n. 161 del 2017).
Dunque, pure prima della sua entrata in vigore, siffatta disposizione codicistica rileva prima ad eccezione di questo frangente temporale.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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