Con la sentenza numero 10145 del 15.04.2024 la III Sezione della Corte di Cassazione, presidente Frasca, relatore Dellutri, chiarisce che l’eccezione di compensatio lucri cum damno, come qualunque altra eccezione in senso lato, onera la parte che la solleva di allegare i fatti su cui l’eccezione si fonda.
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Indice
1. I fatti di causa e i giudizi di merito
I fatti di cui alla sentenza che trattiamo traggono origine dalla cd strage di Ustica, vale a dire l’incidente aereo del 27.06.1980 che avvenne sui cieli dell’isola siciliana e che interessò il DC9 Itavia e che determinò la morte di 81 persone tra personale di bordo e trasportati.
Tizia, figlia di Caia, agiva in giudizio dinanzi al tribunale di Roma convenendo il Ministero della difesa e quello delle Infrastrutture e dei trasporti, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in seguito al decesso del congiunto. Il Tribunale di Roma accoglieva la domanda, ma la sentenza veniva impugnata dinanzi alla corte d’appello capitolina, che riformava la stessa rideterminando il quantum risarcitorio.
A fondamento della decisione la Corte d’appello evidenziava come, dal complessivo importo individuato a titolo di risarcimento dei danni in favore Tizia, dovessero essere detratti gli importi che la stessa aveva conseguito a titolo di ‘elargizioni’ e ‘indennità’ ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge n. 302/1990, dell’art. 1, comma 272, della legge n. 266/2005, e degli art. 5, commi 3 e 5, della legge n. 206/2004, la cui applicazione era stata estesa ai familiari delle vittime della strage di Ustica dall’art. 1 della legge n.340/1995.
In buona sostanza la Corte di appello ha applicato il cd principio della compensatio lucri cum damno, decurtando gli indennizzi ricevuti dalla somma risarcitoria stabilita.
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2. Compensatio lucri cum damno e onere di allegazione: la questione giunta in Cassazione
Ricorrevano per la cassazione della sentenza i due Ministeri convenuti, con, tra gli altri, il motivo di interesse che si va ad esporre.
La censura, proposta ai sensi dell’art. 360 n. 3, afferisce alla violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 1223 c.c. e dell’art. 10 della legge n. 302/90, per avere la corte territoriale erroneamente escluso, dagli importi destinati ad essere detratti dal risarcimento del danno riconosciuto in favore della vittima le somme destinate ad essere dalla stessa percepite a titolo di assegno vitalizio, nei limiti della somma risultante dalla capitalizzazione di tale assegno, da operarsi in conformità al disposto dell’art. 10, co. 2, della legge n. 302/90.
Il motivo viene, tuttavia, dichiarato inammissibile.
In particolare la Corte osserva come i ricorrenti abbiano proposto la censura “senza provvedere a corredarla degli elementi idonei a caratterizzarne la specificità, essendosi dette amministrazioni sottratte all’onere di allegare qualsivoglia indicazione concreta, tanto in relazione alla sede processuale in cui la questione relativa all’assegno vitalizio fu dedotta, quanto in ordine alla sorte di tale assegno vitalizio, non avendo fornito alcuna informazione, né circa l’effettiva corresponsione di tale assegno in favore della controparte, né circa l’epoca dell’eventuale sua prestazione.”
Ferma restando la qualifica di eccezione in senso lato della compensatio lucricum damno, come da univoca giurisprudenza di legittimità sul punto (ex. plurimis 23588/22), la parte che solleva l’eccezione è comunque onerata all’allegazione dei fatti su cui l’eccezione stessa si fonda.
In ragione di tanto non è concesso al Giudice di valutare l’eccezione in assenza delle necessarie allegazioni argomentative e probatorie che valgano a giustificarne la concreta considerazione.
Pertanto, e pur essendo corretto in astratto affermare che l’importo del vitalizio eventualmente corrisposto dalle amministrazioni ricorrenti debba essere detratto da quanto dovuto dalle stesse amministrazioni a titolo risarcitorio in favore della stessa parte (e in forza dello stesso titolo), l’eccezione di compensazione non potrà essere valutata se le deduzioni processuali delle amministrazioni interessate si siano limitate – come nel caso di specie – a riferimenti solo generici e astratti in relazione al pagamento del ridetto assegno vitalizio, senza fornire alcuna informazione circa la relativa effettiva corresponsione in favore della controparte e circa l’epoca della relativa prestazione.
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