Applicabilità della semilibertà surrogatoria in base alla pena espiata

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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 27741 del 10 luglio 2024, ha chiarito che la semilibertà surrogatoria può essere applicata anche senza aver espiato due terzi della pena.

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Corte di Cassazione – Sez. I Pen. – Sent. n. 27441 del 10/07/2024

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Indice

1. I fatti

Il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha dichiarato inammissibili le istanze di detenzione domiciliare e semilibertà e rigettato quella di affidamento in prova al servizio sociale proposte dall’imputato con riferimento alla condanna di anni tre di reclusione, inflittagli dal Gip del Tribunale di Napoli per il reato di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. 309/90.
Avverso tale ordinanza è stato proposto ricorso per Cassazione affidato a tre motivi: con il primo si lamentava violazione ed erronea applicazione dell’art. 50 ord. pen., osservando che erroneamente il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato inammissibile la richiesta di semilibertà in ragione della mancata espiazione dei due terzi della pena, poiché, essendo stato condannato per un reato incluso nella seconda fascia dell’art. 4-bis l. 354/75 e risultando la pena inferiore ad anni quattro, la relativa istanza era in realtà ammissibile; con il secondo deduceva violazione ed erronea applicazione dell’art. 47-ter ord. pen. dato che la domanda di detenzione domiciliare è stata dichiarata inammissibile per il titolo di reato in espiazione; con il terzo, infine, si denunciava violazione dell’art. 47 ord. pen. rispetto al rigetto della domanda di affidamento in prova.
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2. Applicabilità della semilibertà surrogatoria in base alla pena espiata: l’analisi della Cassazione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso solo per ciò che concerne il primo motivo, respingendo i restanti due.
In particolare, a fronte della decisione impugnata che ha ritenuto necessaria, ai sensi dell’art. 50 ord. pen., l’avvenuta espiazione dei due terzi della pena, il ricorso ha dedotto che, trattandosi di pena inflitta rientrante nel limite di ammissibilità della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale ed essendo il titolo della condanna non compreso nell’elenco di cui al comma 1 dell’art. 4-bis ord. pen., non era normativamente richiesto il requisito di un tempo minimo di espiazione della pena.
Ebbene, la Suprema Corte ha ritenuto tale tesi difensiva corretta, richiamando una pronuncia della Corte Costituzionale (n. 74 del 2020) la quale, nel dichiarare la illegittimità costituzionale dell’art. 50 ord. pen. “nella parte in cui non consente al magistrato di sorveglianza di applicare in via provvisoria la semilibertà anche nell’ipotesi prevista dal terzo periodo del comma 2 dello stesso art. 50“, ha ricostruito l’istituto in esame, definendo l’ipotesi prevista dal comma citato come semilibertà c.d. “surrogatoria” rispetto alla misura dell’affidamento in prova al servizio sociale.

3. La decisione della Cassazione

Alla luce di quanto finora esposto, la Corte di Cassazione osserva come la fattispecie di detenzione di stupefacenti con l’aggravante della ingente quantità (art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90), come nel caso di specie, è sempre stata considerata di seconda fascia e, quindi, prevista, ai fini dell’ammissibilità dei benefici penitenziari, dapprima al quarto periodo del comma 1 e, quindi, al comma 1-ter della stessa disposizione.
Con legge 15 luglio 2009, n. 94, il legislatore ha coordinato il testo dell’art. 50 ord. pen. al nuovo testo dell’art. 4-bis ord. pen.: infatti, laddove il testo precedente del primo periodo del primo comma dell’art. 50 ord. pen. richiedeva il requisito della espiazione “di almeno due terzi della pena” nel caso di condanna per “delitti indicati nel comma 1 dell’art. 4-bis“, il nuovo testo ha fatto richiamo ai “delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell’art. 4-bis“.
La Corte ha, pertanto, ritenuto che la semilibertà surrogatoria debba essere ammessa senza limiti derivanti dal quantum di pena espiata, in presenza dell’ulteriore requisito richiesto (astratta ammissibilità della più ampia misura dell’affidamento in prova al servizio sociale) anche per i condannati per reati elencati nei commi 1-ter e 1-quater dell’art. 4-bis ord. pen.
Per questi motivi, la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli per nuovo esame limitatamente alla richiesta di ammissione alla semilibertà.

Riccardo Polito

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