Inefficacia sequestro per mancanza convalida: interpretazione

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Come deve essere interpretata la disposizione di cui all’art. 355, co. 2, c.p.p. (inefficacia sequestro per mancanza convalida)? Per approfondimenti consigliamo: Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia

Corte di Cassazione -sez. II pen.- sentenza n. 27780 del 4-06-2024

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Indice

1. La questione: omessa convalida da parte del pubblico ministero del sequestro eseguito ad iniziativa della polizia giudiziaria


Il Tribunale di Trani, in funzione di Tribunale del riesame, in accoglimento dell’istanza di riesame proposta da una persona indagata per concorso in ricettazione, annullava un decreto del Pubblico Ministero di convalida di un sequestro, affermandone l’intempestività in quanto privo dell’attestazione di deposito presso la Segreteria, in presenza della sola apposizione della data sottoscritta dal magistrato inquirente, neppure potendosi desumere aliunde la data del provvedimento.
Ciò posto, avverso questa decisione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani ricorreva per Cassazione, dolendosi dell’erronea lettura degli atti da parte del giudice della cautela, dal momento che risultava agli atti la successiva comunicazione via PEC della convalida al difensore nominato. Per approfondimenti consigliamo: Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia

FORMATO CARTACEO

Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia

Aggiornato al D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma Cartabia) e alla L. 30 dicembre 2022, n. 199, di conv. con mod. del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162 (Decreto Nordio), il presente volume è un’analisi operativa degli istituti del nostro sistema sanzionatorio penale, condotta seguendo l’iter delle diverse fasi processuali. Anche attraverso numerosi schemi e tabelle e puntuali rassegne giurisprudenziali poste in coda a ciascun capitolo, gli istituti e i relativi modi di operare trovano nel volume un’organica sistemazione al fine di assicurare al professionista un sussidio di immediata utilità per approntare la migliore strategia processuale possibile nel caso di specie. Numerosi sono stati gli interventi normativi degli ultimi anni orientati nel senso della differenziazione della pena detentiva: le successive modifiche del codice penale, del codice di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario, la depenalizzazione di alcuni reati; l’introduzione dell’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto; la previsione della sospensione del processo con messa alla prova operata; le stratificate modifiche dell’ordinamento penitenziario. Con attenzione alla novità, normativa e giurisprudenziale, e semplicità espositiva, i principali argomenti trattati sono: la prescrizione; l’improcedibilità; la messa alla prova; la sospensione del procedimento per speciale tenuità del fatto; l’estinzione del reato per condotte riparatorie; il patteggiamento e il giudizio abbreviato; la commisurazione della pena (discrezionalità, circostanze del reato, circostanze attenuanti generiche, recidiva, reato continuato); le pene detentive brevi (sanzioni sostitutive e doppi benefici di legge); le misure alternative, i reati ostativi e le preclusioni; le misure di sicurezza e le misure di prevenzione. Cristina MarzagalliMagistrato attualmente in servizio presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea come Esperto Nazionale Distaccato. Ha maturato una competenza specifica nell’ambito del diritto penale e dell’esecuzione penale rivestendo i ruoli di GIP, giudice del dibattimento, magistrato di sorveglianza, componente della Corte d’Assise e del Tribunale del Riesame reale. E’ stata formatore della Scuola Superiore della Magistratura per il distretto di Milano.

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


Il Supremo Consesso reputava il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la disposizione di cui all’art. 355, comma 2, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che l’omessa convalida da parte del pubblico ministero del sequestro eseguito ad iniziativa della polizia giudiziaria, nel termine perentorio delle quarantotto ore successive, ne determina l’inefficacia, fermo restando che tale termine decorre dalla trasmissione del relativo verbale al pubblico ministero, sempre che lo stesso sia stato a sua volta tempestivamente trasmesso nelle quarantotto ore successive all’esecuzione del sequestro a norma dell’art 355, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 280 del 05/05/2017; Sez. 3, n. 9858 del 21/01/2016; Sez. 3, n. 8433 del 03/02/2011).
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3. Conclusioni


Fermo restando che, come è noto, l’art. 355, co. 2, primo periodo, c.p.p. dispone che il “pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive (a quella in cui la polizia giudiziaria ha proceduto al sequestro ndr.), con decreto motivato convalida il sequestro se ne ricorrono i presupposti ovvero dispone la restituzione delle cose sequestrate”, la decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito come deve essere interpretato siffatto precetto normativo.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che l’art. 355, comma 2, cod. proc. pen., deve essere letto nel senso la mancata convalida del sequestro, da parte del pubblico ministero entro 48 ore dall’iniziativa della polizia giudiziaria, ne comporta l’inefficacia.
Ove quindi si verifichi una situazione di questo genere e, nonostante ciò, non sia stata dichiarata l’inefficacia di codesto sequestro, ben si potrà ricorrere per Cassazione, citando tale pronuncia.
Pur tuttavia, come evidenziato nella stessa pronuncia qui in commento, non può sottacersi un diverso filone ermeneutico secondo cui, invece, sarebbe sufficiente che la convalida intervenga entro le complessive novantasei ore dall’esecuzione del sequestro, sul presupposto della rituale sommatoria dei due termini di legge (cfr. Sez. 5, n. 9258 del 13/01/2009; Sez. 3, n. 3420 del 11/10/1995).
Su tale questione sarebbe dunque auspicabile che intervengano le Sezioni unite.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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