Rapporti di lavoro part-time: proporzionalità del periodo di comporto

Calcolo dei giorni di assenza per malattia nel lavoro part-time verticale: assenze proporzionate al numero di giorni lavorativi concordati tra le parti.

Stefano Petri 11/11/24
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La Corte di Cassazione definisce regole chiare per il calcolo dei giorni di assenza per malattia nel lavoro part-time verticale. In questo caso, secondo i giudici di legittimità, le assenze devono essere proporzionate al numero di giorni lavorativi concordati tra le parti. Per approfondimenti si consiglia il seguente volume il quale analizza compiutamente l’intera disciplina del rapporto di lavoro subordinato, così come contenuta nel codice civile: Il lavoro subordinato
A cura dell’avv. Stefano Petri, avvocato DLA Piper

Corte di Cassazione -sez. L- sentenza n. 26634 del 14-10-2024

Cass.-sent.-n.-26634-2024.pdf 504 KB

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Indice

1. Il caso di specie: il licenziamento per superamento del periodo di comporto


La Corte d’Appello di Roma respingeva il reclamo di una lavoratrice con contratto part-time verticale al 50%, licenziata per superamento del periodo di comporto, che aveva visto il proprio ricorso rigettato in primo grado.
La lavoratrice sosteneva la nullità del licenziamento lamentando un’erronea applicazione del CCNL regolante il rapporto di lavoro, il quale stabiliva un periodo di comporto di 180 giorni, mentre lei era stata assente per solamente 113 giorni.
I giudici d’appello chiarivano, sul punto, l’importanza dei principi di letteralità e di proporzionalità nell’interpretazione del CCNL.
Il contratto collettivo applicato dal datore di lavoro, infatti, prevedeva “180 giorni di calendario” per il superamento del comporto per il lavoro a tempo pieno mentre, per il tempo parziale (verticale o misto) “un periodo massimo non superiore alla metà delle giornate lavorative concordate fra le parti in un anno solare”.
Sulla scorta di quanto sopra, la Corte territoriale accertava tale limite nel numero di 78,5 giorni in un anno, accertandone così – nel caso di specie – l’ampio superamento. Per approfondimenti si consiglia il seguente volume il quale analizza compiutamente l’intera disciplina del rapporto di lavoro subordinato, così come contenuta nel codice civile:

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Il lavoro subordinato

Il volume analizza compiutamente l’intera disciplina del rapporto di lavoro subordinato, così come contenuta nel codice civile (con la sola eccezione delle regole relative al licenziamento e alle dimissioni). L’opera è stata realizzata pensando al direttore del personale, al consulente del lavoro, all’avvocato e al giudice che si trovano all’inizio della loro vita professionale o che si avvicinano alla materia per ragioni professionali provenendo da altri ambiti, ma ha l’ambizione di essere utile anche all’esperto, offrendo una sistematica esposizione dello stato dell’arte in merito alle tante questioni che si incontrano nelle aule del Tribunale del lavoro e nella vita professionale di ogni giorno. L’opera si colloca nell’ambito di una collana nella quale, oltre all’opera dedicata alla cessazione del rapporto di lavoro (a cura di C. Colosimo), sono già apparsi i volumi che seguono: Il processo del lavoro (a cura di D. Paliaga); Lavoro e crisi d’impresa (di M. Belviso); Il Lavoro pubblico (a cura di A. Boscati); Diritto sindacale (a cura di G. Perone e M.C. Cataudella). Vincenzo FerranteUniversità Cattolica di Milano, direttore del Master in Consulenza del lavoro e direzione del personale (MUCL);Mirko AltimariUniversità Cattolica di Milano;Silvia BertoccoUniversità di Padova;Laura CalafàUniversità di Verona;Matteo CortiUniversità Cattolica di Milano;Ombretta DessìUniversità di Cagliari;Maria Giovanna GrecoUniversità di Parma;Francesca MalzaniUniversità di Brescia;Marco NovellaUniversità di Genova;Fabio PantanoUniversità di Parma;Roberto PettinelliUniversità del Piemonte orientale;Flavio Vincenzo PonteUniversità della Calabria;Fabio RavelliUniversità di Brescia;Nicolò RossiAvvocato in Novara;Alessandra SartoriUniversità degli studi di Milano;Claudio SerraAvvocato in Torino.

A cura di Vincenzo Ferrante | Maggioli Editore 2023

2. Il parere della Cassazione: proporzionalità del comporto nel lavoro part-time


La lavoratrice, pertanto, proponeva ricorso innanzi alla Corte di Cassazione lamentando che i giudici di merito non avrebbero ricompreso il superamento del periodo di comporto nel noto “blocco” dei licenziamenti previsto dalla normativa emergenziale relativa al Covid-19 e che, in ogni caso, il criterio di computo delle giornate di assenza part-time era stato erroneamente calcolato, tramite il semplice “dimezzamento” del numero di giornate lavorative concordate.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha avuto modo di rigettare i motivi del ricorso presentati dalla lavoratrice, sottolineando, in primis,la natura di norma speciale” del blocco dei licenziamenti.
Il licenziamento per superamento del periodo di comporto, infatti, è soggetto a quanto dettato dall’art. 2110 cod. civ., con la conseguenza che “il superamento di quel limite (ovvero, del periodo di comporto) è condizione sufficiente di legittimità del recesso”, indipendentemente da quanto disposto dalla normativa emergenziale applicabile ai tempi della tristemente nota pandemia (che, come ricordiamo, prevedeva il c.d. “blocco” dei licenziamenti se non per motivi disciplinari).
Al di là delle motivazioni generali indicate sopra, i Giudici della Cassazione hanno accertato il superamento del periodo di comporto anche alla luce della disciplina normativa prevista per il contratto di lavoro part-time, la quale prevede una applicazione del principio di non discriminazione, previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 81/2015, a mente del quale “Il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno“.
Su questa base, prosegue la Cassazione, la legge ha generalmente previsto la regola del riproporzionamento del trattamento economico e normativo del lavoratore part-time in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa” e ha previsto la possibilità – in sede di contrattazione collettiva – di una modulazione della “durata del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia e di infortunio in relazione all’articolazione dell’orario di lavoro”.
Dunque, le previsioni del contratto collettivo applicato avrebbero dovuto essere lette secondo la normativa citata sopra, considerata la natura del rapporto di lavoro.
 Conseguentemente, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che, sulla base di una interpretazione letterale e sistematica di tutto quanto indicato sopra, “il periodo di comporto per la lavoratrice, in regime di tempo parziale verticale al 50%, deve essere determinato in un numero massimo di giorni di calendario non superiore alla metà delle giornate lavorative concordate fra le parti in un anno solare (tre giorni settimanali da giovedì a sabato): e quindi, come ha correttamente la Corte d’Appello, nel numero di 78,5“.
In conclusione, la Corte di Cassazione ha chiarito che nel lavoro part-time verticale le assenze per malattia devono essere calcolate in proporzione ai giorni lavorativi concordati, fornendo così una guida fondamentale per la gestione delle assenze in un contesto lavorativo di questo tipo.

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Stefano Petri

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