Lilla Laperuta
Ad avviso della Corte di Cassazione la figura del consumatore disciplinata dal D.Lgs. 206/2005 è una figura generica che può benissimo coincidere, con il professionista prestatore d’opera intellettuale.
In particolare con ordinanza n. 5705/2014 si è affermato che la disciplina del consumatore si applica anche al professionista prestatore d’opera intellettuale di cui all’art. 2229 cod. civ., quale è l’avvocato, nel senso:
a) il cliente può, ricorrendone le condizioni, essere qualificato consumatore nel rapporto con il suo legale, ancorché tale rapporto sia indubbiamente caratterizzato dall’intuitu personae;
b) reciprocamente l’avvocato che concluda un contratto, potrà essere qualificato professionista o consumatore a seconda che quel contratto sia o meno funzionale all’esercizio della sua attività professionale.
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