(…)
LETTA l’istanza dell’interessato, tendente ad ottenere, l’applicazione provvisoria della misura dell’affidamento in prova in casi particolari di cui all’art.94, d.p.r. 9 ottobre 1990 e succ. mod.;
RITENUTO che, ai sensi dell’art.94, d.p.r. 309/90, nel testo risultante dalle modifiche apportate con la legge 21 febbraio 2006, n.49, la misura è concedibile se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, sulla base di un programma da lui concordato con un’azienda unità sanitaria locale o con una struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116, d.p.r. 309/90;
RITENUTO che l’affidamento in prova in casi particolari può essere concesso solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;
RITENUTO che alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata per l’attività di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell’articolo 116, d.p.r. 309/90, attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, l’andamento del programma concordato eventualmente in corso e la sua idoneità, ai fini del recupero del condannato;
RITENUTO che ai sensi dell’art.94, comma 4, d.p.r. 309/90, nel testo risultante dalle modifiche apportate con la legge 21 febbraio 2006, n.49, se l’ordine di carcerazione è già stato eseguito la domanda è presentata al Magistrato di Sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione, il quale, se l’istanza è ammissibile, se sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda ed al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, può disporre l’applicazione provvisoria della misura alternativa;
RITENUTO che il carattere cautelare del presente procedimento impongano una decisione fondata essenzialmente sulle allegazioni di parte, ferma la facoltà del Magistrato di Sorveglianza di svolgere gli accertamenti essenziali in merito ai fatti non pienamente provati, ovvero suscettibili di immediato riscontro poiché afferenti a dati ordinariamente in possesso dell’Amministrazione della Giustizia o delle Forze di Polizia;
CONSIDERATO che, la difesa chiede a questo Magistrato “l’immediata sospensione dell’ordine di carcerazione” e la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Torino;
RITENUTO che quanto richiesto fuoriesce dai poteri attribuiti al Magistrato di Sorveglianza dal d.l. 272/05, il quale, introducendo la nuova formulazione dell’art.94, comma 2, d.p.r. 309/90, ha consentito unicamente alla citata A.G. l’applicazione provvisoria della misura, e non già la
sospensione dell’ordine di carcerazione né la provvisoria liberazione del condannato nelle more della decisione del Tribunale;
RITENUTA pertanto l’insussistenza dei presupposti per accogliere l’istanza della difesa di M. G., nei termini in cui essa è stata formulata,
P.Q.M.
VISTO l’art.94, d.p.r. 9 ottobre 1990, n.309, come modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n.49,
R E S P I N G E
l’istanza;
DISPONE
non farsi luogo alla scarcerazione del detenuto in epigrafe generalizzato;
DISPONE
la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza distrettuale di Torino per l’ulteriore corso del procedimento.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito e la successiva archiviazione del fascicolo.
Vercelli, così deciso il 27.3.06.
IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA
(Dr. Fabio FIORENTIN)
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