Ordinamento penitenziario – Remissione del debito – Condizioni per la concessione – Costante regolarità della condotta – Valutazione necessariamente protratta nel tempo – congruità avuto riguardo non solo all’entità della pena complessivamente inflitta, m

giurisprudenza 08/06/06
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IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA
 
Sciogliendo la riserva espressa in data odierna nel procedimento di sorveglianza per REMISSIONE DEL DEBITO promosso con istanza di: xxx
Nato a xxx il xxx  attualmente in detenzione domiciliare in xxx via xxx;
 
RILEVATO che l’interessato chiede la remissione del debito relativo al seguente titolo:
 
1).Sentenza Corte di Assise di Appello di Bari dd.05.12.1996 – N.2471/04 R.R.C. Corte Appello Bari –   € 47.926,34 spese di giustizia;
Sentiti il P.M. e la difesa;
 
O S S E R V A
 
         L’istanza non può allo stato trovare accoglimento.
L’art. 6 T.U. Spese Giustizia (D.P.R. 115/02) prevede che del beneficio della remissione del debito possano fruire coloro che abbiano tenuto regolare condotta, manifestando durante la detenzione costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle attività lavorative e culturali.
         La normativa vigente richiede pertanto un particolare senso di responsabilità del detenuto, che si traduca non solo in costante ottemperanza alle disposizioni e che sono impartite, ma anche in collaborazione con gli organi preposti al suo controllo ed all’opera di rieducazione.
         La Corte di Cassazione ha inoltre ripetutamente affermato che la regolarità della condotta del condannato deve riferirsi a tutto l’arco di durata della detenzione (V. fra le altre, Cass., Sz. I, 10.11.1992, n. 3857).
         Tale assunto, del resto pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte, obbedisce del resto alle finalità proprie dell’istituto, che si pone come scopo di agevolare il reinserimento del condannato nella società nel momento più delicato della sua dimissione dal carcere (Cass., I, 2/5/1984, Rossi).
         Ancora, il Giudice delle leggi ha precisato che il presupposto fattuale della regolarità della condotta intramuraria del detenuto, cui la norma dell’art. 6 D.P.R.115/02 subordina la concedibilità del beneficio, “può essere accertato soltanto nel periodo finale della carcerazione”, considerato che, essendo il beneficio irrevocabile, esso “una volta concesso, dovrebbe rimanere fermo anche nei confronti di chi tenesse irregolare condotta nell’ulteriore periodo di detenzione” (Cass., I, 14.2.1980, Lo Conte).
         Ciò del resto risponde all’ulteriore finalità sottesa all’Istituto in parola , rappresentato dall’incentivazione al mantenimento della disciplina carceraria. Tale ratio è, peraltro richiamata espressamente, in rapporto alla remissione del debito per spese di mantenimento in carcere, dalla Corte Costituzionale in sentenza n.271 dd.7.17 luglio 1998,
 
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N.106/2005 S14R.D.
 
 
 
ove leggasi che in materia “il legislatore è evidentemente mosso da un obiettivo più specifico ed immediato che consiste nell’incentivazione al mantenimento della disciplina carceraria; obiettivo perseguito sulla premessa, assunta non irragionevolmente, che la spinta ad osservare una condotta regolare sia tanto più efficace quanto più ravvicinata appaia al detenuto la prospettiva di un premio”.
Nella logica della disposizione (art.6 D.P.R. 115/02) il costante, impegno del condannato a tenere, durante la detenzione, una condotta irreprensibile non è soltanto destinato a produrre effetti benefici sull’ordine e sulla sicurezza delle istituzioni carcerarie, ma è anche inteso a influire sul complessivo atteggiamento del reo, a orientarlo al rispetto delle regole della convivenza carceraria e a sospingerlo verso un percorso rieducativo, pur nei ristretti limiti in cui questo può essere profiquamente avviato in costanza di carcerazione.
Considerazioni non dissimili devono peraltro stendersi all’Istituto gemello della remissione del debito per le spese del procedimento, parimenti ispirato a finalità pecuriale per la regolare condotta intramuraria tenuta dal condannato (vedasi in tema di C.Cost. n.342/91).
Va infine rammentato che anche recentemente la Suprema Corte ha ribadito che “la regolare condotta deve essere costantemente manifestata nel corso dell’esecuzione della pena, come si desume dall’ultimo comma dell’art.30 bis L.354/75 richiamato dal successivo art.56, e perciò necessario che, dall’inizio dell’espiazione ( o comunque dalla condanna, dovendosi, a seguito della sentenza 15.7.91 n.342 della Corte Costituzionale, tener conto eventualmente anche del comportamento serbato in libertà ) sia trascorso un adeguato lasso di tempo, tale da consentire un ponderato giudizio sulla “costanza” della regolarità della condotta serbata dal detenuto (Cass. I, 7.7.1998 – Colla).
Nella fattispecie, risulta che l’istante , è ristretto dal 1998 per espiare una pena il cui termine è attualmente fissato a non breve scadenza (2010).
Tale circostanza di fatto impone di valutare la congruità del periodo sottoposto alla valutazione nella sede presente, in ossequio al principio stabilito dalla Suprema Corte, a mente del quale “Ai fini della remissione del debito nei confronti di una persona detenuta che versi in disagiate condizioni economiche, il periodo di tempo – decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza cui si riferisce l’istanza – che il magistrato di sorveglianza deve valutare per stabilire la sussistenza del requisito della regolare condotta deve essere congruo, avuto riguardo non solo all’entità della pena complessivamente inflitta, ma anche a quella da espiare. (Cass.I, n.23916 dd.14.4.04, RV 228985). 
Nella fattispecie, risulta che il soggetto è detenuto dal 1998 e che soltanto di recente (Ord. 04.10.05 del Trib. Sorv. di Torino) è stato sperimentato con misura alternativa alla detenzione (nella specie, detenzione domiciliare).
Tali dati risultano allo stato del tutto insufficienti a sostenere accertamento di “costanza” nella correttezza della condotta, in particolare tenuto conto della data recente a partire dalla quale il detenuto è in misura alternativa, in rapporto al non breve residuo pena ancora da scontare ed alla estrema gravità dei reati per i quali ha subito la condanna in espiazione (artt.416 bis, 416,612 c.p.). Infatti la concessione del beneficio richiesto deve presupporre il motivato convincimento che da parte del giudice della “costanza” della regolarità comportamentale quale irreversibile e certa manifestazione dell’abbandono di scelta di vita antisociali. Tale complessa valutazione non può ovviamente prescindere dal raffronto della durata cronologica e della “qualità del comportamento del condannato rispetto alla portata antisociale degli illeciti commessi, al punto da far ritenere che il
 
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segue N.106/2005 S14R.D.
 
 
distacco del passato deviante possa ritenersi un dato acquisito in termini di “costanza”.
Allo stato, pertanto, gli elementi acquisiti non sono sufficientemente decisivi e tali da poter ritenere verificato il presupposto citato richiesto dalla norma dell’art.6 D.P.R.115/02, l’istanza non può trovare accoglimento.
        
P. Q. M.
 
Visti gli artt. 6 T.U. Spese Giustizia (D.P.R. 115/02) , 666 c.p.p.;
 
 
R I G E T T A
 
l’istanza di remissione del debito relativa alle spese di cui al N. 2471/04 R.R.C. Corte Appello di Bari in epigrafe indicato.
 
 
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni prescritte ed i successivi adempimenti ivi inclusa l’archiviazione del fascicolo.
 
VERCELLI, lì 30.03.2006
 
                                                                         IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA
                                                                                (Dr. Fabio FIORENTIN)
 
 
 
Depositato nella Cancelleria il
 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale il

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