ETICHETTATURA D’ORIGINE DEI PRODOTTI ALIMENTARI, prodotti dolciari a base di cioccolato, obbligo di etichettatura d’origine, D.Lvo n. 178/03 , rinvio alla normativa generale sull’etichettatura, d.lvo 109/92, esclusione dell’obbligo per prodotti aventi nat

giurisprudenza 21/09/06
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Giurisprudenza nazionale

 


in nome del popolo italiano
Ric. n. 344/04 R.G.R.            – N.351/06 Reg. Sent.
 
 
Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli – Venezia Giulia
 
nelle persone dei magistrati:
Vincenzo Borea – Presidente, relatore
Enzo Di Sciascio – Consigliere
Oria Settesoldi – Consigliere
 
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
 
sul ric. n. 344/04, proposto dalla s.p.a. L. Z., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Gastini e Giovanni Battista Verbari, e domiciliata in Trieste presso il secondo, Via mercato Vecchio n. 3;
contro
Ministero della Salute, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste;
per l’annullamento
in parte qua, del nulla osta sanitario emesso dall’Ufficio di sanità di Trieste in data 25 maggio 2004 relativo all’importazione di prodotti dolciari.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della P.A;
Visti gli atti di causa;
Viste le memorie delle parti;
Nominato relatore alla camera di consiglio del 15 dicembre 2005 il presidente Borea e uditi gli avv.ti Verbari e Gastini per la ricorrente e l’avv. Stato Scotti per la P.A.,
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
 
FATTO E DIRITTO
 
 La ricorrente società contesta la legittimità di un vincolo imposto in sede di rilascio di nulla osta sanitario all’importazione di una partita di prodotti dolciari a base di cioccolato (ovetti), vincolo consistente nell’obbligo di completamento della etichettatura su ciascun singolo prodotto (ovetto) con l’indicazione del paese di provenienza (Turchia), a garanzia della dovuta informazione del consumatore.
 Premesso che la società ricorrente ha di fatto prontamente adempiuto al vincolo, provvedendo ad etichettare i singoli ovetti nel modo voluto onde poterli immettere al commercio, e che l’interesse al ricorso permane quindi, come si ammette da controparte, a fini risarcitori, ritiene il Tribunale che il ricorso stesso sia fondato.
 Va precisato che l’atto di vincolo impugnato risale al 25 maggio 2004,   ed è quindi anteriore all’entrata in vigore della L. 3 agosto 2004 n. 204, la quale, in sede di conversione del D.L. 24 giugno 2004 n. 157, ha aggiunto l’ art. 1 bis nel quale si impone in via generale l’obbligo di indicazione nell’etichettatura dei prodotti alimentari, tra le altre caratteristiche dei prodotti, anche il luogo di provenienza.
 Ne segue logicamente che la fattispecie va esaminata alla stregua della previgente disciplina in materia, la quale, come risulta del resto ovvio tra l’altro per il fatto stesso della ritenuta necessità della novella or ora ricordata (della cui compatibilità comunitaria par lecito dubitare) che in caso contrario non avrebbe alcun senso, si appalesa assai meno severa sul punto, posto che, come risulta dall’art. 3 D.L.vo n.109/92 (norme sull’etichettatura dei prodotti alimentari) cui rimanda l’art. 5 del D.Lvo n. 178/03 (disciplina prodotti di cacao e cioccolato), l’indicazione del paese di provenienza non è in ogni caso tassativamente obbligatoria, in quanto prevista solo nel caso in cui l’omissione possa indurre in errore l’acquirente circa l’origine o la provenienza del prodotto: ora, è da osservare che, come la giurisprudenza ha avuto modo di affermare (cfr. Cass. pen. sez. III, 17 febbraio 2005 n. 13712), conclusione che appare pienamente logica e condivisibile, l’indicazione di origine o provenienza del prodotto alimentare ha la sua ragion d’essere e diviene quindi necessaria solo quando si tratta di garantire il consumatore sulla qualità del prodotto stesso (questa essendo l’unica ragione idonea a giustificare la suddetta indicazione di provenienza o d’origine comunitariamente compatibile con il principio di libera circolazione delle merci). Necessità che quindi, mentre risulta concretamente visibile nel caso di prodotti alimentari essenzialmente agricoli la cui qualità dipenda dal particolare ambiente naturale in cui sono prodotti (si pensi ad es. a formaggi, quali la mozzarella, il cui nome stesso si identifica con un determinato e circoscritto territorio), scompare del tutto nel caso, come nella specie, di prodotti sostanzialmente industriali frutto di lavorazione e trasformazione di materie prime per lo più di provenienza sicuramente “esotica” per i quali la garanzia di qualità viene fornita dalla affidabilità tecnica del produttore e dalle altre indicazioni in etichetta prevista dal suddetto art. 3 del D.L.vo n. 109/92, puntualmente nella specie indicati (vedasi doc. n. 5): denominazione di vendita, produttore, ingredienti, termine minimo di conservazione).
 Appare perciò fondata la radicale censura dedotta nel primo mezzo, con la quale giustamente si segnala che il D.L.vo n. 178/03 nulla di specifico prevede sull’indicazione di provenienza dei prodotti confezionati a base di cacao e cioccolato, rinviando sul punto al D.L.vo n. 109/92, a differenza invece di quanto un tempo espressamente prescritto per i medesimi prodotti ove, come nella specie, fabbricati al di fuori della Comunità europea dalla vetusta l. n. 351 del 1976 (art. 17 lett. g).
 In ogni caso, anche a voler prescindere dalle conclusioni ora raggiunte, si sottolinea giustamente che, comunque, in base alle disposizioni contenute nell’art. 16 del cit. D.L.vo n. 109/92, nel testo introdotto dal D.L.vo n. 181/03, i prodotti dolciari preconfezionati, quali sono gli ovetti di cui qui si discute, “destinati ad essere venduti a pezzo o alla rinfusa, generalmente destinati al consumo subito dopo l’acquisto”, possono riportare le indicazioni obbligatorie previste dalla legge   a tutela del consumatore (indicazioni tra le quali comunque non è prevista, si sottolinea, quella relativa alla origine o provenienza) sull’apposito cartello applicato al recipiente che li contiene nel luogo di vendita, “in modo da essere facilmente visibili   e leggibili dall’acquirente”: il tutto a carico ovviamente del venditore al minuto, e non certo dell’importatore e distributore all’ingrosso).
 L’accoglimento del ricorso comporta di conseguenza l’ammissibilità della domanda di risarcimento dei danni subiti, per un importo complessivo che ammonta ad euro 13.942,37, sommando le singole voci elencate in memoria dalla ricorrente (la somma complessiva riportata di euro 23.716 risultando evidentemente erronea).
 La domanda appare nel merito fondata in parte.
 Evidente appare in primo luogo il pieno diritto alla risarcibilità del danno ingiusto provocato dall’atto impugnato per il fatto di aver illegittimamente condizionato il nulla osta all’importazione alla previa applicazione sugli oltre 200.000 ovetti di etichette autoadesive con la dicitura “prodotto in Turchia”: operazione di fatto compiuta e documentata nel relativo importo da apposita fattura (in atti) per un totale di euro 9774 I.V.A. compresa.
 Altrettanto non può dirsi per la domanda risarcitoria riferita alla sosta forzata in area doganale dell’automezzo del trasportatore per i quattro giorni successivi all’adozione dell’atto impugnato, per un costo di euro 200 al giorno più I.V.A. (per un totale di euro 960). Manca qui infatti il nesso di causalità diretto con l’atto impugnato, dato che, come si osserva da parte della P.A. in memoria, con nota del 28 maggio 2004 dell’Ufficio di Sanità Marittima si era chiarito che il nulla osta sanitario era a disposizione della ricorrente sin dal 25 maggio, e cioè sin dall’arrivo in dogana della merce, a condizione naturalmente che la ditta ricorrente adempisse alla condizione imposta (come di fatto avvenuto): ne deriva che la sosta dell’automezzo sino alla domenica successiva 30 maggio non può ragionevolmente essere imputata a fatto della P.A. 
 Nulla spetta altresì alla società ricorrente per ciò che attiene al costo delle singole etichette (euro 321 circa) e alla asserita perdita di fatturato per ritardo nella consegna del prodotto (euro 2886 circa).
 Quanto al costo delle etichette, si osserva che lo stesso non appare provato in alcun modo, dato che il documento all’uopo indicato con il n. 4 in realtà è una fattura che riguarda tutt’altro e risale ad un anno prima (31 marzo 2003).
 Per ciò che attiene poi alla perdita di fatturato, si osserva da un lato che la documentazione prodotta consiste in fatture e documenti di trasporto che di per sé non provano nulla e per di più in molti casi neppure riguardano i prodotti che qui interessano. Da un altro e determinante lato, poi, è da notare che di fatto sin dal 9 giugno 2004, ad appena due settimane cioè dalla condizione imposta per avere il nulla osta sanitario della merce in dogana, l’ASL competente aveva accertato l’avvenuto assolvimento della condizione imposta, con conseguente immediata commerciabilità della merce stessa: ciò che porta a ritenere di fatto inconsistente l’asserita perdita di fatturato, come del resto si ammette in sostanza in una nota della stessa ricorrente all’Ufficio marittimo di Trieste del 1 giugno, in cui si afferma che la rietichettatura della quale si è detto viene effettuata proprio al fine di far fronte al timore di perdita di ordinazioni.
 E nel costo di tale operazione di etichettatura rapidissimamente portata a termine si risolve in sostanza, come si è visto, la quantificazione del danno subito dalla ricorrente a causa dell’illegittimo operato della P.A.
 In definitiva, il ricorso deve essere accolto, e così pure la domanda di risarcimento danni, nei limiti sopra evidenziati.
 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
 
PQM
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli-Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
 Condanna la P.A. a risarcire i danni patiti dalla ricorrente liquidandoli nella somma complessiva di euro 9.774 (novemilasettecentosettantaquattro) oltre ad interessi e rivalutazione a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza.
Pone a carico della P.A. a favore della ricorrente le spese di giudizio che si liquidano nella somma onnicomprensiva di euro 2.000 (duemila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste, in camera di consiglio, il 15 dicembre 2005.
 
f.to Vincenzo Borea Presidente Estensore
 
Depositato nella Segreteria del Tribunale
 
il giorno 23 maggio 2006
f.to Antonino Maria Fortuna
 

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