Con la sentenza n. 1813/2006, la Sezione Giurisdizionale Lazio, pur ravvisando il requisito soggettivo della colpa nel comportamento omissivo del Direttore Artistico del Teatro dell’Opera, per non avere debitamente controllato e vigilato come doveva in ragione degli obblighi su di lui istituzionalmente gravanti, ha tuttavia ritenuto che detta colpa non assurge al livello di colpa grave, in presenza del benestare tecnico del Direttore degli Allestimenti Scenici alla utilizzabilità della scenografia.
La predetta decisione offre l’occasione di soffermarsi brevemente in merito alla rilevanza del parere rilasciato dall’organo tecnico ai fini della configurabilità della responsabilità amministrativa del soggetto apicale.
In particolare, il giudice contabile di prime cure evidenzia che la tenuta di una condotta omissiva colpevole da parte del Direttore di una struttura artistica non determina responsabilità erariale allorquando il comportamento contestato ancorché colpevole è stato adottato sulla base di un parere tecnico rilasciato da altro organo competente.
Sembrerebbe trovare applicazione – nel caso di specie – il seguente principio giurisprudenziale contabile: minore è il livello di professionalità del personale addetto a determinati incombenti di ufficio, maggiore deve essere la vigilanza secondo un rapporto di inversa proporzionalità.
Il Direttore Artistico che abitualmente avrebbe dovuto effettuare “un preliminare controllo sulla idoneità tecnica dell’allestimento scenico prescelto” non risponde di colpa grave in costanza del benestare tecnico del Direttore degli Allestimenti Scenici alla utilizzabilità della scenografia.
Secondo la dottrina ( ex plurimis R. Francaviglia – 2006 ) si può sostenere che: “….essendo la responsabilità amministrativa individuale, personale e da graduare secondo la conoscibilità e le possibilità dell’agente con riferimento alle fattispecie concrete di danno, la gravità della colpa va desunta alla stregua di diligenza da rapportare a tutte le circostanze del caso tenendo conto della conoscibilità, prevedibilità ed evitabilità dell’evento”.
Non vi è dubbio che l’ adito giudice, pur ravvisando un comportamento censurabile del Direttore Artistico, ha valutato favorevolmente nei confronti di quest’ultimo la circostanza per cui era intervenuto giudizio di idoneità promanante dal responsabile del settore e che, pertanto, la valenza negativa della condotta omissiva del Direttore Artistico non era da qualificarsi come grave e tale da giustificarne l’addebito erariale.
Giova comunque rilevare che l’ acquisizione di parere solitamente non ha efficacia escludente dalla responsabilità, ma soltanto attentatrice a maggior ragione se l’ apicale è munito delle necessarie competenze tecniche per poter valutare la fondatezza o meno del parere fornitogli.
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