O R D I N A N Z A
all’udienza del 18 ottobre 2006
nel procedimento di sorveglianza relativo a:
OPPOSIZIONE DEL DETENUTO AVVERSO ORDINANZA DEL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI ALESSANDRIA DD. 18.05.2006
Promosso dal detenuto O. E. A.
nato/a a XXX il XXX
ristretto/a presso la Casa Reclusione di XXX;
difeso da Avv.to come in atti;
VISTO il parere come da verbale________________ del P.G.;
VISTI gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato;
CONSIDERATE le risultanze delle documentazioni acquisite, delle investigazioni e degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale;
O S S E R V A
Premesso che il Magistrato di Sorveglianza di Alessandria, in data 18.05.2006, ha emesso provvedimento ai sensi dell’art. 15 Dlg. 286/1998;
– che avverso detto provvedimento il detenuto ha proposto impugnazione, nei termini di legge, ai sensi 680 c.p.p.;
– RILEVATO che il detenuto non ha provveduto a corredare il proprio atto di impugnazione con l’espressa indicazione dei motivi di doglianza, di tal che l’impugnazione stessa deve essere dichiarata inammissibile;
– CONSIDERATO infatti che il procedimento di applicazione dell’espulsione a titolo di misura di sicurezza di cui all’art. 15, Dlg, n. 286/1998, così come modificato dalla L. 189/2002, ha carattere giurisdizionale, così come stabilito da una consolidata giurisprudenza (Cass. I, 19.12.2003, n. 9235);
– RITENUTO che, di conseguenza, all’interno di un procedimento integralmente giurisdizionalizzato, devono essere applicate, in quanto compatibili, le norme del rito processuale penale;
– RITENUTO pertanto che, nella fase dell’opposizione avverso la decisione dell’organo monocratico, trovano applicazione le disposizioni sulle impugnazioni penali ed, in particolare, l’art. 581 c.p.p., che indica, tra gli elementi che devono essere contenuti nell’atto di impugnazione “i motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta” (art. 581, lett. c) c.p.p.);
– RITENUTO che l’art. 591 c.p.p. sanziona con l’inammissibilità l’atto di impugnazione quando non sono osservate le disposizioni, tra l’altro, dell’art. 581 c.p.p.;
– RITENUTO pertanto che l’opposizione del detenuto in epigrafe indicato deve essere dichiarata inammissibile;
P. Q. M.
VistIgli artt. 581, 591,666, 678, 680 c.p.p.;
DICHIARA INAMMISSIBILE L’APPELLO.
Torino, così deciso il 18 ottobre 2006
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