La sentenza che si annota riguarda una evenienza abbastanza frequente in materia di edilizia popolare e che si sintetizza come segue.
L’I.A.C.P. di Cosenza aveva realizzato tramite una ditta esterna una serie di alloggi popolari nel territorio comunale di Corigliano Calabro.
Per ritardi dovuti all’ente proprietario (I.A.C.P.) in merito al completamento (sospensione di lavori da parte della ditta per difficoltà finanziarie) ed al collaudo, e al Comune per quanto concerne le opere di urbanizzazione (rete fognaria, elettrica, ecc.), tali abitazioni poiché incustodite per lungo tempo venivano gravemente danneggiate da terzi ignoti.
Successivamente interveniva la Regione Calabria con proprio finanziamento al fine di procedere al relativo risanamento.
La Procura attrice ritenendo che la produzione della fattispecie dannosa vada ricondotta esclusivamente ai tecnici comunali, chiede la condanna di quest’ultimi per i danni cagionati all’Erario derivanti dalle spese di ripristino degli immobili e dal mancato introito dei canoni di locazione, che il Comune di Corigliano non ha potuto incamerare dal mese di agosto 1994, data di completamento dell’appalto al mese di ottobre 2002, data in cui gli alloggi sono stati consegnati agli aventi diritto.
Il Collegio dapprima esamina le eccezioni preliminari sollevate dai convenuti in merito alla intempestività dell’atto di citazione. Sul punto il collegio, conformandosi alla giurisprudenza delle Sezioni Riunite della Corte in tema di produzione di danno erariale a condotta plurisoggettiva, dichiara di non potere accogliere le tesi della difesa poichè in tali ipotesi il dies a quo per il deposito del libello attoreo decorre dalla data dell’ultima notificazione.
Per quanto riguarda, altresì, l’eccezione sollevata sempre dagli stessi convenuti della nullità della domanda per indeterminatezza e genericità delle pretese ivi contenute, considerato che l’atto di citazione nulla dice in ordine all’apporto causale e all’elemento soggettivo dei singoli convenuti in violazione dell’art. 1, comma 1 quater, della L. 20/94 che fissa il principio per il quale ciascuno risponde per la “parte che vi ha preso”, il Collegio ribadisce che nei giudizi di responsabilità amministrativa che vedono coinvolti una pluralità di convenuti, tutti accomunati dalla identica natura omissiva delle condotte colpose, spetta in ogni caso all’organo giudicante stabilire la quota del danno da porre a carico dei responsabili e ciò sulla base di criteri o parametri di determinazione come quello della durata del mandato elettivo o della direzione dell’ufficio.
Nel merito, comunque, i giudici calabresi ritengono non sussistente la responsabilità amministrativo-contabile a carico dei convenuti che hanno sollevato l’eccezione di intervenuta prescrizione.
Essi infatti ritenendo che le condotte colpose delineate da parte attrice sono di natura omissiva e configurerebbero un danno diretto per entrambi i profili evidenziati (spese di ripristino – mancata locazione) fanno risalire il momento iniziale della prescrizione alla data della scoperta del danno corrispondente a quella del primo verbale di accertamento dei danni dell’ufficio tecnico dello I.A.C.P., in ossequio ai principi di diritto comune e, in particolare, all’art. 2935 del c.c., secondo cui la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, salvo che ricorrano cause impeditive del suo esercizio e tra gli impedimenti al decorso prescrizionale è pacificamente compresa la non conoscibilità obiettiva del danno ingiusto nelle ipotesi di diritto al risarcimento da fatto illecito – art. 2947, I, c.c. (cfr. Sez. Centr. I d’Appello sent. n. 427/2003 e n. 109/2006).
Facendo applicazione di detti principi al caso di specie, per la determinazione del dies a quo il Collegio, diversamente dall’indirizzo dominante in dottrina (Pelino Santoro; Francaviglia) e giurisprudenza (ex plurimis Corte dei Conti SS.RR. n. 7/2000/QM), non attribuisce alcuna valenza al momento in cui l’amministrazione ha subito il materiale esborso di risorse finanziarie con il pagamento dei corrispettivi dovuti per i lavori di risanamento delle opere danneggiate (data dei mandati in favore dell’impresa appaltatrice), giacché ribadisce: “non è con il pagamento di detti fondi che l’evento dannoso configurato nell’odierno libello di responsabilità ha acquisito l’obiettiva conoscibilità necessaria per azionare il diritto al risarcimento, ma con la denuncia e la quantificazione effettuata il 6 giugno 1996 dei danneggiamenti subiti dalle strutture pubbliche, non potendo che essere quello il momento in cui ragionevolmente deve ritenersi esteriorizzato il danno risarcibile”.
Nel merito, con riferimento alle posizioni di coloro che non hanno eccepito l’intervenuta prescrizione, i giudici escludono la responsabilità per colpa grave in quanto l’impianto accusatorio, ancorché poderoso sotto il profilo quantitativo, si è rivelato fallace e inconcludente poiché le condotte degli organi comunali, pur censurabili sul piano della legittimità, non erano di per sé idonee alla realizzazione dei danni prospettati.
Non vi è dubbio infatti, alla stregua delle conclusioni a cui sono addivenuti i giudici, che la responsabilità erariale andava prioritariamente mossa nei confronti dei preposti dell’I.A.C.P. quale ente proprietario degli immobili in questione e in quanto tale obbligato alla custodia ed alla salvaguardia degli stessi.
Pertanto, nei confronti degli amministratori comunali non può che pronunciarsi sentenza di proscioglimento e conseguente liquidazione delle spese ed degli onorari come prescritto dall’articolo 10 bis, comma 10, del decreto legge 30 settembre 2005, numero 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, numero 248, che ha fornito interpretazione autentica dell’articolo 3, comma 2 bis, del decreto legge 23 ottobre 1996, numero 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, numero 639 e dell’articolo 18, comma 1, del decreto legge 25 marzo 1997, numero 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, numero 137, secondo cui in caso di “proscioglimento nel merito”, il giudice liquida l’ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa del prosciolto.
Segue la pronuncia.
* A cura dell’Ufficio Stampa
SEZIONE GIRISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
Presidente f.f.: R. Scerbo – Relatore: D. Guzzi
FATTO
Con atto di citazione depositato il 13 gennaio 2005, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, ha convenuto in giudizio i sigg.ri P.F., P.G., G. R., C.F., E. C., A.A., R.V., F.A., D.G., A.G., C.G., V.M., T.A. e B. S., per sentirli condannare al risarcimento del danno erariale subito dalla Regione Calabria e dall’Aterp di Cosenza per 1.117.272,06, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia.
Fa presente la Procura regionale che il 16 – 20 maggio 1989 si è tenuta presso lo I.A.C.P. di Cosenza una gara di appalto per l’aggiudicazione dei lavori di costruzione di n. 48 alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Corigliano Calabro.
Con deliberazione n. 59 del 30 maggio 1991, l’Amministrazione comunale ha chiesto che i corrispettivi dovuti per oneri di urbanizzazione, pari a Lire 73.866.825, anziché essere pagati, fossero tramutati in opere che lo stesso I.A.C.P. avrebbe dovuto realizzare a favore del complesso di edilizia popolare.
La realizzazione di dette opere di urbanizzazione primaria, così come quelle riguardanti l’appalto principale, furono aggiudicate dall’Istituto all’impresa ICOS che, però, nell’agosto del 1992 sospese i lavori.
Dopo formale diffida, l’impresa aggiudicataria portò a compimento l’appalto il 21 luglio 1994 e il relativo collaudo venne effettuato il 25 marzo 1995.
Secondo quanto evidenziato da parte attorea, l’insediamento abitativo popolare è stato realizzato fuori dal centro abitato e a una distanza superiore ad un chilometro e mezzo, per cui spettava al Comune la realizzazione delle strutture necessarie per consentire l’allaccio delle opere di urbanizzazione primaria alla rete idrica, fognaria e a quella elettrica.
Di ciò il Comune di Corigliano era certo a conoscenza, visto che già con la deliberazione della Giunta n. 102 dell’8 febbraio 1986, oltre a localizzare il sito su cui realizzare gli alloggi, aveva anche assunto l’onere di portare a compimento l’urbanizzazione esterna.
Nonostante tale impegno, peraltro ribadito nell’art. 7 della convenzione approvata con la delibera di giuntale n. 59 del 30 maggio 1991, soltanto il 5 giugno 1995 l’Amministrazione comunale adottò le delibere n. 41 e n. 42 per l’approvazione del progetto e del relativo piano finanziario dei lavori di realizzazione delle rete idrica e fognaria, lavori aggiudicati il 18 gennaio 1996.
Occorreva però anche garantire l’allacciamento alla rete elettrica, costituendo anch’esso un onere a carico del Comune, ma solo nel periodo compreso tra il 23 febbraio 1996 e il 19 maggio 1997 ci si adoperò in tal fine.
A dire della Procura regionale, fu infatti con la delibera di Giunta n. 436 del 16 maggio 1996 che l’Amministrazione assunse l’impegno di spesa per Lire 40.583.760 necessario a dotare le strutture di energia elettrica, e sempre solo durante il suddetto periodo il Comune chiese formalmente all’Ente Strade il rilascio delle autorizzazioni occorrenti alla posa delle condutture idriche e fognarie.
Tale ritardo, però, nonostante i ripetuti solleciti rivolti dal Direttore Generale dello I.A.C.P., della Prefettura di Cosenza e dell’Assessorato regionale ai Lavori Pubblici affinchè venissero attuate tutte le iniziative occorrenti alla custodia degli alloggi non ancora utilizzati e già in stato di abbandono.
Infatti, nel maggio 1996, i tecnici dell’Istituto Case Popolari ebbero a verificare lo stato di grave deterioramento degli alloggi dovuto ad atti di vandalismo e quantificarono già a quella data un danno di 500 – 600 milioni di vecchie lire, tanto che nel novembre del 1998, il Commissario straordinario dell’A.T.E.R.P. di Cosenza approvò un progetto di risanamento per complessive Lire 1.056.000.000, spesa che poi trovò definitiva determinazione in complessive Lire 2.956.000.000, tanto quanto all’uopo stanziato dalla Regione Calabria con la delibera di Giunta n. 3157 del 15 maggio 1999.
I lavori di ristrutturazione vennero così aggiudicati e consegnati il 26 settembre 2001 e furono ultimati il 20 settembre 2002.
Il finanziamento regionale impiegato ai fini del risanamento è stato pari ad euro 751.961,25 e tale importo costituirebbe il danno erariale, cui va aggiunto quello derivante dal mancato introito dei canoni di locazione, che il Comune di Corigliano non ha potuto incamerare dal mese di agosto 1994 al mese di ottobre 2002, data in cui gli alloggi sono stati consegnati agli aventi diritto.
Da qui l’addebito di responsabilità amministrativa nei confronti degli amministratori, dei funzionari comunali e dei segretari generali che si sono succeduti alla guida del Comune di Corigliano Calabro.
Si sono costituiti i convenuti con il ministero dei legali indicati in epigrafe.
L’avv. A. Murmura ha preliminarmente eccepito il vizio di nullità dell’atto di citazione per il mancato rispetto del termine di sessanta giorni che deve intercorrere tra la data della sua notifica e quella fissata per la trattazione della causa, a nulla rilevando il fatto che in esito all’udienza del 5 luglio 2005 la Sezione abbia stabilito un nuovo termine per la rinnovazione della citazione, stabilendo all’uopo una nuova udienza di discussione.
Altra causa di nullità insanabile dell’atto introduttivo del giudizio sarebbe costituita, secondo il legale, dal mancato rispetto del termine di 120 giorni entro cui deve essere depositata la citazione rispetto alla data in cui è stato notificato l’invito a dedurre, giacchè nel caso di specie sono decorsi oltre 120 giorni.
Sotto altro profilo, l’avv. Murmura ha eccepito l’inammissibilità della citazione in quanto essa non specifica la quota di danno che deve essere imputata al proprio assistito, il chè si presenta in aperto contrasto con il principio della cosiddetta parziarietà dell’azione di responsabilità amministrativa.
Nel merito, oltre a richiamare quanto esposto dallo stesso convenuto V. sia durante la fase dell’invito a dedurre, sia durante quella contenziosa, e cioè la correttezza del comportamento tenuto in servizio, la mancanza di colpevolezza e l’assenza del nesso di causalità, il legale ha evidenziato che nel caso di specie non si può configurare la colpa grave del proprio assistito, il quale peraltro è da ritenersi estraneo ai fatti per via del lungo periodo di aspettativa in cui si è venuto a trovare a causa dei mandati di assessore provinciale, febbraio 1986 – gennaio 1994, con riassunzione delle funzioni l’1 febbraio 2001.
Per i convenuti A. e Fino, l’avv. E.F.Filardi ha innanzitutto evidenziato, quanto al primo, che avendo ricoperto la carica di assessore ai lavori pubblici dal 27 giugno 1995 all’1 dicembre 1997, questi non può essere ritenuto responsabile in ordine ai fatti contestati. A questo proposito il difensore fornisce una propria ricostruzione dettagliata secondo l’ordine cronologico di accadimento, per evidenziare che fino alla data del 22 aprile 1996, l’appaltatore non aveva ancora consegnato allo I.A.C.P. gli alloggi popolari e conseguentemente per mettere in risalto come non si possa configurare la responsabilità per danni da mancata custodia nei confronti degli amministratori comunali in relazione a strutture di cui il comune non aveva la proprietà, danni che addirittura si erano verificati prima del collaudo avvenuto appunto il 22 aprile 1996, com’è peraltro dimostrato da una nota del dirigente dello IACP di Cosenza del 18 aprile 1996.
Del resto, nè lo IACP nè la Prefettura avevano mai sollecitato il Comune ad adottare misure di salvaguardia e custodia degli alloggi, avendo al più l’amministrazione comunale l’obbligo di collaborare con l’ente proprietario per il tempestivo perfezionamento delle procedure di assegnazione agli aventi diritto degli alloggi popolari.
Per ciò che riguarda il convenuto Fino, l’avv. Filardi, oltre ad insistere sulla mancanza del nesso di causalità tra il danno da mancata custodia e la condotta in quanto il proprio assistito ha ricoperto la carica di assessore all’urbanistica dal 2 dicembre 1997 al 31 gennaio 2001, ha anche eccepito l’inammissibilità dell’atto di citazione per indeterminatezza dovuta all’assenza di una contestazione di addebito chiara, circostanziata e precisa ai fini di un compiuto esercizio del diritto di difesa.
Quanto, invece, alla parte del danno erariale riconducibile al mancato introito dei canoni di locazione dall’agosto 1994 all’ottobre 2002, il legale ha evidenziato come la condotta del Fino sia stata priva di alcuna rilevanza causale, tenuto conto che l’arco temporale che va dal dicembre 1997 al 31 gennaio 2001 (fine del suo mandato di assessore) coincide con il periodo impiegato per il perfezionamento delle procedure di locazione degli appartamenti.
Per il convenuto T., vice segretario comunale all’epoca dei fatti, gli avv.ti N. Prinzo e M. Del Gaudio, hanno innanzi tutto contestato la tesi di parte attorea secondo la quale la figura del vice possa essere equiparata a quella del segretario generale comunale.
Al riguardo, hanno tenuto a sottolineare la diversità tra le due figure per via del differente status e del conseguente ordinamento giuridico che ne disciplinava le funzioni, diversità espressa anche da un sostanziale rapporto di dipendenza esistente tra il segretario comunale e il suo vice, il quale, eccettuati i casi di assenza o di impedimento, in presenza del segretario titolare non poteva certo surrogarsi a questo nell’esercizio delle sue esclusive funzioni.
Stando così le cose non si comprende come la Procura regionale possa aver configurato la responsabilità del T., visto che le funzioni di segretario generale del Comune di Corigliano Calabro vennero ininterrottamente svolte dai segretari di ruolo V.M. e B.S.. Oltre a tali notazioni difensive, i legali hanno evidenziato che se l’accusa mossa ai segretari comunali è quella di avere omesso di dar corso ai necessari provvedimenti una volta che i sindaci in carica avevano smistato loro le note di sollecito di volta in volta inviate dallo IACP, dalla Prefettura e dall’Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Calabria, si deve del pari osservare che su tali note mai compare il nome del vice segretario T., per cui se ne deve dedurre che quest’ultimo nulla ha saputo dei procedimenti instaurati o da instaurare per la urbanizzazione degli alloggi di edilizia popolare a suo tempo edificati, nè sul punto risponde a verità quanto sostenuto nell’atto di citazione secondo cui, non essendo il Comune di Corigliano un ente di grandi dimensioni, l’ufficio di segreteria non poteva non essere a conoscenza delle omissioni in corso.
A questo riguardo, dopo aver messo in risalto che il convenuto non era titolare di alcuna competenza in ordine alla indizione di gare di appalto per l’aggiudicazione dei lavori di urbanizzazione degli alloggi, non era provvisto del potere di impegnare contrattualmente l’ente, era privo del potere di assumere impegni di spesa e anche di quello di impartire ordini di vigilanza e custodia ai dipendenti dell’ufficio della polizia municipale, nè aveva la potestà di porre in essere atti di impulso nei confronti degli organi politici, i legali hanno evidenziato che il Comune, con ben 580 dipendenti distribuiti in ben 4 dipartimenti, è quello che nella provincia di Cosenza conta il maggior numero di abitanti dopo il capoluogo, per cui, stando così le cose, ben può darsi che il vice segretario nulla potesse sapere nemmeno indirettamente della questione relativa alle case popolari.
In concreto, secondo i difensori, la figura del vice segretario può essere accomunata sotto il profilo in esame a quella del vicesindaco, ma se quest’ultimo è stato dal requirente prosciolto, non si comprende perchè altrettanto non sia avvenuto per il T..
Tutto ciò posto in ordine al nesso di causalità, i difensori hanno anche escluso che nei confronti del proprio assistito si possa configurare l’elemento soggettivo della colpa grave e se ciò nonostante egli è stato chiamato in causa, lo si deve evidentemente all’imputazione di una sorta di inammissibile responsabilità oggettiva in ogni caso inconfigurabile se solo si fossero debitamente esaminate le circostanze concrete e fattuali riguardanti la posizione del convenuto.
Nell’interesse del convenuto B., l’avv. N. Viteriti ha eccepito la violazione dell’art. 163 bis del c.p.c. per inosservanza da parte della Procura regionale del termine minimo a comparire e per l’indeterminatezza dei fatti posti a base della domanda con conseguente mancata partizione del danno in relazione all’apporto causale dei singoli convenuti; ancora, ha dedotto l’assenza di ogni responsabilità in capo agli amministratori e al personale comunale per inosservanza degli obblighi di custodia delle case popolari.
Al riguardo ha precisato che i danni alle strutture si erano già verificati nel periodo compreso tra il 25 marzo 1995 e il 4 aprile 1996, risultando essere del tutto irrilevante il ritardo per l’assegnazione dei lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.
Quanto ai ritardi connessi alla progettazione ed al finanziamento della ristrutturazione degli alloggi, il legale ha osservato che lo I.A.C.P. disponeva di un quadro di interventi sin dai primi mesi successivi all’aprile del 1996, ma il relativo progetto è stato approntato solo il 30 novembre 1998, mentre il finanziamento avrebbe dovuto essere acquisito entro il termine di 180 giorni decorrenti dall’entrata in vigore del decreto legge n. 67 del 25 marzo 1997 e quindi entro il 23 settembre 1997.
Termine che non è stato osservato agli amministratori dello I.A.C.P. e non certo da quelli del comune di Corigliano Calabro, per cui i primi dovrebbero oggi rispondere del danno dovuto alla differenza tra la spesa inizialmente preventivata di 500/600 milioni e quella che invece è stata in concreto sostenuta per l’esecuzione delle opere di risanamento, in effetti superiore a Lire 1.456.000.000.
Per quanto concerne il danno da mancato introito dei canoni di locazione, anche rispetto a tale pretesa il legale ha sostenuto la mancanza di responsabilità del dott. B..
Tale danno è dovuto all’impossibilità di assegnare gli alloggi a causa della loro inagibilità e tale stato di cose non è certo imputabile agli amministratori e ai funzionari comunali, essendo evidente che nessuna assegnazione poteva essere effettuata prima della ristrutturazione e nessun canone di locazione sarebbe stato possibile riscuotere prima che fosse rilasciata la licenza di abitabilità, presupposto ineludibile per la legittimità di un contratto di locazione.
Rispetto a tali procedimenti, non è certo possibile configurare alcuna forma di responsabilità del dott. B. che, in quanto segretario comunale e tenuto conto delle proprie competenze in base alla vigente legislazione, non aveva alcun obbligo di servizio da osservare per il perfezionamento dei relativi procedimenti.
Il legale ha infine eccepito la prescrizione dell’azione risarcitoria che si sarebbe compiuta nell’aprile del 2001 riguardo al danno relativo al contributo regionale e nel giugno 2002 per ciò che attiene al danno da mancata riscossione dei canoni di locazione, nonchè l’inammissibilità dell’atto di citazione per inosservanza del termine di 120 giorni entro cui procedere al deposito dell’atto di citazione, termine previsto dal comma 3 bis dell’art. 1 della legge 639/1996 e non rispettato dalla Procura regionale, considerato che detto termine decorreva dal 6 agosto 2004 mentre l’atto di citazione è del 12 gennaio 2005.
L’avv. L. D’Ippolito, costituitosi nell’interesse del convenuto C.G., ha dedotto che il proprio assistito è divenuto assessore delegato ai lavori pubblici solo all’inizio del 1998, ma per come riconosciuto dalla stessa Procura regionale, in epoca successiva al 1997 l’amministrazione si è attivata per l’esecuzione e per il completamento delle opere di urbanizzazione primaria, per cui si deve convenire che nessun omissione si può riconoscere nella condotta del C., la cui condotta è stata sicuramente di impulso per l’avvio del procedimento in questione.
Ancora, nessuna responsabilità può gravare sul convenuto per i danni da mancata custodia, atteso che gli stessi si erano già verificati prima di aprile-maggio 1996 e quindi prima che egli assumesse il proprio mandato.
L’avv. Raffaele Mirigliani, a difesa del sig. G. G. si e’ costituito il 22 febbraio 2006, ha innanzi tutto eccepito che l’avviso notificato il 20 gennaio 1996 con cui la segreteria della sezione informava che l’udienza fissata per il giorno 21 marzo 2006 è stata rinviata all’udienza del 16 marzo 2006 era evidentemente erroneo e manifestamente irrituale.
Dal confronto tra le date, non emerge un rinvio ma una anticipazione della data del dibattimento e ciò può avvenire non con decreto presidenziale ma con un biglietto di segreteria, senza contare poi la violazione dei diritti della difesa per l’instaurazione di un non regolare contraddittorio, atteso l’affidamento derivante da un precedente decreto.
Il legale ha anche eccepito la nullità della domanda per indeterminatezza e genericità delle pretese ivi contenute, considerato che l’atto di citazione nulla dice in ordine all’apporto causale e all’elemento soggettivo dei singoli convenuti, che in quanto chiamati a rispondere cumulativamente di un danno erariale sono costretti a fronteggiare un’azione di responsabilità che il difensore definisce di massa.
A ciò aggiungasi che l’azione risarcitoria risulta abbondantemente prescritta, visto che il danno è insorto il 4 aprile 1996 con la sua piena conoscibilità e conseguentemente il quinquennio di legge per la prescrizione dell’azione di responsabilità si è inevitabilmente compiuto il 4 aprile 2001.
Ad analoga conclusione si deve pervenire per il danno relativo al mancato introito dei canoni di locazione, in quanto pur facendo decorrere il dies a quo dal 27 giugno 1997, data del completamento delle opere per rendere abitabili gli alloggi, la prescrizione si è anche in questo caso compiuta.
Nel merito, l’avv. Mirigliani ha evidenziato come non rileva nè il nesso di causalità nè l’elemento soggettivo della colpa grave in relazione al danno quantificato da parte attrice.
Ciò in quanto i danneggiamenti scoperti il 4 aprile 1996 a carico degli alloggi, che pure erano stati collaudati il 23 maggio 1995 senza che nulla fosse riscontrato, non possono essere eziologicamente ricondotti agli amministratori comunali, ma semmai a quelli dello IACP, ossia a quei soggetti che avevano l’obbligo giuridico di garantirne la custodia
A questa stregua è altresì irrilevante l’incidenza causale della ritardata esecuzione delle opere di urbanizzazione, nonchè quella relativa all’assegnazione degli alloggi che in effetti non potevano essere locati prima della loro ristrutturazione e del conseguente rilascio della licenza di abitabilità.
In siffatto contesto si deve invece oggettivamente rilevare la fattiva condotta dell’amministrazione comunale durante il periodo in cui il convenuto G. è stato sindaco, avendo egli dato impulso e rapida esecuzione ai procedimenti amministrativi preordinati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.
Ciò è dimostrato dal fatto che già il 28 marzo 1994, il convenuto ha chiesto all’A.N.A.S. il nulla osta per le opere di scavo sulla S.S. 106, opere necessarie per la posa delle condutture idriche, autorizzazione che però veniva rilasciata solo il 28 giugno 1996, a dimostrazione di come sia del tutto infondata la contestazione di parte attorea secondo la quale lo scambio di corrispondenza tra il comune di Corigliano e l’ANAS di Catanzaro ha avuto inizio nel giugno 1996.
L’avv. Fortunato Francesco Mirigliani si è costituito a difesa del convenuto Giovanni D., nell’interesse del quale ha proposto, sia in termini pregiudiziali che nel merito, le stesse argomentazioni mosse dall’avv. Raffaele Mirigliani a difesa del convenuto G..
L’avv. Osvaldo Romanelli, dopo aver premesso che il proprio assistito, sig. V. R., ha svolto le funzioni di assessore ai lavori pubblici e all’urbanistica per un solo anno, dal dicembre 1993 al gennaio 1995 e da quest’ultima data il solo incarico di assessore all’urbanistica fino al 1997, ha posto in risalto che proprio durante il mandato del R. la vicenda amministrativa ha avuto una svolta positiva. Infatti, già tre mesi dopo il suo insediamento, con una formale richiesta in data 23 marzo 1994, il convenuto ha chiesto all’ANAS l’autorizzazione per lo scavo lungo il sedime stradale del tracciato occorrente per la posa della rete idrica, i cui lavori venivano in effetti completati il 21 luglio 1995, dopo solo un anno e mezzo dall’insediamento del R..
A ciò faceva seguito la delibera di indizione del bando per l’assegnazione degli alloggi.
Deve quindi convenirsi sull’efficacia dell’azione di impulso svolta dall’assessore R. per la tempestiva conclusione dei lavori di realizzazione degli alloggi e conseguentemente nessuna censura di negligenza o imperizia può muoversi a suo carico, atteso peraltro che non risponde al vero quanto affermato dalla Procura regionale e cioè che dal 30 maggio 1991 al 5 giugno 1995, quando vennero adottate le delibere consiliari n° 41 e n° 42, rispettivamente di approvazione del piano finanziario e del progetto delle opere di urbanizzazione, nulla è stato fatto.
Infatti, oltre agli atti già evidenziati, il R. si è reso promotore di altre utili iniziative, come la richiesta fatta il 21 giugno 1995 all’ANAS per la posa della rete idrica e fognante, come le delibere n° 1242 del 3 novembre 1995 di indizione della licitazione privata per l’assegnazione delle opere di urbanizzazione, n° 436 del 16 maggio 1996 per l’assunzione dell’impegno di spesa occorrente agli allacciamenti alla rete elettrica e n° 953 del 9 ottobre 1997 di approvazione dello stato finale dei lavori di urbanizzazione, atti e iniziative la cui utilità è stata peraltro riconosciuta dalla stessa Procura regionale, che ha però considerato il R. responsabile per l’omessa custodia, una custodia che oltre a non poter ricadere nella competenza dell’assessore, avrebbe in ogni caso comportato spese tali da scoraggiare ogni tipo di investimento.
L’avv. G.B.Policastri, costituitosi il 28 settembre 2006 con il deposito di tre distinte memorie in favore dei convenuti P., A.A. ed E., ha sollevato per i primi due l’eccezione di decadenza dell’atto di citazione in quanto non sarebbe stato rispettato da parte attrice il termine di 120 giorni previsto dall’art. 5 della legge 14 gennaio 1994, n. 19 per il deposito dell’atto di citazione.
Per tutti e tre gli assistiti, l’avv. Policatri ha eccepito la prescrizione quinquennale a carico dell’azione risarcitoria, nonchè l’inammissibilità della domanda attrice, in quanto non pone i convenuti in condizione di poter espletare una compiuta difesa.
Al riguardo il legale ha evidenziato che la Procura regionale avrebbe dovuto determinare la quota di danno a carico di ogni convenuto, così delimitando i contorni della responsabilità di ciascun citato. Ciò non sarebbe avvenuto e conseguentemente, data l’oggettiva genericità della citazione, la stessa non può che essere dichiarata inammissibile.
Nel merito, il difensore ha evidenziato come a fronte delle due distinte poste di danno contestate dalla Procura regionale, una riferita alle spese per il risanamento delle opere abbandonate e l’altra riguardante il mancato introito dei canoni di locazione dal luglio 1994 all’ottobre 2002, nessuna contestazione può essere mossa a carico dei convenuti, giacchè, in relazione alla prima ipotesi di danno erariale, la causa principale è da ricercare nei ritardi riconducibili alle difficoltà finanziarie della ditta appaltatrice, difficoltà che hanno comportato la sospensione dei lavori e la loro ripresa quando ormai i convenuti erano cessati dalle rispettive cariche di sindaco, il P., e di assessore, i sigg.ri A.A. ed E.; mentre riguardo alla seconda fattispecie di danno, il legale ha evidenziato l’infondatezza e l’erroneità dell’accusa nella parte in cui ritiene che i canoni avrebbero potuto essere incassati già del 1994, senza cioè tenere conto che gli alloggi di edilizia popolare, una volta ultimati, per poter essere assegnati avrebbero dovuto essere innanzi tutto collaudati per poi essere oggetto di un complesso procedimento di approvazione delle graduatorie di merito per la selezione degli aventi diritto, procedimento che ha visto la conclusione con l’approvazione della relativa graduatoria solo nel 2001 e precisamente l’1 febbraio di quell’anno.
In difesa del convenuto P.F., l’avv. N. Candiano ha eccepito in rito: l’inammissibilità dell’atto di citazione per “mutatio libelli” dovuta al fatto che nell’invito a dedurre la contestazione mossa da parte attorea fa riferimento al periodo 8 febbraio 1986 – 12 gennaio 1990, mentre nell’atto di citazione l’addebito viene collocato tra il 4 agosto 1990 e il 7 dicembre 1991; la nullità dell’atto di citazione per mancata determinazione dell’apporto causale di ciascun convenuto, essendo tutti i soggetti citati accomunati dalla medesima contestazione omissiva. Nel merito, oltre a sollevare l’eccezione di prescrizione dell’azione risarcitoria sia che si faccia risalire la condotta al 1986, sia che la si collochi in una data successiva compresa tra il 1990 e il 1991, il legale ha evidenziato che il proprio assistito non ha partecipato nella qualità di sindaco del Comune di Corigliano Calabro alla seduta di Giunta nel corso della quale è stata adottata la deliberazione n. 102/1986, atto da cui sarebbe originata la condotta dannosa, per cui se ne deve dedurre che l’interessato nessun apporto causale ha dato al verificarsi del pregiudizio erariale e se a ciò si aggiunge la considerazione che trattavasi di una delibera di mera programmazione finanziaria, si comprende come nessuna conseguenza dannosa possa in ogni caso essere ricondotta a detto provvedimento. Di contro, la fonte di obbligazioni a carico del Comune riguardo alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, deve essere individuata nella delibera n° 59 del 30 maggio 1991 con la quale il Consiglio comunale ha approvato lo schema di convenzione relativo alla costruzione degli alloggi di edilizia popolare. E’ la convenzione, secondo il legale, che assume la veste di unica, vera fonte di obbligazioni tra il Comune e lo I.A.C.P., sicchè non avendo il convenuto ricoperto alcuna carica presso il Comune dal 1991 in poi, se ne deve dedurre che nessuna condotta omissiva può essere allo stesso imputata. Con riferimento alla quantificazione del danno, oltre a quanto evidenziato in rito, il legale ha anche sostenuto che non si comprende come possa configurarsi la responsabilità degli amministratori per il danno da omessa custodia delle strutture, quando è la stessa Procura regionale che a pagina 28 del proprio atto di citazione sostiene che se l’A.T.E.R.P. avesse predisposto un idoneo servizio di custodia degli edifici, le relative spese sarebbero state poste a carico del Comune. Conseguentemente, pur ammettendo che l’ente locale fosse tenuto a sobbarcarsi gli oneri della custodia, il danno dovrebbe essere ridotto al valore di tali spese, il cui importo, però, non risulta quantificato con l’atto di citazione.
Nel corso dell’odierno dibattimento sono intervenuti nell’ordine indicato in epigrafe i legali delle parti a giudizio.
I difensori, nel riportarsi alle argomentazioni svolte con i rispettivi atti di costituzione, ne hanno ribadito le eccezioni in rito e le tesi difensive attinenti al merito, concludendo tutti con la richiesta di una pronuncia di proscioglimento in favore dei propri assistiti.
Il rappresentante del Pubblico Ministero ha invece respinto tutte le eccezioni difensive e nel merito ha ribadito il fondamento giuridico dell’accusa erariale, insistendo perchè sia riconosciuta la responsabilità amministrativa di tutti i convenuti nei termini indicati nell’atto di citazione.
Dopo una breve replica dell’avv. R. Mirigliani e dell’avv. L. Viteriti, la causa viene ritenuta per la decisione.
Considerato in
D I R I T T O
I. Il Collegio deve innanzi tutto occuparsi delle diverse questioni pregiudiziali, processuali e di merito, sollevate dai difensori dei convenuti.
I.1 Infondata risulta l’eccezione di inammissibilita’ della vocatio in ius per l’asserita inosservanza del termine di 120 giorni previsto dall’art. 5 del d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19.
Com’è noto, nei limiti del suddetto termine decorrente dalla scadenza di quello assegnato per la presentazione delle controdeduzioni difensive, la Procura regionale è tenuta a depositare l’atto di citazione.
Si tratta di un termine che per univoca giurisprudenza, ha natura processuale ed è quindi soggetto alla sospensione feriale di cui alla legge 7 ottobre 1969, n° 742 (ex plurimis Sez. III d’Appello n° 79 del 10 aprile 2001) e, quando per una pluralità di soggetti presunti responsabili di un danno erariale venga emesso (come nel caso di specie) un contestuale invito a dedurre, il termine per il decorre dalla data dell’ultima notifica dell’invito stesso (Sezione Riunite sent. n° 1/2005/QM del 25 marzo 2005).
Ciò precisato e tenuto conto che in relazione all’odierno giudizio il termine assegnato per controdedurre era di trenta giorni, il Collegio, nel rilevare che la notifica degli inviti a dedurre è avvenuta nei confronti degli odierni convenuti tra il 7 luglio 2004 e il 25 settembre 2004, non può che concludere per la tempestività del deposito dell’atto di citazione.
I.2 Non meno priva di fondamento è l’eccezione sollevata dall’avv.ti R. Mirigliani e F.F. Mirigliani (le loro comparse, come già evidenziato in narrativa, sono letteralmente identiche sebbene riferite a diversi convenuti) riguardo l’inammissibilità dell’atto di citazione per inosservanza del termine di 60 giorni tra l’avviso di fissazione e l’udienza di trattazione.
La questione è da ricondurre al fatto che l’udienza di discussione ha subito un’anticipazione rispetto alla data originariamente fissato e da ciò il legale ha tratto spunto per obiettare l’inosservanza del termine previsto dall’art. 163 bis del c.p.c.
A questo proposito, preso atto della non chiarissima proposizione letterale della questione – il legale ha sostenuto che l’anticipazione può essere disposta con biglietto di cancelleria, mentre evidentemente intendeva affermare che può essere determinata dal Presidente della Sezione con proprio provvedimento – e considerato che, in effetti, la decisione di anticipare la data del dibattimento è contenuta in una nota del cancelliere, il problema è di vedere se vi sia stato il rispetto del termine previsto dall’ultimo comma dell’art. 163 bis del c.p.c. e inoltre di accertare quale conseguenza eventualmente inficiante possa derivare sul processo dalla circostanza che a procedere formalmente all’anticipazione pare sia stato il cancelliere e non il Presidente con un proprio decreto, secondo quanto invece previsto dal citato art. 163 bis del c.p.c. e dall’art. 70 delle disposizioni di attuazione del codice di rito.
Riguardo alla prima questione, ad avviso del Collegio l’eccezione è vana in quanto, ritenendo logicamente ininfluente l’errore materiale consistito nell’aver usato nel biglietto di cancelleria il participio “rinviata” anzichè “anticipata”, va invece evidenziato che al sig. G. la comunicazione è stata notificata il 23 gennaio 2006, dunque ben prima del termine di cinque giorni previsto dall’art. 163 bis visto che l’udienza era stata fissata al 16 marzo 2006.
Ma anche con riferimento all’altro profilo l’eccezione deve dirsi infondata, in quanto il termine di anticipazione dell’udienza è stato fissato dal Presidente con decreto del 10 gennaio 2006 e se anche l’art. 70 delle disposizioni di att. del c.p.c. prevede che alla parte deve essere comunicato il decreto stesso, va da sè che il biglietto di cancelleria che ne ripeta il contenuto è da considerarsi assolutamente equipollente, atteso che nella comunicazione si dice che l’udienza “e’ stata rinviata”, intendendo con ciò fare riferimento ad una decisone che non poteva essere adottata se non dal Presidente della Sezione.
Il fatto, poi, che l’atto di citazione originario sia stato corretto proprio con riferimento al G., il cui nome originariamente individuato era l’errato Roberto anzichè Giuseppe, deve essere considerato privo di qualsiasi effetto sulla regolarità del contraddittorio, atteso che la citazione corretta è stata depositata il 21 giugno 2005 e a seguito di ciò è stata rinnovata la notifica nei confronti della parte.
I.3 Quanto alla questione relativa alla inammissibilità della citazione per omessa indicazione della quota di danno che deve gravare su ciascun convenuto, il Collegio è dell’avviso che anch’essa non meriti accoglimento.
I difensori interessati in sostanza evidenziano che la mancata ripartizione del danno tra i diversi soggetti convenuti sia la conseguenza di una omessa valutazione delle differenti condotte fonte del pregiudizio erariale, valutazione che la Procura regionale aveva il dovere di compiere onde accertare l’apporto causale che in concreto sarebbe da ricondurre a ciascun amministratore. Detta omissione avrebbe comportato la violazione della disposizione di cui all’art. 1, comma 1 quater, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, norma che fissando il principio per il quale ciascuno risponde per la “parte che vi ha preso” e innovando rispetto alla precedente disciplina per la quale la responsabilità erariale aveva natura solidale, ha sancito la natura parziaria dell’obbligazione risarcitoria da porre a carico di più soggetti tutti causa del medesimo evento di danno.
Al riguardo va detto che, a fronte del danno complessivamente quantificato in euro 1.117.272,06, il Requirente ha invece indicato la parte che deve gravare su ciascun convenuto e lo ha fatto affermando che la “quota…….deve essere determinata tenendo conto della durata in carica dei sindaci, degli assessori ai lavori pubblici e dei responsabili dell’ufficio tecnico”.
Del resto va sin d’ora evidenziato che nei giudizi di responsabilità amministrativa che vedono coinvolti una pluralità di convenuti, tutti accomunati dalla identica natura omissiva delle condotte colpose, spetta in ogni caso al giudice di stabilire la quota del danno da porre a carico dei responsabili e ciò va fatto sulla base di criteri o parametri di determinazione che, come quello della durata del mandato elettivo o della direzione dell’ufficio, trovano ragion d’essere proprio nella identità dei comportamenti censurati.
I.4 L’altra questione pregiudiziale, questa volta di merito, riguarda la prescrizione dell’azione risarcitoria, eccezione sollevata a favore dei rispettivi assistiti dagli avv.ti N. Viteriti, R. Mirigliani, F.F. Mirigliani, G.B. Policastri, N. Candiano e A. Prestia, quest’ultima limitatamente al danno relativo alle spese per il risanamento delle strutture abitative.
Per poter correttamente inquadrare la portata dell’eccezione occorre preliminarmente ricordare che il danno oggetto della pretesa risarcitoria erariale si compone di due distinte poste, una riferentesi al pregiudizio subito dalla Regione Calabria in relazione al contributo concesso per il finanziamento dei lavori di recupero degli alloggi popolari danneggiati a seguito di atti vandalici; l’altra riguardante il mancato introito dei canoni di locazione da parte dell’ATERP in seguito al ritardo con cui gli appartamenti sono stati assegnati agli aventi diritto, ritardo dovuto alla necessità di ristrutturare gli immobili, il tutto riconducibile all’inerzia degli amministratori e dei funzionari comunali rispetto all’obbligo di dar corso ai lavori di collegamento delle strutture ERP alle condotte idrica, fognaria ed elettrica.
Ciò precisato, giova osservare che in tema di prescrizione dell’azione di responsabilità amministrativa, le Sezioni Riunite di questa Corte hanno affermato il principio secondo cui il Procuratore regionale deve porre a base dell’azione risarcitoria un danno economicamente valutabile, ritenendo tale una perdita di risorse finanziarie con conseguente depauperamento del patrimonio erariale (sent. n° 7/Q.M. del 24 maggio 2000).
Affermato detto principio, le Sezioni Riunite si sono altresì impegnate, in relazione alle diverse ipotesi di danno, ad individuare in concreto il momento in cui può dirsi perfezionato l’evento dannoso e così, per il danno diretto, la stessa sentenza n. 7/Q.M./2002 ha stabilito che il fatto dannoso da cui far decorrere il termine prescrizionale si perfeziona con il pagamento sine utilitas effettuato dall’amministrazione, essendo quello il momento in cui la perdita patrimoniale diviene certa e attuale; nell’ipotesi di danno indiretto (ad esempio quello derivante da sentenza passata in giudicato), con la sentenza n. 3/2003/Q.M. del 30 ottobre 2002 – 15 gennaio 2003, le SS.RR. hanno invece affermato che il termine iniziale della prescrizione deve farsi coincidere proprio con il passaggio in giudicato della pronuncia giudiziale, poichè è da allora che il debito diviene certo, liquido, esigibile e dunque risarcibile da parte di colui che lo ha provocato contravvenendo ai propri doveri di servizio.
Nel caso oggetto del presente giudizio, atteso che le condotte colpose delineate da parte attrice sono di natura omissiva e configurerebbero un danno diretto per entrambi i profili evidenziati, il problema è quello di individuare il momento in cui le poste di danno si intendono realizzate rispettivamente a carico della Regione Calabria e dell’ATERP di Cosenza.
I.4.1 A questo proposito e con riferimento al danno derivante dalla spesa sostenuta per il risanamento delle strutture abitative incustodite, euro 751.961,25, ad avviso del Collegio l’azione risarcitoria deve ritenersi senz’altro prescritta.
Dalla documentazione in atti e secondo quanto evidenziato in narrativa, risulta che i lavori di costruzione degli alloggi popolari sono stati collaudati il 23 marzo 1995 e il 6 giugno 1996 il Direttore generale dell’allora Istituto Autonomo per le Case Popolari ha denunciato la scoperta dei danni riportarti dalle strutture incustodite, quantificandone anche l’ammontare in Lire 500/600 milioni.
Ora, se è vero come è vero che nell’atto di collaudo nessun riferimento si fa ai danneggiamenti (diversamente non si vede come il collaudatore avrebbe potuto dichiarare regolare l’opera), non si può che convenire sul fatto che gli atti vandalici sono stati consumati nel periodo intermedio compreso tra la data del collaudo e quella del 6 giugno 1996.
E così opinando non si può che far risalire il momento iniziale della prescrizione alla data della scoperta del danno e della sua prima determinazione, peraltro operata proprio dall’ufficio tecnico dell’ente che in quel momento doveva ritenersi logicamente il danneggiato e cioè lo IACP.
Sul punto il Collegio non ha dubbi, ove si consideri che ai fini della decorrenza del termine di prescrizione previsto dall’art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, occorre avere necessariamente riguardo ai principi di diritto comune e in particolare all’art. 2935 del c.c., secondo cui la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, salvo che ricorrano cause impeditive del suo esercizio e tra gli impedimenti al decorso prescrizionale è pacificamente compresa la non conoscibilità obiettiva del danno ingiusto nelle ipotesi di diritto al risarcimento da fatto illecito – art. 2947, I, c.c. (cfr. Sez. Centr. I d’Appello sent. n. 427/2003 e n. 109/2006).
Facendo applicazione di detti principi al caso di specie, per la determinazione del dies a quo il Collegio non può attribuire alcuna valenza al momento in cui l’amministrazione ha subito il materiale esborso di risorse finanziarie con il pagamento dei corrispettivi dovuti per i lavori di risanamento delle opere danneggiate (i mandati in favore dell’impresa appaltatrice Lo Gullo sono stati emessi a partire dal mese di gennaio 2002), giacchè non è con il pagamento di detti fondi che l’evento dannoso configurato nell’odierno libello di responsabilità ha acquisito l’obiettiva conoscibilità necessaria per azionare il diritto al risarcimento, ma con la denuncia e la quantificazione effettuata il 6 giugno 1996 dei danneggiamenti subiti dalle strutture pubbliche, non potendo che essere quello il momento in cui ragionevolmente deve ritenersi esteriorizzato il danno risarcibile.
In un caso come quello di specie, in cui cioè il danno coincide con la perdita di valore di un bene patrimoniale pubblico in quanto strutturalmente danneggiato per colpevole incuria e abbandono, se si dovesse ritenere che l’azione risarcitoria potrebbe essere esercitata solo dal momento in cui l’amministrazione ha sostenuto la spesa occorrente al recupero degli immobili, si dovrebbe per coerenza ammettere che la Procura regionale non sarebbe legittimata a perseguire i responsabili dell’omessa custodia prima, e cioè in tutti i casi in cui l’amministrazione stessa non decidesse di dare corso alle spese per il ripristino delle strutture, il che equivarrebbe a negare l’esistenza del danno erariale, una conclusione all’evidenza tanto paradossale quanto insostenibile sotto il profilo giuridico.
Stando così le cose, il Collegio non può che considerare prescritta l’azione risarcitoria in parte qua, atteso che il quinquennio utile per la notifica dell’invito a dedurre (sulla cui efficacia interruttiva non è dato dubitare quando “contenga nella sua contestualità gli elementi di cui agli art. 1219 e 2943 c.c.”, per cui “ contiene la dimostrazione della volontà di ottenere la realizzazione del credito e, come tale, si colloca nella stessa prospettiva dell’atto di citazione, poiché serve a rendere effettivo il conseguimento dell’obiettivo della tutela del pubblico erario…” – su tutte cfr. Sezioni Riunite n. 14/QM/20003 n. 67QM/2003) è giunto a compimento nell’aprile del 2001, mentre la notifica dei relativi atti nei confronti dei convenuti interessati all’eccezione di prescrizione – D. Giovanni (avv. F.F. Mirigliani); G.G. (avv. R. Mirigliani); E. Cosimo, P.G. e Aldo A.A. (avv. G. B. Policastri); P.F. (avv. N. Candiano); Salvatore B. (avv. N. Viteriti); Franco Nicola C. (avv. A. Prestia) – è avvenuta in un periodo compreso tra il 7 luglio 2004 e il 25 settembre 2004.
I.4.2 L’altra posta di danno, pari ad euro 365.310,81, sulla quale il Collegio è parimenti chiamato a pronunciarsi riguardo alla prescrizione, come già anticipato sarebbe dovuta alla mancata “percezione dei canoni di locazione degli alloggi ERP dal mese di agosto 1994 (essendo stati completati nel mese di luglio 1994) al mese di ottobre 2002 (poichè la consegna agli aventi diritto è avvenuta nel mese di ottobre 2002)” – pag. 9 dell’atto di citazione.
Ora, tralasciando per il momento di approfondire sia il fatto che la Procura regionale non ha spiegato il modo con cui ha determinato il mancato incasso (in nessuna parte della citazione si evidenziano gli importi mensili dei canoni non riscossi a causa della condotta gravemente colposa degli amministratori e dei funzionari comunali), sia che detti canoni sono stati considerati riscuotibili dall’agosto 1994 per immobili collaudati nel marzo 1995, ciò che occorre in quest’ambito evidenziare è che alla stregua dei principi cui sopra s’è fatto cenno, trattandosi di un danno da mancata riscossione di canoni locativi, la prescrizione del diritto al risarcimento erariale deve ritenersi compiuta con il decorso di un quinquennio decorrente dalla scadenza di ogni rateo e così ragionando, va accolta l’eccezione per le quote di locazione che, stando sempre alla prospettazione dell’accusa, l’ATERP avrebbe potuto riscuotere dall’agosto 1994 fino al compimento di cinque anni antecedenti al luglio-settembre 2004 (data di notifica degli inviti a dedurre nei confronti di tutti i convenuti sopra menzionati, tranne che per il sig. F. N. C., che come già detto ha posto l’eccezione limitatamente alla prima posta risarcitoria) e dunque dichiarare prescritto il danno pari ai canoni non riscossi fino al settembre 1999.
Per il periodo successivo, l’eccezione va invece respinta.
II. Esaurite le questioni preliminari si può affrontare il merito relativamente a tutti gli altri convenuti che non hanno eccepito la prescrizione.
A questo proposito va sin d’ora detto che la ponderosità dell’atto di citazione e l’impegno profuso da parte attrice per dimostrare la responsabilità degli odierni convenuti, ad avviso del Collegio non valgono a conferire fondamento giuridico alla pretesa risarcitoria.
II.1 Dal libello della Procura regionale emerge che l’addebito mosso agli amministratori ed ai funzionari del Comune di Corigliano Calabro, sindaci, assessori ai lavori pubblici, segretari comunali e responsabili dell’Ufficio tecnico, consiste nel non avere posto in essere, ciascuno per quanto di rispettiva competenza in relazione agli obblighi di servizio assunti, tutte le iniziative occorrenti per far sì che fossero tempestivamente eseguiti i lavori di collegamento degli alloggi popolari alla rete idrica, fognaria ed elettrica.
Secondo il Procuratore regionale, l’impegno in tal senso era stato assunto dal Comune con la deliberazione della Giunta Comunale n. 102 dell’8 febbraio 1986, di localizzazione dell’intervento di edilizia residenziale pubblica per il quadriennio 1982/1985 e aveva trovato conferma nella delibera n. 59 del 30 maggio 1991, di approvazione dello schema di convenzione tra l’Istituto Autonomo per le case Popolari e il Comune di Corigliano per la disciplina dei rapporti relativi alla gestione del suddetto programma abitativo.
In particolare l’art. 7 di detta convenzione, nell’impegnare il Comune a “far eseguire le opere di urbanizzazione assunte a suo carico in tempo utile affinchè le stesse risultino agibili al momento della consegna degli alloggi agli aventi diritto…”, secondo la Procura regionale rappresentava la fonte di un’obbligazione che l’ente avrebbe dovuto osservare con la necessaria diligenza e tempestività e non attendere, come invece ha fatto, fino al 5 giugno 1995, quando con le deliberazioni n. 41 e 42 ha approvato rispettivamente il piano finanziario e il progetto dei lavori per il collegamento alla rete idrica e fognaria degli alloggi popolari ed ancor di più ritardare l’allacciamento delle strutture alla rete elettrica, per il cui intervento il Comune ha assunto l’impegno di spesa soltanto nel “periodo intercorso tra il 23.2.1996 e il 19.5.1997” (cfr. pag. 6 dell’atto di citazione).
Nel frattempo, però, le strutture abitative avevano subito gravi danni per effetto di atti vandalici, danni che non vi sarebbero stati se solo l’ente avesse per tempo onorato l’impegno di rendere agibili gli alloggi con l’esecuzione delle opere di urbanizzazione, atteso che, pur non dubitando del fatto che a norma “dell’art. 16 del Capitolato generale di appalto delle opere pubbliche (D.P.R. n. 1063 del 16.07.2962) allora vigente e dell’art. 12 del capitolato speciale di appalto approvato per la realizzazione dell’intervento ERP oggetto della vicenda che qui si esamina, le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino alla data del collaudo dovevano ritenersi gravare sull’appaltatore e che dopo tale data l’onere di vigilanza e di guardiania spettava all’ente proprietario e cioè all’ATERP”, la Procura regionale è convinta nel sostenere che “la mancata tempestiva consegna degli alloggi agli aventi diritto e dunque il loro abbandono con conseguente esposizione a danneggiamenti e sottrazioni doveva essere ascritta alla pervicace inerzia dell’amministrazione comunale” (pag. 28 dell’atto di citazione).
Vi sarebbe dunque un nesso di causalità efficiente tra la condotta omissiva consistente nella mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione ed entrambi i profili di danno configurati da parte attrice, euro 751.961,25 occorrenti per l’esecuzione dei lavori di risanamento delle strutture danneggiate ed euro 365.310,81 per il mancato introito dei canoni di locazione che altrimenti sarebbero stati riscuotibili se solo gli alloggi fossero stati agibili.
Di tale assunto il Collegio non è però convinto.
In particolare desta perplessità il fatto che parte attrice, pur a conoscenza che, in base alla normativa sui lavori pubblici, l’onere di custodia degli alloggi collaudati fosse a carico dell’ente proprietario, non abbia di conseguenza saputo dare il giusto rilievo ad alcune circostanze oggettivamente riscontrabili e inconfutabilmente idonee ad escludere qualsiasi incidenza, anche concausale, tra la condotta omissiva degli amministratori e il danno erariale.
In concreto, non ci si può esimere dall’osservare, ribadendo quanto incidentalmente evidenziato riguardo alla prescrizione dell’azione risarcitoria, che quando le strutture abitative sono state oggetto di atti vandalici, gli immobili si trovavano nella proprietà, dunque sotto la custodia, dello IACP di Cosenza.
Sul punto non pare al Collegio che si possano nutrire dubbi, ove si tenga conto che in applicazione della normativa in materia di lavori pubblici vigente al tempo dei fatti di causa – artt. 362 e segg. della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248 (alleg. F), R.D. 25 magio 1895, n. 350 per la disciplina delle operazioni di collaudazione e D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 di approvazione dei capitolato generale di appalto in materia di opere pubbliche, norme poi abrogate per effetto di quanto previsto dall’art. 231 del D.P.R. n. 554/1999 di approvazione del regolamento di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici n. 109/1994 – la custodia delle opere ancora “cantierate” e cioè in corso di realizzazione – fermo restando i poteri di vigilanza che la stazione appaltante poteva in qualsiasi momento esercitare sui lavori durante la loro esecuzione – era indubbiamente dell’appaltatore, il quale era responsabile per i danni subiti dalle strutture e anche di quelli riportati da terzi; viceversa, una volta collaudata l’opera e svincolato il deposito cauzionale, il bene veniva acquisito al patrimonio dell’ente appaltante con ogni conseguenza di legge in ordine alla sua gestione ed alle eventuali responsabilità che ne sarebbero derivate.
Si tratta di notazioni tanto semplici quanto, si potrebbe dire, scontate ma a questi giudicanti pare opportuno farle attesa l’importanza che sono destinate ad assumere nel caso di specie in cui, è bene ribadirlo, il libello da cui muove parte attrice per formulare la propria accusa si fonda sul convincimento che il danno per le spese di risanamento degli alloggi popolari sia da imputare agli amministratori comunali, non tanto perchè responsabili della omessa custodia delle strutture (un obbligo che, coma sopra puntualizzato, la stessa Procura regionale ha ritenuto dovesse spettare all’ATERP cosentina), quanto perchè inerti di fronte all’impegno di realizzare le opere di urbanizzazione secondaria e cioè i collegamenti degli immobili con la rete idrica e fognaria comunale e con la rete elettrica.
Tale tesi, ricordando quanto sinora puntualizzato circa gli obblighi di custodia e di conservazione degli immobili, è però destinata a non reggere di fronte alla fondamentale considerazione che se anche il Comune avesse adempiuto con la massima tempestività all’impegno derivante dalla convenzione approvata con la delibera n. 59/1991 e cioè a partire dall’agosto 1994 (data in cui la ditta ICOS ha ultimato la costruzione degli alloggi ERP), gli appartamenti non sarebbero stati comunque assegnabili e ciò per l’evidente ragione – in disparte ogni considerazione circa le fisiologiche lungaggini riconducibili ai complessi procedimenti amministrativi da osservare per ottenere la dichiarazione di agibilità e per procedere alla definitiva approvazione delle graduatorie degli aventi diritto – che quella data segna sì la fine dei lavori di cantiere ma non quella in cui le strutture potevano essere utilizzate ai fini locativi, salvo pretendere di poter locare un immobile di edilizia residenziale pubblica prima della sua collaudazione.
Ma se le opere dovevano essere senz’altro prima collaudate, il Collegio non può esimersi dall’evidenziare che tale adempimento è stato effettuato con un ritardo invero notevole visto che la relazione, il verbale di visita e il relativo certificato sono stati sottoscritti dall’apposita commissione solo il 30 ottobre 1995 ed ancor con più inspiegabile ritardo, stante l’assenza di riserve e rilievi, l’Amministrazione dello IACP è pervenuta all’approvazione dei relativi atti con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1325 del 22 aprile 1996.
Solo a partire da quel momento gli alloggi erano suscettibili di assegnazione, ovviamente se agibili con la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria da realizzarsi a cura del Comune, ma, come più volte evidenziato, a causa dei danni nel frattempo subiti le strutture non potevano però essere abitate. Stando così le cose e se è vero che la Procura regionale non imputa al Comune alcuna colpa per l’omessa custodia, non si comprende come si possa ravvisare il nesso di causalità tra la mancata esecuzione delle opere di urbanizzazione secondaria, in effetti ultimate, come meglio nel prosieguo si vedrà, tra il gennaio 1996 e il maggio 1997 e quindi con un gravissimo ritardo rispetto all’impegno assunto con la convenzione approvata il 30 maggio 1991, e la spesa per il risanamento degli alloggi che sono stati inconfutabilmente danneggiati in un arco temporale compreso tra la data del collaudo, 30 ottobre 1995, e l’aprile 1996, quando cioè i danni sono stati scoperti dall’ente proprietario.
A questo riguardo va infatti osservato che la Direzione tecnica dello IACP di Cosenza, con nota n. 139/DT del 6 giugno 1996, ha informato il Direttore generale dell’ente che “gli alloggi hanno subito furti e danni da ignoti”, danni di cui, stando a quanto riportato nell’informativa, se ne era constatata l’esistenza già a seguito di un sopralluogo effettuato “l’11 aprile scorso” e se ne faceva segnalazione al Direttore generale dello IACP “con relazione trasmessa il 15.04.1966 prot. n. 066”.
Una situazione indubbiamente connotata da una deprecabile amministrazione della cosa pubblica, in cui senz’altro rileva il ritardo degli amministratori comunali nell’adempimento agli obblighi derivanti dalla realizzazione degli alloggi ERP, ma non anche la responsabilità erariale, atteso che la loro condotta non può ragionevolmente porsi in relazione causale con un danno da abbandono e da omessa custodia delle strutture, un danno che semmai vedrebbe il coinvolgimento proprio dei funzionari e degli amministratori dello IACP, sicuramente solerti nel denunciare la mancata esecuzione dei lavori di collegamento alla rete idrica, fognaria ed elettrica, ma non altrettanto nel curare la conservazione di un’opera pubblica che nel periodo tra il 30 ottobre 1995 e l’aprile 1996, quando il collaudo è stato approvato, senz’altro ricadeva nella loro responsabilità gestionale.
E la cosa è tanto più grave quanto più si consideri che le note con cui di volta in volta il Direttore generale dello IACP ha denunciato i ritardi dell’Amministrazione comunale recano date anteriori (la n. 3902 del 22 gennaio 1996) alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione di approvazione degli atti di collaudo (la n. 1325 del 22 aprile 1996) e talvolta precedono il compimento delle operazioni di collaudazione (è il caso della n. 3171 del 18 marzo 1995), per cui verrebbe da chiedersi come poteva il suddetto Direttore generale parlare di “consegna immediata degli alloggi agli aventi diritto”, quando il collaudo sarebbe stato effettuato alcuni mesi dopo e soprattutto sarebbe stato approvato dall’Istituto da lui diretto solo nell’aprile del 1996.
Oltre che da parte dello IACP, in atti sono presenti anche note di altri enti con le quali l’Amministrazione comunale è stata invitata a “far effettuare dai vigili urbani servizi di vigilanza presso quel cantiere……” (n. 2135/14 2/Gab. in data 28 maggio 1996 del Prefetto di Cosenza), una vigilanza che il Comune avrebbe senz’altro potuto e dovuto svolgere se a ciò fosse stato tenuto e poichè non era proprietario delle strutture, un impegno in tal senso avrebbe potuto essere sancito o nella convenzione a suo tempo stipulata con lo IACP, il chè non è avvenuto, o a seguito di una conferenza di servizio che proprio il Prefetto di Cosenza, sensibilizzato sul problema, avrebbe potuto indire tra le amministrazioni istituzionalmente in grado di assicurare sul territorio la custodia e la sicurezza dell’opera pubblica con l’esclusivo scopo di evitare o quantomeno limitare (dato che al tempo del suo intervento c’era già stato il danneggiamento) il perpetrarsi di prevedibili atti di vandalismo, ma anche questa auspicabile soluzione non ha avuto luogo, per lasciare invece il campo ad una serie di ritardi e negligenze che hanno a loro volta dato origine all’abbandono di un’opera realizzata con il pubblico denaro e pur se tale deprecabile situazione aveva assunto ormai i contorni del pubblico dominio, nessun ente od autorità, al di là dei formalismi di rito, ha manifestato un concreto interesse a tenere indenne l’erario dal rischio di un danno grave, che purtroppo si è verificato ma che, per come la Procura regionale ha impostato la propria accusa, non può essere risarcito dagli odierni convenuti.
Alla luce di quanto sin qui osservato, il Collegio ritiene in definitiva che l’atto di citazione non possa essere accolto limitatamente alla posta di danno pari ad euro 751.961,25.
II.2 Dovendo ora prendere in esame la pretesa risarcitoria connessa al danno di euro 365.310,81, il Collegio, in coerenza con le osservazioni e le argomentazioni sin qui espresse riguardo alla spesa relativa all’intervento di risanamento delle strutture, non può che pervenire ad analoga conclusione e così dichiarare infondata l’accusa erariale.
Il danno in rassegna sarebbe, come già osservato, la conseguenza della mancata riscossione dei canoni di locazione, un introito che, secondo la Procura regionale, lo IACP avrebbe senz’altro registrato se solo il Comune di Corigliano avesse onorato l’impegno di realizzare con immediatezza le opere di allacciamento alle reti di urbanizzazione primaria.
Ora, al di là delle perplessità espresse circa la mancata dimostrazione degli elementi di calcolo attraverso cui parte attrice ha stimato il pregiudizio patrimoniale e pur senza considerare che a suo dire la Procura regionale avrebbe preteso che gli alloggi fossero assegnati e i canoni riscossi sin dall’agosto 1994, prima cioè di ogni verifica tecnica circa la regolarità delle opere realizzate (recte: collaudo), il Collegio non vede anche in questo caso il nesso di causalità tra il danno postulato e la condotta omissiva degli odierni convenuti.
A questo riguardo vale considerare che i lavori di collegamento alla rete idrica e fognaria sono stati aggiudicati alla impresa Omissis con verbale del 18 gennaio 1996 (pag. 5 della citazione); che nel periodo compreso tra il 23 febbraio 1996 e il 19 maggio 1997 il Comune ha impegnato le risorse per assicurare la fornitura dell’energia elettrica (pag. 6 della citazione); che, però, il “progetto di risanamento delle strutture danneggiate è stato approvato, per un importo a base d’asta di Lire 1.084.126.985, con delibera n. 720 del 07.12.2000 del Commissario straordinario; che i lavori sono stati concessi in appalto, mediante asta pubblica, all’impresa Omissis, cui sono stati consegnati il 26.09.2001; che la loro ultimazione è avvenuta il 20.09.2002, senza che insorgessero contenziosi con l’impresa appaltatrice. Gli alloggi sono stati regolarmente consegnati agli aventi diritto il 21.11.2002” (pag. 8 dell’atto di citazione).
Va da sè, dunque, che nonostante la tardiva realizzazione dei lavori di urbanizzazione degli alloggi ERP, la loro assegnazione non sarebbe stata possibile a causa dell’intervento di risanamento ancora di là da venire, una spesa che però, come già diffusamente osservato, non può essere posta in relazione causale con la condotta degli amministratori e dei funzionari comunali.
Si deve dunque concludere dichiarando esenti da responsabilità in relazione ad entrambe le richieste risarcitorie erariali i sigg.ri V. R., A. F., G. F. A., G. C., M. V., A. T. e, limitatamente al mancato introito dei canoni di locazione e per la parte non coperta da prescrizione, anche i sigg.ri D. G., G.G., E. C., P.G., A.A., P.F., S. B. e F. N. C.
III. Dovendo a questo punto pervenire ad una pronuncia di proscioglimento nel merito, la Sezione deve ora occuparsi del regolamento delle spese, ma a questo riguardo occorre tenere conto che per alcuni convenuti e cioè per i sigg.ri D. G.i, G.G., E. C., P.G., . A.A., P.F., S. B. e F. N. C. si è disposto non doversi procedere per intervenuta prescrizione dell’azione di responsabilità per l’intero danno dovuto alla spesa per il risanamento degli immobili, mentre per quanto concerne la mancata riscossione dei canoni di locazione, la prescrizione è stata dichiarata fino al settembre 1999.
Nei confronti di costoro e con riferimento al danno di euro 751.961,25, il Collegio è dell’avviso che non possa trovare applicazione la disciplina riconducibile all’articolo 10 bis, comma 10, del decreto legge 30 settembre 2005, numero 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, numero 248, che ha fornito interpretazione autentica dell’articolo 3, comma 2 bis, del decreto legge 23 ottobre 1996, numero 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, numero 639 e dell’articolo 18, comma 1, del decreto legge 25 marzo 1997, numero 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, numero 137, secondo cui in caso di “proscioglimento nel merito”, il giudice liquida l’ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa del prosciolto.
Nel caso di declaratoria della prescrizione e non potendo il Collegio procedere ad un esame nel merito della posizione dei soggetti interessati, essendo tale valutazione preclusa proprio dall’accoglimento dell’eccezione di prescrizione sollevata dalle parti in via pregiudiziale su ogni altra argomentazione difensiva, detta liquidazione non può aver luogo, proprio per la mancanza del presupposto di diritto che il legislatore ha prescritto a tal fine e cioè, “il proscioglimento nel merito” .
Un requisito dal cui tenore letterale emerge che la ratio della disposizione è quella di assicurare un ristoro dalle spese sostenute per affrontare il giudizio soltanto per coloro che ottengono una pronuncia di proscioglimento e non di semplice rigetto della domanda risarcitoria, una pronuncia che può essere conseguita solo previo esame e conseguente accertamento della mancanza delle condizioni che la legge richiede per dichiarare il fondamento nel merito della citazione erariale, un accertamento a cui il giudice non può però procedere se in via pregiudiziale ha dichiarato prescritto il diritto di parte pubblica a postulare il risarcimento del danno.
E, come ha chiarito condivisibile giurisprudenza (cfr. Sez. Terza d’Appello, sent. n. 452/2006 dell’8 novembre 2006), trattandosi di norma di interpretazione autentica, il criterio ermeneutico letterale è destinato a svolgere un ruolo preclusivo rispetto a qualsiasi altra soluzione diversa da quella voluta dal legislatore e cioè di ammettere la liquidazione delle spese solo in favore dei soggetti prosciolti nel merito dell’accusa erariale.
III.1 Un discorso a parte va fatto per il danno di euro 365.310,81, in relazione al quale, avendo accolto solo in parte l’eccezione di prescrizione ed avendo il Collegio esaminato nel merito la posizione dei predetti amministratori e funzionari, pervenendo ad una decisione di proscioglimento nel merito dall’accusa di aver cagionato un danno mancata riscossione dei canoni di locazione, va pertanto disposto il regolamento delle spese nei termini di seguito stabiliti.
III.2 A questo punto, tenuto conto del valore della causa da determinarsi in relazione al valore del danno dedotto in giudizio, il cui importo va suddiviso in parti uguali tra i diversi convenuti e precisato che non è stata presentata l’apposita nota di cui all’art. 75 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., la Sezione ritiene di dover determinare le competenze al minimo della tariffa approvata con il D.M. 8 aprile 2004, n. 127 e così liquidare all’avv. Osvaldo Romanelli (convenuto V.R.) la complessiva somma di euro 3.029,86 di cui euro 2.235,00 per onorari, euro 595,00 per diritti, euro 199,86 per spese; avv. Enzo Filardi (convenuti A. F. e G. F. A.) la complessiva somma di euro 3.471,96 di cui euro 2.682 per onorari, euro 595 per diritti, euro 194,96 per spese; avv. Luigi. F. D’Ippolito (convenuto G. C.) la complessiva somma di euro 2.859,24 di cui euro 2.235,00 per onorari, euro 595,00 per diritti, euro 29,24 per spese; avv. A. Murmura (convenuto M. V.) la complessiva somma di euro 2.873,86 di cui euro 2.235,00 per onorari, euro 595,00 per diritti, euro 43,86 per spese; avv.ti Matteo Del Gaudio e Nicola Prinzio (convenuto A. T.) la complessiva somma di euro 2.981,10 di cui euro 2.235,00 per onorari, euro 595,00 per diritti, euro 151,10 per spese; avv. Antonella Prestia (convenuto F.N. C.) la complessiva somma di euro 1.527,24 di cui euro 1.055,00 per onorari, euro 443 per diritti, euro 29,24 per spese; avv. R. Mirigliani (convenuto G.G.) la complessiva somma di euro 1.784,48 di cui euro 1.055,00 per onorari, euro 443 per diritti, euro 286,48 per spese; avv. F.F. Mirigliani (convenuto D. G.) la complessiva somma di euro 1.556,48 di cui euro 1.055,00 per onorari, euro 443 per diritti, euro 58,48 per spese; avv. G.B.Policastri (convenuti .A.A., E. C. e P.G.) la complessiva somma di euro 2.140,72 di cui euro 1.477 per onorari, euro 443 per diritti, euro 220,72 per spese; avv. N. Candiano (convenuto P.F.) la complessiva somma di euro 1.569,62 di cui euro 1.055,00 per onorari, euro 443 per diritti, euro 71,62 per spese; avv. N. Viteriti (convenuto B.S.) la complessiva somma di euro 2.138,20 di cui euro 1.055,00 per onorari, euro 443 per diritti, euro 630,20 per spese
P . Q. M
La Sezione, definitivamente pronunciando:
DICHIARA in favore dei sigg.ri D. G., G.G., E. C., P.G., A.A., P.F. e S. B. e F. N. C. la prescrizione del diritto al risarcimento del danno di euro 751.961,25.
DICHIARA in favore dei sigg.ri D. G., G.G., E. C., P.G., A.A., P.F. e . B. la prescrizione del diritto al risarcimento del danno di euro 365.310,81, limitatamente ai canoni riscuotibili fino al settembre 1999.
ASSOLVE V. R., A. F., G. F. A., G. C., M. V., A. T. dall’addebito risarcitorio formulato dalla Procura regionale con l’odierno atto di citazione.
ASSOLVE D. G., G.G., E. C., P.G., A.A., P.F., S. B. e F. N. C. limitatamente all’addebito relativo al danno da mancato introito dei canoni di locazione per la parte non coperta da prescrizione.
LIQUIDA in favore dei prosciolti le spese in conformità a quanto evidenziato in parte motiva.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella Camera di consiglio del 21 novembre 2006.
Depositata il 30/01/2007
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