Le controversie inerenti pretese economiche che, quantunque connesse con il rapporto concessorio, trovano la loro matrice nella convenzione che accede alla concessione, non rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per rientrare nella giurisdizione del giudice ordinario in materia di diritti.
Merita di essere segnalata la sentenza numero 11445 del 19 novembre 2007 emessa dal Tar Lazio, Roma
Vediamo i fatti
Con il proposto gravame l’odierna ricorrente ha impugnato il decreto prot. N. 2007/17308/giochi/BNG del 16 maggio 2007 con il quale la Direzione Generale per i giochi dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha disposto, nei confronti della società in fallimento ALFA s.r.l., la revoca della concessione di cui alla convenzione n. 193/02 del 30 aprile 2002, relativa alla sala bingo in Grosseto via del Sabotino 10/14, precipuamente nella parte in cui ha disposto l’incameramento del residuo importo di euro 499.496,14 della cauzione prestata dalla ricorrente con atto di fideiussione in data 29 aprile 2002, deducendo che, a seguito del fallimento della società concessionaria, l’Amministrazione avrebbe dovuto prendere atto dell’intervenuta decadenza della concessione con conseguente inconfigurabilità di ulteriori inadempienze tali da potere fondare il diritto all’incameramento della cauzione.
La prima riposta non lascia adito ad ulteriori dubbi
Il Collegio, premesso che la legittimazione della ricorrente all’impugnazione è da ritenersi circoscritta alla parte del provvedimento indicato in epigrafe con la quale è stato disposto l’incameramento della cauzione ( non potendosi configurare alcun interesse di soggetto estraneo al rapporto concessorio in ordine all’annullamento della disposta revoca della concessione), rileva che, in relazione alla pretesa azionata, si appalesa il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito.
Ma non solo
la decisione dell’Amministrazione concedente di procedere all’incameramento della cauzione, in quanto atto non incidente sul rapporto concessorio, adottato sulla base di una clausola contrattuale della convenzione accessoria alla concessione, non implica esercizio di un potere autoritativo, bensì di un diritto regolato dalla convenzione; cosicché le relative controversie esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo per rientrare nella giurisdizione del giudice ordinario in materia di diritti.
Di conseguenza
Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo
A cura di *************
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 11445 del 19 novembre 2007 emessa dal Tar Lazio, Roma
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. RS
Anno 200
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
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N. RGR
Anno
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–SEZIONE II –
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ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 7691/2007 del proposto da N: Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti *****************, ***************** e **********************, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via G. Pisanelli 1
CONTRO
il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, domicilia per legge,
e nei confronti di:
ALFA s.r.l., in fallimento, in persona del curatore fallimentare pro tempore, non costituito in giudizio
per l’annullamento:
1) del decreto prot. N. 2007/17308/giochi/BNG del 16 maggio 2007 con il quale la Direzione Generale per i giochi dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha disposto, nei confronti della società in fallimento ALFA s.r.l., la revoca della concessione di cui alla convenzione n. 193/02 del 30 aprile 2002, relativa alla sala bingo in Grosseto via del Sabotino 10/14, precipuamente nella parte in cui ha disposto l’incameramento del residuo importo di euro 499.496,14 della cauzione prestata dalla ricorrente con atto di fideiussione in data 29 aprile 2002;
2) di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi compreso il decreto in data 6 aprile 2007 citato nella premessa del provvedimento impugnato.
Visto il ricorso con la relativa documentazione;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimato Ministero;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla camera di consiglio del 24 ottobre 2007 – relatore il Cons. ******************* – gli avvocati delle parti costituite come indicati nel verbale di udienza;
Ritenuto di potere definire il giudizio nel merito, in camera di consiglio, uditi in proposito gli avvocati delle parti, con sentenza in forma semplificata;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con il proposto gravame l’odierna ricorrente ha impugnato il decreto prot. N. 2007/17308/giochi/BNG del 16 maggio 2007 con il quale la Direzione Generale per i giochi dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha disposto, nei confronti della società in fallimento ALFA s.r.l., la revoca della concessione di cui alla convenzione n. 193/02 del 30 aprile 2002, relativa alla sala bingo in Grosseto via del Sabotino 10/14, precipuamente nella parte in cui ha disposto l’incameramento del residuo importo di euro 499.496,14 della cauzione prestata dalla ricorrente con atto di fideiussione in data 29 aprile 2002, deducendo che, a seguito del fallimento della società concessionaria, l’Amministrazione avrebbe dovuto prendere atto dell’intervenuta decadenza della concessione con conseguente inconfigurabilità di ulteriori inadempienze tali da potere fondare il diritto all’incameramento della cauzione.
Si è costituito l’intimato Ministero deducendo il difetto di giurisdizione dell’Autorità adita e contestando la fondatezza delle dedotte doglianze.
Alla camera di consiglio del 24 ottobre 2007 la causa è stata rimessa in decisione.
DIRITTO
Il Collegio, premesso che la legittimazione della ricorrente all’impugnazione è da ritenersi circoscritta alla parte del provvedimento indicato in epigrafe con la quale è stato disposto l’incameramento della cauzione ( non potendosi configurare alcun interesse di soggetto estraneo al rapporto concessorio in ordine all’annullamento della disposta revoca della concessione), rileva che, in relazione alla pretesa azionata, si appalesa il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, che il Collegio ritiene di potere condividere, infatti, le controversie inerenti pretese economiche che, quantunque connesse con il rapporto concessorio, trovano la loro matrice nella convenzione che accede alla concessione, non rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (cfr. fra le altre Consiglio di Stato IV, 27.10.2005 n. 6016).
Ne consegue che la decisione dell’Amministrazione concedente di procedere all’incameramento della cauzione, in quanto atto non incidente sul rapporto concessorio, adottato sulla base di una clausola contrattuale della convenzione accessoria alla concessione, non implica esercizio di un potere autoritativo, bensì di un diritto regolato dalla convenzione; cosicché le relative controversie esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo per rientrare nella giurisdizione del giudice ordinario in materia di diritti.
Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Sussistono giusti motivi per compensare interamente fra le parti le spese e i compensi di causa, considerata la natura delle censure spiegate e la peculiarità della materia del contendere.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso n.7691/2007, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2007, con l’intervento dei signori Magistrati:
Dr. Luigi ***** – Presidente
Dr. Silvestro *********** – Consigliere
Dr. ******************* – Consigliere, estensore
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
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