REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1673 del 2007, proposto da:
*** Luigi, rappresentato e difeso dall’avv. *****************, con domicilio eletto in Bari, alla piazza *******, presso la Segreteria del Tar Puglia;
contro
Comune di ***, rappresentato e difeso dall’avv. *************, con domicilio eletto in Bari,
presso Segreteria T.A.R. Puglia, alla piazza *******;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
1) della nota in data 27.11.2006, a firma del Responsabile del procedimento-Capo Servizio Urbanistica, indirizzata al Dirigente del III Settore Sviluppo e Governo del Territorio, ad oggetto, "Rif.Pratica di Condono n. 661 – Istruttoria relativa alla domanda di definizione dell’illecito edilizio presentata in data 07.12.2004, prot. n. 2040 del 20.01.2005, dal ************** residente in *** Via *** n. 27 e pedissequo provvedimento del Dirigente del III Settore Sviluppo e Governo del Territorio, in data 17.01.2007, con il quale, vista la relazione del Responsabile del Procedimento datata 27.11.2006, si decide la reiezione della domanda di condono richiesta dal **************, disponendo all’Ufficio Condoni, 3° Settore di redigere il provvedimento di diniego del titolo abilitativo edilizio in sanatoria;
2) di ogni ulteriore atto istruttorio, relazione, parere istruttorio, ove esistente;
e per la condanna al risarcimento dei danni;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di ***;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 09/07/2008 la dott.ssa ***************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.-Con il gravame in epigrafe, notificato in data 2.11.2007 e depositato il successivo 27 novembre, il ricorrente ha impugnato il diniego di condono edilizio afferente una struttura al rustico con copertura a solaio di latero-cemento, destinata ad uso residenziale, realizzata prima del 31 marzo 2003.
Ed invero, già in data 14.4.1998 il manufatto in questione era stato oggetto di ordinanza sindacale di sospensione dei lavori n.105 e, in data 16.7.1998, di ordinanza sindacale n.153 di acquisizione gratuita al patrimonio del Comune.
Impugnati entrambi i provvedimenti innanzi a questo Tar con ricorso in data 3.11.1998, ne ha ottenuto l’annullamento, giusta sentenza della seconda Sezione n.3243 del 3.7.2003.
Nelle more l’odierno ricorrente presentava domanda di condono edilizio ai sensi e per gli effetti del D.L. n.269/03 convertito con legge n.326/03; l’Amministrazione ha tuttavia opposto un diniego con i provvedimenti impugnati con il gravame in epigrafe.
Le ragioni del rifiuto di condono si sostanziano in quanto segue: a) il manufatto realizzato non sarebbe qualificabile in termini di rustico “ultimato”; b) il manufatto stesso insisterebbe su viabilità e fascia di rispetto sicchè non sarebbe condonabile ai sensi e per gli effetti dell’art.32 del D.L. n.269 su richiamato.
2.- Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente oppone all’argomentazione riportata sub a) che la mancanza dei muri di tamponatura sia addebitabile all’emanazione dell’ordinanza di sospensione in data 14.5.1998 di cui si è detto e che a tale data il fabbricato aveva già una fisionomia tale da consentire di riconoscerne il disegno progettuale complessivo, completa di copertura di solaio a latero cemento.
Poiché l’art.43, comma 5, della legge n.47/85 contempla la specifica fattispecie di opere non “ultimate” nel senso indicato nel 2° comma dell’art.31 per effetto di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, a tale norma e non già alla previsione del richiamato art.31, comma 2, avrebbe dovuto essere rapportata la situazione oggetto di istruttoria, concludendo per la sanabilità delle opere.
Il motivo è fondato.
L’art.43 appena richiamato dimostra che il legislatore ha avuto una particolare considerazione per quei soggetti che abbiano ottemperato al provvedimento di sospensione, consentendo la sanatoria delle opere abusive a condizioni diverse. In tal senso si è invero espressa anche la Circolare del Ministero dei LL.PP. n.3357/25 del 30.7.1985, facendo rilevare la differente terminologia
utilizzata dagli artt.43 e 31, comma 2 della legge n.47/85. In questo secondo caso si fa riferimento a “rustico e copertura ultimata”; nell’art.43 richiamato si usa la diversa terminologia di “struttura realizzata”. Precisa la circolare stessa che “le strutture nelle costruzioni in cemento armato o in travi in ferro non comprendono anche le tompanature” e che comunque “l’art.43 non chiede la loro previa ultimazione. Anzi esso consente il completamento funzionale delle strutture in qualsiasi stato si trovino realizzate fino a renderle adatte a svolgere la funzione cui erano destinate”.
3.- Con il secondo motivo di ricorso, poi, il ricorrente contesta anche l’insanabilità dell’opera in questione per insistere la stessa su di un’area destinata a “viabilità e fascia di rispetto”, ulteriore argomento opposto dall’Amministrazione per denegare il condono.
Fa invero rilevare il ricorrente che il vincolo di inedificabilità in parola sia stato imposto in sede di adeguamento del P.R.G. alla l.r. n.56/80 con provvedimento di G.R. n.1194 del 29.4.1998, in un momento successivo alla realizzazione del manufatto per cui è causa che –si ribadisce- in data 14.4. 1998 veniva già fatto oggetto di ordinanza di sospensione.
A quella data l’area su cui il manufatto stesso insiste era incontrovertibilmente destinata a “zona di espansione C3” sicchè non osterebbe al rilascio della concessione in sanatoria un vincolo imposto in un momento successivo alla realizzazione dei lavori ai sensi e per gli effetti dell’art.32, comma 2, della legge n.47/85.
Anche tale censura è fondata.
Premesso che è ampiamente dimostrata la pregressa destinazione a zona “C” attraverso la documentazione versata in atti e che la stessa sentenza della seconda Sezione di questo Tar n.3243/03 attesta la circostanza in questione, non può dubitarsi che il vincolo sopravvenuto non sia opponibile al ricorrente.
Né appaiono dirimenti a tale scopo le delibere di approvazione rispettivamente del progetto preliminare (delibera di C.C. n.237 del 18.12.1998) e del progetto definitivo (delibera di G.C. n.42 del 14.2.2001) della strada di collegamento di via Piccinni con via Gavina versate in atti, sia perché adottate successivamente alla realizzazione del manufatto in discussione (sicchè si appalesa irrilevante ai nostri scopi stabilire se legittimamente o meno contenessero tali previsioni) sia soprattutto perché emerge chiaramente dal decreto di esproprio n.1 del 3.6.2008, emesso a completamento della procedura e versato in atti, che l’espropriazione ha riguardato una particella diversa (la n.2821 del fg. 157) rispetto a quelle su cui insiste la struttura oggetto di domanda di condono (le nn.2282 e 2287 dello stesso fg.157).
3.-Il gravame pertanto, assorbita ogni altra censura, deve essere accolto nella parte in cui si chiede l’annullamento degli atti impugnati. La domanda risarcitoria deve invece essere respinta per assoluta genericità. Le spese di giudizio sono poste a carico dell’Amministrazione resistente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Bari, Sez.III, accoglie parzialmente il gravame in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna l’Amministrazione comunale al pagamento delle spese di giudizio complessivamente liquidate in €.1.500,00 (millecinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 09/07/2008 con l’intervento dei Magistrati:
Amedeo Urbano, Presidente
Vito Mangialardi, Consigliere
*****************, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/10/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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