REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.353/2009
Reg.Dec.
N. 8594 Reg.Ric.
ANNO 2007
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 8594/07, proposto dal prof. **, rappresentato e difeso dagli Avvocati **********, ******* e A. Biamonte. ed elettivamente domiciliato presso l’Avv. M.C. ***** in Roma, Via G. Pierluigi da Palestrina, n. 63;
contro
– L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI “L’ORIENTALE”, in persona del Rettore pro-tempore;
– IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA, in persona del Ministro pro-tempore, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sez. II, n. 7407/06 in data 11.7.2006;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 18 novembre 2008 relatore il Consigliere *************;
Uditi gli Avvocati delle parti, come da verbale di udienza in data odierna;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con atto di appello notificato il 9.10.2007 il prof. ** contesta la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sez. II, n. 7407/06 in data 11.7.2006 (che non risulta notificata), con la quale veniva respinto il ricorso dal medesimo proposto avverso la revoca di una procedura comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia presso la Facoltà di lettere e filosofia, per il settore scientifico disciplinare L-OR/20 (Archeologia, Storia dell’Arte e Filosofia dell’**************), procedura avviata con decreto rettorale del 2 ottobre 2001, pubblicato sulla G.U. – IV serie speciale – n. 81 del 12.10.2001. La predetta revoca – impugnata unitamente ai precedenti atti di rinuncia dei componenti della Commissione esaminatrice – risultava disposta con nota n. 13563 del 23.5.2005 del Preside della Facoltà di lettere e filosofia dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, con la seguente motivazione: “tenuto conto del lungo tempo intercorso e delle mutate esigenza nel frattempo intervenute, alla luce della riforma degli ordinamenti, dell’offerta didattica e dei vincoli di bilancio, non si ravvisano più le caratteristiche di priorità ed urgenza che a suo tempo determinarono la richiesta da parte della Facoltà”.
Nella sentenza appellata si sottolineava come l’indizione di un concorso dovesse “soddisfare innanzitutto le esigenze organizzative dell’Amministrazione, alla quale spetta l’obbligo di fornire il servizio di propria competenza”, con conseguente facoltà esclusiva dell’Amministrazione stessa di “valutare l’utilità del completamento del procedimento, salvi i limiti della manifesta irrazionalità”; quanto sopra, senza particolari esigenze di approfondita motivazione, dovendosi riconoscere al riguardo una potestà “ampiamente discrezionale”, fatto salvo l’onere – che si afferma non assolto – del soggetto interessato di dimostrare “l’intrinseca erroneità del giudizio, fornendo i necessari elementi probatori, quali, ad esempio, la natura fondamentale dell’insegnamento messo a concorso, senza il quale non poteva essere attivato un determinato corso di laurea”.
In sede di appello, venivano viceversa ribadite tutte le originarie censure di eccesso di potere sotto vari profili e di violazione di legge (art. 2, 3 e 21 novies L. n. 241/90, 4 e 5 D.P.R. n. 117/2000, L. n. 210/1998, nonché 24, 97 e 113 della Costituzione), con conseguente richiesta di annullamento o riforma della pronuncia di primo grado.
Premesso quanto sopra – e ritenuto sussistente l’interesse attuale dell’appellante, sia per eventuali profili risarcitori, sia per la prevista possibilità di nomina in ruolo nei tre anni successivi, anche presso altre Università, dei candidati risultati idonei in procedure comparative per professori di prima e seconda fascia, ex art. 5, comma 8, D.P.R. n. 117/2000) –il Collegio ritiene fondate ed assorbenti le censure di violazione della legge n. 7.8.1990, n. 241 – come successivamente modificata ed integrata – sotto i dedotti profili di omessa conclusione del procedimento con un provvedimento espresso (art. 2), motivazione insufficiente ed incongrua (art. 3) e superamento del termine ragionevole di esercizio della potestà di autotutela (art. 21 nonies, nel testo aggiunto dall’art. 14 della legge 11.2.2005, n. 15). E’ vero infatti che, in linea di principio, l’Amministrazione potrebbe interrompere una procedura formalmente avviata, ove emergessero prevalenti profili ostativi di interesse pubblico, ovvero qualora risultassero venute meno le ragioni di avvio della procedura stessa. Tale evenienza, tuttavia, non può che ritenersi eccezionale, rispetto al principio legislativo ordinario secondo cui “ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo con un provvedimento espresso” (art. 2, comma 1, L. n. 241 cit.).
Nella situazione in esame, con decreto rettorale n. 1484 del 2.10.2001 era stata indetta presso la citata Università di Napoli procedura comparativa per la copertura di un posto di professore di ruolo di prima fascia, presso la Facoltà di lettere e filosofia, per il settore scientifico disciplinare L-OR/20 – Archeologia, Storia dell’Arte e Filosofia dell’**************. L’attuale appellante, professore associato di lingua e letteratura cinese e sinologia presso il Dipartimento di studi dell’************** dell’Università Cà ******* di Venezia, presentava domanda di partecipazione e la procedura in questione – che avrebbe dovuto concludersi, dopo un periodo di proroga richiesto ed accordato, entro il mese di marzo 2003 – aveva regolarmente inizio, con riunioni svoltesi in data 7.11.2002, con predeterminazione dei criteri valutativi di massima, e il 19.12.2002, con apertura dei plichi e formulazione dei giudizi sui titoli, nonché sulle pubblicazioni presentate dai tre candidati.
Il giorno successivo (20.12.2002) avrebbe dovuto svolgersi una terza seduta per lo svolgimento della prova didattica, riservata all’unico candidato che non rivestiva la qualifica di professore associato, ma in tale occasione veniva comunicato un impedimento per ragioni di salute del Presidente, con conseguente rinvio a tempo indeterminato della seduta stessa.
Successivamente, le anzidette ragioni di salute inducevano il medesimo Presidente a dimettersi dall’incarico e le dimissioni venivano accettate con decreto rettorale del 23.4.2003, senza che nei mesi successivi si procedesse alla dovuta reintegrazione della Commissione, per il completamento della procedura concorsuale già in stato di avanzata definizione.
L’inerzia dell’Amministrazione universitaria non cessava dopo un sollecito dell’attuale appellante in data 18.11.2004 e il 15.2.2005 anche i restanti componenti della commissione rassegnavano le proprie dimissioni, motivandole con l’accertato disinteresse dell’Amministrazione, in rapporto al procedimento sospeso da ormai oltre due anni. A distanza di circa tre mesi, quindi, il preside della Facoltà di lettere e filosofia emetteva la nota n. prot. 13563, il cui contenuto è già stato in precedenza ricordato e a tale nota si adeguava il rettore, con l’impugnato atto di revoca.
In tale contesto, non appare certamente soddisfatto l’obbligo di motivazione, di cui all’art. 3, comma 1 della citata legge n. 241/90, obbligo che viene specificamente riferito, fra l’altro, all’organizzazione amministrativa e allo svolgimento dei pubblici concorsi, con puntuale specificazione dei contenuti della motivazione stessa, che deve indicare “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria”. Nel caso di specie, le ragioni esposte dall’Amministrazione stessa appaiono avulse da qualsiasi riferimento concreto, essendo riconducibile il blocco della procedura concorsuale a cause del tutto estranee alle esigenze organizzative che avevano determinato l’indizione del concorso ed essendo imputabile ad inerzia degli organi, che avrebbero dovuto procedere alla sostituzione del componente dimissionario, il decorso di un periodo di tempo non breve. In tale situazione sia le intervenute, nuove esigenze dell’offerta didattica, sia le cause del pregresso ritardo avrebbero dovuto essere congruamente illustrate nell’atto di revoca, mentre la motivazione fa riferimento ad una prima circostanza, (il lungo tempo trascorso) di per sé neutra e imputabile all’Amministrazione, nonché ad una seconda circostanza le (“mutate esigenze”) riconducibile a motivi organizzatori, che non risultavano concretamente esplicitati dall’Amministrazione. Detta motivazione per la sua genericità, non soddisfa le esigenze normativamente previste, in quanto sarebbe applicabile a tutti i casi di lunga durata del procedimento concorsuale.
Anche ove l’indizione del concorso di cui trattasi fosse risultata corrispondente ad esigenze non ben valutate, peraltro, l’art. 21 nonies della più volte citata legge n. 241/90 avrebbe imposto l’esercizio della potestà di autotutela in tempi più ragionevoli, con adeguata ponderazione degli interessi dei soggetti coinvolti in un procedimento, che alla data della relativa sospensione risultava quasi ultimato.
Le argomentazioni esposte sarebbero già sufficienti per individuare una violazione dell’obbligo di provvedere motivando, da ritenere volto a garantire i principi di buon andamento, trasparenza, e pubblicità, dell’azione amministrativa.
La parte appellante, tuttavia, ha prodotto anche ulteriori allegazioni che, in assenza di qualsiasi controdeduzione, confermano la sopra ritenuta illegittimità degli atti impugnati in via principale, essendo stato segnalato che “l’insegnamento relativo al posto di professore ordinario, messo a concorso nel lontano 2001 dalla Facoltà di lettere e filosofia per il settore scientifico disciplinare L/OR 20 – Archeologia, Storia dell’Arte e Filosofia dell’**************, ovvero Religioni e Filosofie dell’************** – allora come oggi non coperto da un professore ordinario di ruolo – è ancora presente nell’organigramma della detta facoltà, essendo un insegnamento di fondamentale importanza, tanto da essere previsto sia nell’ambito del corso di laurea triennale di I livello, sia nel corso di Laurea specialistico di II livello”. Tale corso di laurea sarebbe oggi svolto per contratto, dopo il trasferimento del precedente titolare, da un professore associato già partecipante, come l’attuale appellante, al concorso del 2001. Sembra appena il caso di sottolineare, pertanto, come la continuità dell’insegnamento di cui trattasi smentisca la motivazione addotta per la mancata copertura della cattedra in questione.
In tale situazione il Collegio ritiene che l’appello non possa che essere accolto, con conseguente annullamento della sentenza appellata ed assorbimento di ogni altra ragione difensiva (ivi comprese le contestazioni dei verbali che – benché genericamente impugnati in primo grado – sono stati resi oggetto di censure, irritualmente proposte per la prima volta in appello tramite memoria non notificata); le spese giudiziali- da porre a carico della parte soccombente – vengono liquidate nella misura complessiva di €. 6.000,00 (Euro seimila/00) per i due gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, ACCOGLIE il ricorso in appello indicato in epigrafe, e in riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sez. II, n. 7407/06 in data 11.7.2006 accoglie l’originario ricorso e, per l’effetto, annulla altresì il decreto del rettore dell’università “L’Orientale” di Napoli n. 47 del 14.6.2005, nonché la nota n. 13563 del 23.5.2005 del preside della Facoltà di lettere e filosofia della medesima università, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Ateneo, nei termini di cui in motivazione.
CONDANNA l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese giudiziali, liquidate per i due gradi di giudizio nella misura di €. 6000,00 (Euro seimila/00) oltre IVA e CPA, in favore dell’appellante.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:
******************* Presidente
************** Consigliere
************************ Consigliere
*************** Consigliere
******************** Consigliere, Est.
Presidente
*******************
Consigliere Segretario
******************** ***************
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il….26/01/2009
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
****************
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Addì……………………………..copia conforme alla presente è stata trasmessa
al Ministero………………………………………………………………………………….
a norma dell’art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il Direttore della Segreteria
****** 8594/2007
CA
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