GIUDICE DI PACE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Napoli – VI sezione civile, nella persona del dr. avv. Nicola di Foggia, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al Nr. 6711 di R.G. dell’anno 2010,
TRA:
*** ***, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via L. Caldieri nr. 127, presso e nello studio dell’Avv. Angelo D’Orlando, che lo rappresenta e difende:
ATTORE;
E
*** ***, domiciliata in Napoli alla Via Dell’Epomeo nr. 72:
CONVENUTA CONTUMACE;
NONCHE’
*** assicurazioni s.p.a., nella persona del l.r.p.t., con sede in***:
CONVENUTA CONTUMACE.
Oggetto: risarcimento danni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice, sul presupposto che: il giorno 04/02/2009, in Napoli all’incrocio tra Via Risorgimento e Via Paolo Della valle, il proprio veicolo ***, assicurato con la *** spa, veniva investito e danneggiato dall’auto ***, risultata di proprietà della sig.ra *** *** ed assicurata con la Cattolica soc. coop. a r.l.; a seguito dell’urto il proprio veicolo riportava danni per il risarcimento dei quali inoltrava richiesta ai sensi e per gli effetti dell’art. 149 D.Lgs. 209/05, senza esito; rassegnava le seguenti conclusioni: dichiarare la responsabilità esclusiva a carico della parte convenuta responsabile civile; condannare la convenuta impresa di assicurazioni al ristoro dei danni in suo favore nella misura di € 1.125,12, oltre accessori di legge, oltre all’indennizzo per danno da ritardo; vinte le spese di lite con attribuzione.
Le parti convenuta rimanevano contumaci.
Falliva il tentativo di conciliazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice è improponibile e va respinta.
Per le vicende processuali si si rimanda ai verbali di causa ed agli scritti difensivi delle parti.
In via preliminare va dichiarata la contumacia delle parti convenute *** *** e *** spa, ritualmente vocate in ius.
Sempre preliminarmente deve essere rilevata e dichiarata l’improponibilità della domanda.
Invero, le condizioni di proponibilità e procedibilità dell’azione, devono essere valutate attraverso l’applicazione del D.lgs. 07/09/2005 nr. 209, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2005 – Supplemento Ordinario n. 163, conosciuto comunemente come “Nuovo codice della assicurazioni”.
Ebbene la norma richiamata, all’art. 145, II comma, dispone che nel caso in cui si applichi la procedura di cui all’articolo 149 l’azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, “può essere proposta” solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato “abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all’impresa di assicurazione dell’altro veicolo coinvolto, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150.”
L’art. 149, ultimo comma ed il 150, rinviano al regolamento di disciplina del sistema di risarcimento diretto, adottato col D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254 (Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell’articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private), il quale all’art. 6, detta il contenuto della richiesta di risarcimento danni. In questa norma, alla lettera c), si legge testualmente che la missiva debba contenere “la denominazione delle rispettive imprese”.
L’impianto normativo costruito dal Legislatore in tema di risarcimento diretto, è proteso allo snellimento ed alla rapidità delle procedure, che si articolano tra il danneggiato e la propria impresa di assicurazione. L’intero sistema è però fondato sul rispetto dei presupposti stabiliti: uno per tutti, che i due veicoli coinvolti nell’incidente debbano essere regolarmente garantiti da assicurazione obbligatoria e che l’impresa del veicolo danneggiato operi quale mandataria di quella del veicolo danneggiante; ciò ne presuppone la conoscenza e la messa in mora. Questa impresa, poi, può intervenire in giudizio ed addirittura estromettere l’altra. Sul punto si tralascia ogni commento sulla atecnicità ed improprietà sia linguistiche che giuridiche del Legislatore. Il sistema prevede, infine, la c.d. stanza di compensazione, dove le imprese assicuratrici andranno a regolare i loro rapporti economici in relazione ai sinistri liquidati.
Da questo sintetico escursus si vede come la conoscibilità dell’impresa del veicolo danneggiante e la sua messa in mora sia un elemento indefettibile, per il funzionamento del sistema.
Sul fronte processuale tutte le norme richiamate, in combinazione disposta fra loro, impongono, quindi, un requisito imprescindibile di proponibilità della domanda ai sensi dell’art. 149: l’invio della richiesta di risarcimento danni anche all’impresa del veicolo danneggiante.
Nella specie, seppure la messa in mora risulti intestata anche alla Cattolica soc. coop. a r.l., non risulta a questa inviata e recepita; in altre parole, non si rinviene in atti l’avviso di ricevimento sottoscritto e timbrato dalla suddetta impresa di assicurazioni.
Le condizioni dell’azione, tra le quali va annoverala quella di proponibilità, vanno ex officio valutate, a prescindere dalle eccezioni delle parti e dalla loro ritualità.
Deriva da quanto precede che la domanda così come formulata dalla parte attrice difettando di un requisito previsto per legge, va dichiarata improponibile e va respinta.
Nulla sulle spese, avendole parte attrice già anticipate.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Napoli – VI sezione civile, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
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dichiara la contumacia delle parti convenute *** *** e *** assicurazioni spa;
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dichiara la domanda proposta da *** ***, improponibile e la respinge;
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nulla sulle spese, avendole parte attrice già anticipate.
Così deciso in Napoli il 14/01/2011.
Il Giudice di Pace
(dr. avv. Nicola di Foggia)
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