Il Giudice delegato alla trattazione del procedimento camerale
monocratico n. 773/2010 VG, dott. Vincenzo Picaro, sciogliendo la
riserva assunta all’udienza del 3.11.2010 relativa al ricorso ex
art. 99 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 presentato l’1.6.2010 dall’avv.
F. C. quale difensore di C. U., nato ad Artena (RM) il
omissis, giusta procura rilasciata nell’istanza di gratuito
patrocinio, avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di
ammissione al patrocinio a spese dello Stato del C. nel procedimento
penale n. 924 del 2010 RG NR del Tribunale penale di Tivoli emesso
dal G.i.p. presso questo Tribunale, dott. Alfredo Maria Bonagura il
18.5.2010 notificatogli il 27.5.2010;
Fatto
visto il proprio provvedimento del 7/8.6.2010 col quale si è disposto che l’avv. F. C. producesse entro 15 giorni dalla comunicazione per fax di tale provvedimento la procura asseritamente rilasciatagli da C. U. non despositata;
rilevato che in data 9.6.2010 è stata depositata in cancelleria l’istanza di patrocinio a spese dello Stato presentata il 29.3.2010 al Tribunale di Tivoli da C. U., recante in calce la sola autenticazione della firma del C. per la presentazione di quell’istanza e l’elezione di domicilio presso lo studio del suddetto legale per l’eventuale notifica del decreto di liquidazione al difensore;
considerato che con proprio provvedimento del 22.6.2010 questo Giudice ha fissato udienza davanti a sé per il 3.11.2010 sollevando d’ufficio la questione dell’esistenza di una valida procura dell’avv. F. C. per rappresentare C. U. nel presente procedimento camerale alla luce del contenuto della procura rilasciata in calce all’istanza di patrocinio a spese dello stato;
rilevato che irritualmente l’avv. F. C. ha depositato in cancelleria il 30.6.2010, senza richiedere allo scopo alcun termine, la procura rilasciatagli da C. U. presso la casa circondariale di Velletri, ove è detenuto, per il presente procedimento, in data 25.6.2010, qualificandola come confermativa della precedente procura, e che all’udienza del 3.11.2010 il sottoscritto Giudice ha ribadito la questione della validità della procura anche in relazione ai termini di cui all’art. 99 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115;
rilevato che la firma di C. U., autenticata dall’avv. F. C. in calce all’istanza di patrocinio, sulla base della quale il suddetto legale ha proposto l’opposizione ex art. 99 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 avverso il rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del G.i.p. del Tribunale di Tivoli, non era affatto una procura ad litem, trattandosi della semplice modalità di firma dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato richiesta dall’art. 78 comma 2 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 e non accompagnata dall’attribuzione di alcun potere difensivo, e che non risulta depositata alcuna procura attribuita all’avv. F. C. per la difesa nel procedimento penale, riferibile sia pure per estensione, anche alla contestazione del provvedimento impugnato in questa sede;
considerato che in data 30.6.2010, peraltro irritualmente, l’avv. F. C., evidentemente consapevole del difetto di procura, ha depositato un’altra procura, conferitagli per questo procedimento da C. U. solo in data 25.6.2010 presso la casa circondariale di Velletri, nella quale il C. ha “confermato” l’attribuzione del potere di rappresentanza e difesa nel presente procedimento all’avv. F. C., potere in realtà mai attribuito in precedenza;
ritenuto che non sia applicabile l’art. 182 c.p.c. nuova formulazione che consente di sanare mediante rilascio di una nuova procura il vizio di nullità dell’originaria procura al difensore, in quanto nel caso di specie in calce all’istanza di ammissione al patrocinio di C. U. non era stata rilasciata all’avv. F. C. alcuna procura e si trattava quindi di procura inesistente e non semplicemente nulla;
considerato che una diversa interpretazione consentirebbe attraverso un rilascio di procura successivo alla definitività del provvedimento giudiziale l’elusione del termine d’impugnazione del provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che l’art. 99 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 fissa in venti giorni dalla notizia avutane dall’interessato, termine nella specie scaduto per ammissione del ricorrente (vedi punto 4 del ricorso) il 16.6.2010, e quindi già decorso quando C. U. in data 25.6.2010 ha rilasciato procura all’avv. F. C.;
ritenuto pertanto che l’opposizione sia inammissibile per difetto di procura e comunque per tardività del rilascio della stessa da parte di C. U. all’avv. F. C.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso ex art. 99 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 presentato l’1.6.2010 dall’avv. F. C. quale difensore di C. U., nato ad Artena (RM) il omissis, avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del C. nel procedimento penale n. 924 del 2010 RG NR del Tribunale penale di Tivoli emesso dal G.i.p. presso questo Tribunale, dott. Alfredo Maria Bonagura il 18.5.2010 notificatogli il 27.5.2010. Si comunichi.
Tivoli 4.11.2010.
Il Giudice delegato
dott. Vincenzo Picaro
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