Sentenza del 28.1.11 del Tribunale di Brescia Sezione lavoro in materia di abuso del diritto nell’ambito del diritto del lavoro

sentenza 10/03/11
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Brescia

Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria

Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro ****************

nella causa in materia di lavoro proposta con ricorso depositato in data 19 gennaio 2010

da

F. R., rappresentata e difesa dall’Avvocato ***************** del foro di Napoli, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato ************* del foro di Brescia, in Sarezzo (Brescia), via Paolo VI, 1;

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE REGIONAL EPER LA LOMBARDIA, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio legale presso la stessa in Brescia via Santa Caterina, 6;

 

ha pronunciato ai sensi dell’art. 429, c.p.c, con contestuale motivazione, la seguente

sentenza

Ragioni di fatto e di diritto

Con il ricorso in esame ***** chiede sia dichiarata l’illegittimità de licenziamento intimatole dalla convenuta Agenzia delle Entrate in data 22 maggio 2009 (documento n.37 delle produzioni della ricorrente), con le conseguenti statuizioni in ordine alla reintegrazione nel posto di lavoro e a quelle di carattere risarcitorio.

Risulta contestata alla ricorrente, la reiterata condotta nei confronti dell’ufficio, tesa, attraverso una serie di iniziative e condotte che prendevano spunto da diritti e prerogative inerenti lo status di dipendente, da un lato a creare una situazione di malfunzionamento, con vera e propria sottrazione di risorse ed impegno lavorativo, dell’ordinaria attività, e disagio allo scopo di esercitare un’indebita pressione sull’Amministrazione, dall’altro ad ottenere il trasferimento presso il luogo di residenza della famiglia di origine, Napoli, con forme e contenuti che assumevano in alcuni casi carattere ingiurioso, diffamatorio, minatorio.

Risulta anche contestata la mancata indicazione della variazione dell’indirizzo ove effettuare il recapito delle comunicazioni.

Premesso che unico soggetto legittimato è l’Agenzia dell’Entrate, unica soggettività giuridica riconosciuta dall’ordinamento, essendo la Direzione regionale, mera articolazione territoriale, il ricorso non merita accoglimento.

Sussiste prova documentale in atti del patologico atteggiamento assunto nei confronti del datore di lavoro, abusando della disciplina a tutela del dipendente.

Si passano in rassegna i principali atti della ricorrente che evidenziano il carattere strumentale, irrispettoso, nei toni, abnorme del proprio modo di interloquire con i responsabili dell’Amministrazione.

Successivamente all’istanza del 24 dicembre 2007 – come notato dall’Amministrazione, appena dopo la definitiva immissione in ruolo – con la quale la ricorrente chiedeva di essere trasferita con “formale messa in mora ai sensi dell’art.328 codice penale” (doc. n. 4 produzioni della convenuta), in data 23 ottobre 2008, nel formulare istanza di accesso agli atti (relativa alla graduatoria della procedura di mobilità a cui aveva partecipato) motivava il proprio interesse all’accoglimento dell’istanza “onde rilevare eventuali comportamenti sfocianti in eccesso di potere e/o vizi ed errori materiali…. e/o eventuali fattispecie delittuose commesse dai soggetti coinvolti nella presente vicenda…”, lamentando un errato computo del proprio punteggio e deducendo che l’interesse era giustificato anche dalla volontà di “tutelare la propria posizione giuridica complessiva” anche mediante ricorso al “giudice civile… onde fare valere il proprio diritto al trasferimento che fino ad ora è stato nei fatti denegato ed eventuale risarcimento dei gravi danni fino ad ora arrecati anche sotto forma di mobbing”, nonché con “eventuale istanza alla Procura della Repubblica competente onde punire eventuali comportamenti tenuti da tutti i soggetti coinvolti nella vicenda di cui si discorre.” (documento n.11); il 14 dicembre 2008, a seguito di diniego della richiesta del 27 novembre 2008 di due giorni di ferie o di aspettativa, in prosecuzione del periodo di ferie che durava fino al giorno 27 stesso, inoltrava nuova istanza di accesso agli atti in data 22 dicembre 2008, reiterando la motivazione sopra riportata (si veda il periodo che precede la parola “ESPONE” al documento n.12); nella lettera in modo del tutto inconferente rispetto alla richiesta si doleva della condotta tenuta dal datore di lavoro lamentando che l’assenza di motivazione del diniego assumeva “carattere apertamente punitivo e sanzionatorio” e che il comportamento tenuto aveva indotta la ricorrente a sottoporsi a cicli di psicoterapia; in tale contesto era attribuito al medico competente l’accertamento (allegato) circa l’individuazione di un disagio psicologico diagnosticato e riconducibile “ad un identico ed odioso movente: ledere la sottoscritta per aver chiesto un trasferimento…”: a fronte di un giudizio medico allegato in cui si parla di insorgenza della sindrome clinica (“attivazione ansiosa, depressione del tono dell’umore, disturbo del sonno, irritabilità, instabilità emotiva, ricorrenza intrusiva di pensieri relativi alle vicende lavorative, equivalenti somatici dell’ansia”) determinatasi “verosimilmente in relazione ad una serie di provvedimenti, atti e atteggiamenti ritenuti discriminatori, messi in atto da superiori gerarchici”, risultava che ciò, in definitiva, era indicato in ragione della “vicenda lavorativa narrata”, ossia della stessa interpretazione delle vicende lavorative riferite dalla paziente; va puntualizzato, quindi, che la relazione causale tra asseriti comportamenti discriminatori o vessatori e insorgenza della patologia, in definitiva, trovava unica giustificazione nelle stesse dichiarazioni della ricorrente.

Nella nuova richiesta di accesso agli atti in relazione al diniego di aspettativa non retribuita di 38 giorni per il periodo 8 settembre – 15 ottobre (documento n.13) del 17 ottobre 2008 (quindi posteriore), negata, nella quale la dipendente, oltre a dilungarsi gratuitamente su aspetti inerenti le ragioni che avevano determinato la richiesta di aspettativa, puntualizzava che l’interesse – evidente essendo la carenza di nesso con il periodo indicato, ormai superato – era da rinvenire, “visti i palesi vizi sopra rilevati”, tra l’altro in quello di “presentare istanza alla Procura della Repubblica competente e, conseguentemente, a costituirsi parte civile nell’eventuale successivo giudizio”; nella istanza di annullamento di autotutela di provvedimento del 7 gennaio 2009 (documento n.17) la ricorrente faceva riferimento a “continui dinieghi da parte dell’Agenzia delle Entrate ad ogni forma di mobilità con provvedimenti carenti di motivazione… senza alcuna considerazione della gravità della posizione complessiva” lamentando i “comportamenti apertamente ‘vessatori’ da parte di superiori e colleghi (es. diniego di aspettativa per motivi personali, diniego di ferie, diniego di ogni forma di mobilità per assistere i propri familiari, mancata partecipazione a corsi e/o momenti di formazione.. attribuzione di incarichi non desiderati ….) rientranti nella sfera del cd. mobbing”, allegando il certificato già sopra richiamato; l’istanza era successiva all’esito del ricorso d’urgenza proposto dalla F. è rigettato con ordinanza del 22 agosto 2008 dal giudice del lavoro di questo Tribunale).

Con ulteriore istanza del 9 gennaio (documento n.18) la ricorrente accusava la convenuta di avere operato una trattenuta stipendiale di €.646,81, costituente “ulteriore elemento dell’atteggiamento palesemente vessatorio e discriminatorio”: a seguito della comunicazione dello stato di malattia sopravvenuto rispetto alla concessione dell’aspettativa per malattia il datore di lavoro aveva negato che fosse possibile revocare l’aspettativa; si trattava di soluzione pur di dubbia legittimità ma che non può da solo giustificare le accuse di palese comportamento vessatorio; ulteriore istanza di accesso veniva presentata in data 18 dicembre 2008 (documento n.21): in essa si richiamava la comunicazione del provvedimento relativo al numero di buoni pasto assegnati, lamentando la mancanza di motivazione, e l’imprecisione: in tale contesto si stigmatizzava la “voluta negligenza dell’Ufficio ad effettuare un analitico conteggio degli stessi buoni pasto assegnati…” da inquadrare “nell’unitario disegno di demolizione psicologica della sottoscritta”; ancora il 27 marzo 2009 con la propria nota (documento n.24) la ricorrente dichiarava di non comunicare i giorni di ferie, ma solo i periodi, “a causa del fatto che l’Agenzia, nonostante, si ripete abbia riconosciuto le gravissime condizione di salute dei propri familiari, non ha concesso alla sottoscritta il diritto al trasferimento ex l.104/92 e/o distacco temporaneo”.

Con la richieste del 2 febbraio 2009 (documento n.44) la ricorrente intimava di provvedere “ad horas” all’ordine di notificazione dalla Commissione nazionale per l’accesso ai documenti amministrativi, chiedeva intervento in sede ispettiva e prospettava, una volta dedotta la sussistenza di vizi per violazione di legge ed eccesso di potere, a fronte di un comportamento asseritamente opposto tenuto in altro caso, che la condotta dell’Amministrazione rappresentava “fonte di precipue responsabilità in sede civile, penale e contabile”, riservandosi di attivare i procedimenti funzionali all’accertamento di dette responsabilità.

Mediante il profluvio di istanze e ricorsi (quelle citate sono una parte del più articolato carteggio documentato dall’Agenzia) rivolti all’Amministrazione o ad altri soggetti (in sostanza il livello “politico” dei destinatari) che non avevano alcun interesse all’iniziativa, e perseguendo lo scopo di informarli e di creare, in tale modo, attenzione sul “caso F.”, la ricorrente ha coltivato l’inconfessata aspettativa di creare pressione in capo ai responsabili amministrativi: escluso che, in relazione al livello culturale della ricorrente (laureata e vincitrice di concorso per posto nel ruolo amministrativo) e al tenore stesso dei propri atti, infatti, la ricorrente potesse equivocare su qualsivoglia forma di competenza dell’organo politico, rivolgere le richieste al Ministero o al Presidente del Consiglio poteva solo assumere il senso di velata allusione alla possibilità di sollecitare l’intervento dell’autorità politica.

Il carattere effimero di talune richieste (si veda la vicenda sulla contestazione circa la spettanza di un numero di buoni pasti superiore a quelli riconosciuti), le continue domande in ordine al mutamento del titolo dell’assenza, la richiesta rivolta a tale proposito, con cadenza regolare, relativa a singoli giorni di ferie, con aspettativa per malattia trasformazione, la sostanziale inutilità del flusso alluvionale di richieste di accesso agli atti, non seguiti da alcuna iniziativa ad effettiva tutela di propri diritti, ma con lo scopo, neppure celato, di potere formalizzare denunce, costituiscono indice coerenti tra di loro di tale intento.

Quanto al carattere latamente offensivo basti il richiamo ai documenti sopra indicati in cui le accuse ai responsabili di violazione malevola della legge e di praticare il mobbing, in assenza di un più apprezzabile corredo di elementi (si è evidenziato che, in ultima analisi l’unica fonte di prova di detti asseriti comportamenti è la stessa ricorrente) costituisce mera ingiustificata denuncia; negli stessi la gratuita affermazione circa comportamenti indebiti mobbizzanti, vessatori trova contraltare nella allusione e nella riserva di promuovere azioni legali su vari fronti (civile, amministrativo, penale). In tale prospettiva i richiami a quanto scritto nella documentazione prodotta con il ricorso (documenti nn.17 – 21) non possono essere letti nella negativa chiave interpretativa proposta dalla difesa della ricorrente; dalla loro piana lettura (il documento n.18 non è riferibile alla circostanza dedotta nel ricorso).

Sotto il profilo della tempestività e della precisione della contestazione e della proporzionalità della sanzione non si ravvisano profili di illegittimità: quanto al primo aspetto va da sé che l’addebito riguarda il carattere continuato, progressivo e costante della condotta attribuita al lavoratore, conseguendone che i fatti assumono rilevanza disciplinare nel momento in cui, secondo un apprezzamento prudente, ed il contesto in cui le condotte si realizzano, diventi intollerabile il mantenimento di un contegno che orami ha assunto il carattere di irreversibilità. In ordine alla precisione della contestazione, poi, è eloquente la lettura della relativa lettera (documento n.35 delle produzioni della ricorrente) che rende inutile ogni altro argomento in questa sede: è ben difficile per il giudicante argomentare circa l’inconsistenza del carattere analitico della contestazione, nel momento in cui si fa espresso riferimento ad atti, date, espressioni, e descrizione dei profili di addebito, come si è verificato, con dovizia, nell’atto esaminato. Quanto al secondo aspetto non si vede come la continua minaccia di usare “l’arma” della denuncia senza mai assumersi la responsabilità di attuare il proposito, e l’uso strumentale delle prerogative e dei diritti, alludendo ad un interesse, mai concretamente tutelato nelle richieste di accesso agli atti, potrebbero essere oltre modo tollerati nell’ambito di un rapporto lavorativo; a tale proposito il fatto che le istanze e perorazioni della lavoratrice non individuino le persone fisiche destinatarie delle proprie richieste petulanti (si allude alle inutili istanze di accesso agli atti o le lamentazioni per l’assegnazione di “incarichi non desiderati” – documento n.17 già citato – evidente allusione alla pretermissione di interessi pubblici generali agli interessi personali -) o minatorie, non sminuisce la gravità della condotta: si tratta di persone ben identificabili e di atti che incidendo sul normale e corretto dispiegarsi dei rapporti di ufficio minano la possibilità di recuperare questi ultimi al necessario carattere di correttezza e normalità. Di ciò si è operato giusto e fondato addebito alla lavoratrice che ha dimostrato di intendere la pubblica amministrazione come ricettore passivo di qualsivoglia sua richiesta senza presupporre la sussistenza di obblighi in capo al dipendente e del dovere dei responsabili amministrativi di pretendere il rispetto di tali obblighi: e ciò vale a cominciare dall’obbligo di permanenza quinquennale all’atto dell’assunzione nella sede di destinazione, conseguente alla scelta di concorrere ad un posto in ambito regionale diverso da quello di provenienza, dopo che anche l’esperimento delle verifica giudiziale – ordinanza del 22 agosto 2008 del giudice del lavoro di questo Tribunale – aveva ritenuto immeritevole di tutela l’istanza di trasferimento.

Di tutto ciò il provvedimento disciplinare impugnato dà certosino conto senza che la difesa della ricorrente colga il punto essenziale della ragione della sanzione: non è in discussione, infatti, che il lavoratore abbia il diritto di accesso agli atti o di rivolgere istanze al proprio datore di lavoro a tutela della condizione personale o lavorativa, bensì quello di strumentalizzare, tali prerogative e di renderle funzionali, non ad un interesse coerente con il fine intrinseco della singola richiesta, ma con l’obbiettivo ultimo di creare condizioni di disagio talmente elevato nell’ambiente di lavoro da costringere l’amministrazione ad accettare il trasferimento della ricorrente nella sede da lei ambita, pure di porre fine a tale contegno. Si tratta di atteggiamento inaccettabile nell’ambito di un rapporto lavorativo che presuppone correttezza e carattere fiduciario.

L’iniziativa della ricorrente è meritevole della condanna alle spese processuali, che si liquidano nella misura indicata nel dispositivo, in ragione della piana applicazione del principio di soccombenza.

p.q.m.

rigetta il ricorso proposto da ****** nei confronti dell’Agenzia dell’Entrate.

Condanna ***** al pagamento in favore dell’Agenzia dell’Entrate delle spese processuali che si liquidano nella misura complessiva di €.900,00, per diritti ed €.2000,00 per onorario, oltre al rimborso forfetario di legge delle spese, i.v.a e c.p.a..

Brescia, 28 gennaio 2011

 

Il cancelliere Il Giudice

Salvatore Zagarrì ****************

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