Il potere riconosciuto al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, di emanare ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi degli articoli 50 e 54 D.Lgs. n. 267 del 2000 (T.U. sugli enti locali) richiede la sussistenza di una situazione di effettivo pericolo di danno grave ed imminente per l’incolumità pubblica, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva, debitamente motivata a seguito di approfondita istruttoria.
In altre parole, deve ritenersi che presupposto per l’adozione dell’ordinanza extra ordinem sia il pericolo per l’incolumità dotato del carattere di eccezionalità tale da rendere indispensabile interventi immediati ed indilazionabili, consistenti nell’imposizione di obblighi di fare o di non fare a carico del privato.
N. 01668/2011 REG.PROV.COLL.
N. 04424/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4424 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da***
contro***
per l’annullamento
dei verbali del 15/05/2009, del 29/9/2009 e del povv. Prot. 992 del 27/11/2009 con cui si ordina e si diffidano i ricorrenti ad operare verifiche al costone tufaceo presso lo stabile sito in Napoli alla via Tommaso de Amicis n. 250 assicurando l’eliminazione del pericolo per la pubblica e privata incolumita’ –
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Napoli in Persona del Sindaco P.T. e di Comune di Napoli Sindaco;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 marzo 2011 il dott. ************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorso iniziale ed i successivi motivi aggiunti censurano gli atti emanati dall’amministrazione resistente – univocamente riconducibili, anche in forza della normativa di riferimento ivi richiamata, al novero delle cd. odinanze con tingibili ed urgenti – nella misura in cui si risolvono in un ingiustificato ordine rivolto ai proprietari-ricorrenti di non praticare i luoghi in questione e di eseguire, previa opportuni accertamenti tecnici, i necessari lavori di messa in sicurezza e di eliminazione del pericolo per la privata incolumità connesso al distacco del costone tufaceo sovrastante il relativo fabbricato.
Il ricorso è fondato e va accolto in relazione all’assorbente motivo, già evidenziato in sede cautelare, per cui le ordinanze sindacali sarebbero state emesse in carenza dei presupposti per il corretto esercizio del potere extra ordinem, ai sensi degli articoli 50 e 54 TUEL, consistenti nei requisiti dell’imprevedibilità e del repentino insorgere dell’esigenza cui si intende porre rimedio, dell’impossibilità di differire l’intervento per l’incombenza del danno, dell’inidoneità di ogni altro mezzo offerto dall’ordinamento.
Ed, invero, per consolidata giurisprudenza (CdS Sez.V, n. 6366/07, n. 2109/07, Sez. IV, n. 4402/04), il potere sindacale di emanare ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi degli articoli 50 e 54 D.Lgs. n. 267 del 2000 richiede la sussistenza di una situazione di effettivo pericolo di danno grave ed imminente per l’incolumità pubblica, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva, debitamente motivata a seguito di approfondita istruttoria. In altri termini, presupposto per l’adozione dell’ordinanza extra ordinem è il pericolo per l’incolumità dotato del carattere di eccezionalità tale da rendere indispensabile interventi immediati ed indilazionabili, consistenti nell’imposizione di obblighi di fare o di non fare a carico del privato.
Nel caso considerato, dalla stessa documentazione versata in atti (cfr. memoria depositata il 13.1.2011), emerge, per un verso, l’assenza di una puntuale e curata verifica dello status quo, atteso che la riscontrata impossibilità di effettuare indagini accurate nell’area privata ha determinato il ricorso ad una insufficiente e preliminare ispezione visiva del costone tufaceo; e, per altro verso, proprio siffatta verifica non evidenziava situazioni di dissesto tali da inficiare la statica del fabbricato.
Deve, pertanto, rilevarsi come né nei provvedimenti sindacali, né nella note in essi richiamate siano indicate circostanze che, sotto il profilo della sicurezza statica dei luoghi, denotino un rischio imminente per la pubblica incolumità, tali non potendosi considerare le ipotetiche e generiche indicazioni ivi riportate.
Né rileva, nella specie, la circostanza per cui le diffide oggetto di ricorso per motivi aggiunti, proprio a tal fine, impongano ai ricorrenti di procedere alle opportune verifiche. Pur condividendosi, infatti, il ragionamento dell’amministrazione resistente circa la non escludibilità in astratto dei presupposti per l’adozione dell’ordinanza sindacale in ragione del dovere, per il proprietario, di concorrere ad assicurare che ciò che gli appartiene non divenga causa di pericolo per la privata incolumità., quel che va considerato nel caso in esame è l’assenza di una situazione comportante eccezionale pericolo per l’altrui incolumità idonea a giustificare l’ordinanza extra ordinem.
Peraltro, in disparte la questione circa l’equiparazione dell’ordinanza ad una “diffida” per effetto della sussistenza di un obbligo preesistente, ciò che rileva è che gli impugnati provvedimenti, non lasciando margini, al di là delle espressioni usate, circa la scelta di una soluzione alternativa alla realizzazione degli interventi ingiunti, non possono prescindere, ai fini della loro legittimità, dalla necessità di accertare i presupposti di eccezionalità e di non diversa risolvibilità secondo i mezzi offerti dall’ordinamento necessari per l’adozione del provvedimento extra ordinem.
In definitiva, per tali ragioni connesse all’insufficienza istruttoria e motivazionale dei provvedimenti impugnati, questi ultimi vanno annullati, fati salvi gli ulteriori atti dell’amministrazione da adottarsi nel rispetto dei principi sopraenunciati, anche in ragione del successivo conseguimento della disponibilità giuridica del bene in questione da parte degli odierni ricorrenti (sentenza tribunale di Napoli n. 13914/2009).
Le spese del giudizio possono compensarsi sussistendo giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sul ricorso iniziale e successivi motivi aggiunti, li accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti come in epigrafe indicati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2011 con l’intervento dei magistrati:
****************, Presidente FF
*****************, Consigliere
Carlo Buonauro, Primo Referendario, Estensore
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L’ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/03/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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