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Tar Lazio – Sentenza n. 3268-2011 (Illegittimità dei provvedimenti relativi alla determinazione delle dotazioni organiche del personale docente – D.I. 62-2009 e C.M. 37-2010 – ).
È illegittimo il Decreto Interministeriale n. 62 del 6 luglio 2009 relativo all’organico di diritto del personale docente per gli aa.ss. 2009/10, in quanto l’amministrazione non può prescindere, nel procedimento di determinazione delle dotazioni organiche complessive, dal parere delle commissioni parlamentari competenti espressamente previsto dall’art. 22 della legge 448/2001.
È illegittima la Circolare Ministeriale n. 37/2010 del 13 aprile 2010 con la quale il MIUR ha trasmesso uno schema di D.I. e ha diramato istruzioni per la determinazione delle dotazioni organiche del personale docente per l’a.s. 2010/2011.
Invero tale prassi può ritenersi legittima solo nella misura in cui si limiti a predisporre adempimenti, avviare consultazioni a dettare istruzioni, tutte espressamente e chiaramente condizionate, non solo in relazione alla loro utilità ma anche e soprattutto in ordine agli effetti giuridici vincolanti, all’effettiva emanazione del testo normativo i cui contenuti si anticipano. Gli effetti – in alcuni casi particolarmente rilevanti nei confronti dei soggetti coinvolti a vario titolo nella vita e nel funzionamento delle istituzioni scolastiche – devono cioè manifestarsi e decorrere dalla data di entrata in vigore della norma, e l’anticipazione deve concernere esclusivamente aspetti organizzativi e strumentali senza imporre sacrificio alcuno (neanche provvisorio) agli interessi dei soggetti in qualche modo toccati dalla norma in fieri. In sostanza, la circolare – ovviamente in relazione agli aspetti ancora de iure condendo – deve limitarsi a dare istruzioni operative in modo che la macchina amministrativa, anche periferica, sia pronta ai “blocchi di partenza” non appena la norma entrerà in vigore.
E’ evidente che siffatto modus procedendi è ontologicamente incompatibile con azioni preparatorie che coinvolgano il rapporto di lavoro o il rapporto con gli alunni, ossia questioni che incidano immediatamente sulla sfera giuridica di terzi generando effetti irreversibili, poiché in tali casi il principio di legalità risulterebbe gravemente violato.
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