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Consiglio di Stato – Sentenza n. 1540/2011 (Provvedimenti di riorganizzazione del sistema scolastico – inammissibilità del ricorso di associazioni ed istituzioni scolastiche).
È inammissibile il ricorso proposto da associazioni di insegnanti e da un Circolo Didattico avverso:
– il Piano Programmatico per la razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico di cui all’art. 64, comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
– il d.P.R. 20 marzo 2009, n. 81, recante “Norme per la riorganizzazione delle rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4 del d.l.28 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”,
– il d.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.
Non è infatti definibile quale interesse dell’intera categoria, oggetto di possibile lesione immediata, attuale e concreta, quello alla legittimità del procedimento di formazione di atti regolamentari, versandosi chiaramente, se così fosse, nella “tutela giudiziale della astratta legalità dell’azione amministrativa”; né può essere dedotta la lesione di un interesse alla migliore organizzazione e qualità del servizio scolastico, in quanto interesse siffattamente astratto da non potersi ritenere, di per sé, giuridicamente qualificato e volto a specifica tutela della categoria degli insegnanti, trattandosi invero di interesse generale della collettività nazionale suscettibile di essere perseguito con scelte di indirizzo diverse nel comune contesto della salvaguardia dei valori costituzionali, a loro volta tali da poter anche essere ritenute, nel concreto, non necessariamente lesive dell’interesse di tutta la categoria.
Inoltre, quanto al Circolo Didattico, è altresì riscontrabile il difetto del carattere di rappresentatività della categoria, essendo il Circolo una articolazione dell’organizzazione scolastica e non una associazione di categoria o di settore.
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