Premesso che l’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è strumentale ad esigenze di conoscenza effettiva e, conseguentemente, di partecipazione all’azione amministrativa da parte del cittadino nella cui sfera giuridica l’atto conclusivo del procedimento stesso è destinato ad incidere – in modo che egli sia in grado di influire sul contenuto del provvedimento – si ha, tuttavia, che l’omissione di tale formalità non vizia il provvedimento quando il contenuto di quest’ultimo sia interamente vincolato, pure con riferimento ai presupposti di fatto.
In merito, deve peraltro considerarsi che in base alla regola di cui all’art. 21 octies della citata legge n. 241 del 1990, quale introdotto dall’art. 14 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento non costituisce causa di annullamento nelle ipotesi in cui risulti dimostrato che il provvedimento non avrebbe avuto un contenuto diverso da quello concretamente adottato.
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