L’articolo recita così:
35-sexies. All’articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n.28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”.
L’ultimo comma dell’articolo 8 d.lgs. 28-04-2010, n.28 avvisava chi era chiamato in mediazione specificando che ” dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio…” Lo scopo principale di questa norma era quello di incentivare il più possibile l’utilizzo della “mediazione” nella composizione stragiudiziale delle controversie. Probabilmente dall’analisi delle statistiche di adesione alla mediazione e della successiva partecipazione si è appreso che le sedute del procedimento venivano disertate con una percentuale importante. Da qui discende la linea dura per chi “snobba” la mediazione. L’art.35 sexies prevede, per coloro che non partecipano al procedimento, una multa pari al contributo unificato dovuto per la causa. L’entrata in vigore della sopracitata norma, ad oggi, è conseguente alla definitiva approvazione e pubblicazione in G.U. della manovra di Ferragosto.
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