Pubblicato nella gazzetta n. 220 del 21-09-2011 il decreto taglia-riti (d.lgs. 150)
La riforma processuale 2011 snellisce i riti processuali che attualmente erano ben 33 e li riduce a tre: RITO DEL LAVORO, RITO SOMMARIO DI COGNIZIONE e RITO ORDINARIO DI COGNIZIONE.
Nel RITO ORDINARIO rimangono salve le norme sulla competenza, sul contenuto dell’atto, sulle impugnazioni, sulla composizione dell’organo giudicante, per i procedimenti speciali, i procedimenti in materia fallimentare ed in materia di famiglia e minori; in pratica la riforma accorpa le materie come di seguito elencate.
Ripartizione delle materie fra i tre riti
PROCEDIMENTI REGOLATI DAL RITO DEL LAVORO:
• procedimento in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione (art. 6);
• procedimento in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada (art. 7);
• procedimento di opposizione a sanzione amministrativa in materia di stupefacenti (art. 8);
• procedimento in materia di opposizione ai provvedimenti di recupero di aiuti di Stato (art. 9);
• procedimento in materia di applicazione delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali (art. 10);
• controversie agrarie (art. 11);
• procedimento di impugnazione dei provvedimenti in materia di registro dei protesti (art. 12);
• procedimento di riabilitazione del debitore protestato (art. 13).
PROCEDIMENTI REGOLATI DAL RITO SOMMARIO DI COGNIZIONE
• procedimento per la liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato (art. 14);
• procedimento per l’opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia (art. 15);
• controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea o dei loro familiari (art. 16);
• controversie in materia di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea o dei loro familiari (art. 17);
• controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati che non sono membri dell’Unione europea (art. 18);
• controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale (art. 19);
• procedimento di opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché agli altri provvedimenti dell’autorità amministrativa in materia di diritto all’unità familiare (art. 20);
• procedimento per l’opposizione alla convalida del trattamento sanitario obbligatorio (art. 21);
• procedimento per le azioni popolari e per le controversie in materia di eleggibilità, decadenza ed incompatibilità nelle elezioni comunali, provinciali e regionali (art. 22);
• azioni in materia di eleggibilità e incompatibilità nelle elezioni per il Parlamento europeo (art. 23);
• procedimento per l’impugnazione delle decisioni della Commissione elettorale circondariale in tema di elettorato attivo (art. 24);
• procedimento per la riparazione a seguito di illecita diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche (art. 25);
• procedimento per l’impugnazione dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai (art. 26);
• procedimento di impugnazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti (art. 27);
• procedimenti in materia di discriminazione (art. 28);
• procedimento di opposizione alla stima nelle espropriazioni (art. 29);
• controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento (Art. 30)
PROCEDIMENTI REGOLATI NECESSARIAMENTE DAL RITO ORDINARIO DI COGNIZIONE
• controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso (art. 31);
• procedimento in materia di opposizione a procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici (art. 32);
• controversie in materia di liquidazione degli usi civici (art. 33).
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