Applicazione del decreto taglia-riti (mutamento del rito art.4 d.lgs.150/2011)

AR redazione 10/10/11
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Applicazione del decreto taglia-riti (d.lgs.150/2011)

 

Mutamento del rito (articolo 4 del d.lgs.150-2011)

(estratto dal volume I RITI ATTUALI NELLA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE pubblicato da Maggioli Editore)

 

La disposizione in commento disciplina il mutamento del rito nell’ipotesi che le parti introducano un procedimento diverso rispetto a quello previsto dalla legge e stabilisce che in tal caso il giudice con ordinanza, su istanza di parte o anche d’ufficio, dispone il mutamento del rito non oltre la prima udienza di comparizione.

Qualora il rito previsto dalla legge sia il rito lavoro, caratterizzato da preclusioni, sia assertive che probatorie, già nel ricorso introduttivo (cfr. art. 414 c.p.c.), il terzo comma prevede che il giudice con l’ordinanza di mutamento del rito fissa l’udienza di comparizione ex art. 420 c.p.c. concedendo alle parti un termine perentorio entro cui provvedere all’integrazione degli atti introduttivi.

Inoltre, qualora il giudice adito si dichiari incompetente, nella medesima ordinanza dovrà indicare il rito corretto da applicare per la riassunzione dinanzi al giudice competente secondo le disposizioni del presente decreto.

L’ultimo comma della disposizione in commento serve a circoscrivere al minimo l’incertezza interpretativa legata ad un possibile, eventuale mutamento del rito, prevedendo che gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito applicato prima del mutamento, così escludendo in modo univoco l’efficacia retroattiva del provvedimento che dispone il mutamento medesimo.

Dal tenore letterale della disposizione in commento si evince chiaramente come l’intenzione del legislatore sia stata quella di introdurre una rigida barriera temporale (la prima udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudice) oltre la quale è precluso pronunziare il mutamento del rito, sia in via di eccezione di parte che come provvedimento officioso del giudice, consolidandosi il rito.

In seguito all’esame delle Commissioni di entrambe le Camere si è espressamente previsto che restino ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento, così da evitare incertezze interpretative in merito al regime delle preclusioni, tutelando l’affidamento riposto sulle regole procedimentali seguite fino al momento del mutamento.

Nella relazione illustrativa si sottolinea che il legislatore ha scelto una disciplina del mutamento del rito differente sia a quella prevista nel rito lavoro (dove il mutamento può essere disposto anche in grado di appello in ossequio ad un particolare favor per il rito del lavoro alla luce delle maggiori garanzie per il lavoratore) sia a quella prevista nel caso di mutamento del rito da sommario di cognizione a ordinario (in cui si prevede la pronunzia di mutamento delle forme processuali durante la prima udienza di comparizione delle parti), tenendo conto “per un verso, dell’assenza di ragioni tali da dar luogo ad un favor assoluto per uno specifico modello procedimentale e, per altro verso, dell’esigenza di ridurre al minimo l’ambito temporale di incertezza sulle regole destinate a disciplinare il processo, al fine di scongiurare vizi procedurali che, riverberandosi a catena su tutta l’attività successiva, possano far regredire il processo, in contraddizione con i principi di economia processuale e di ragionevole durata sanciti dall’art. 111 della Costituzione”.

La disposizione in commento disciplina il mutamento del rito nell’ipotesi che le parti introducano un procedimento diverso rispetto a quello previsto dalla legge e stabilisce che in tal caso il giudice con ordinanza, su istanza di parte o anche d’ufficio, dispone il mutamento del rito non oltre la prima udienza di comparizione.

 Qualora il rito previsto dalla legge sia il rito lavoro, caratterizzato da preclusioni, sia assertive che probatorie, già nel ricorso introduttivo (cfr. art. 414 c.p.c.), il terzo comma prevede che il giudice con l’ordinanza di mutamento del rito fissa l’udienza di comparizione ex art. 420 c.p.c. concedendo alle parti un termine perentorio entro cui provvedere all’integrazione degli atti introduttivi.

Inoltre, qualora il giudice adito si dichiari incompetente, nella medesima ordinanza dovrà indicare il rito corretto da applicare per la riassunzione dinanzi al giudice competente secondo le disposizioni del presente decreto.

L’ultimo comma della disposizione in commento serve a circoscrivere al minimo l’incertezza interpretativa legata ad un possibile, eventuale mutamento del rito, prevedendo che gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito applicato prima del mutamento, così escludendo in modo univoco l’efficacia retroattiva del provvedimento che dispone il mutamento medesimo.

Dal tenore letterale della disposizione in commento si evince chiaramente come l’intenzione del legislatore sia stata quella di introdurre una rigida barriera temporale (la prima udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudice) oltre la quale è precluso pronunziare il mutamento del rito, sia in via di eccezione di parte che come provvedimento officioso del giudice, consolidandosi il rito.

In seguito all’esame delle Commissioni di entrambe le Camere si è espressamente previsto che restino ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento, così da evitare incertezze interpretative in merito al regime delle preclusioni, tutelando l’affidamento riposto sulle regole procedimentali seguite fino al momento del mutamento.

Nella relazione illustrativa si sottolinea che il legislatore ha scelto una disciplina del mutamento del rito differente sia da quella prevista nel rito lavoro (dove il mutamento può essere disposto anche in grado di appello in ossequio ad un particolare favor per il rito del lavoro alla luce delle maggiori garanzie per il lavoratore) sia da quella prevista nel caso di mutamento del rito da sommario di cognizione a ordinario (in cui si prevede la pronunzia di mutamento delle forme processuali durante la prima udienza di comparizione delle parti), tenendo conto “per un verso, dell’assenza di ragioni tali da dar luogo ad un favor assoluto per uno specifico modello procedimentale e, per altro verso, dell’esigenza di ridurre al minimo l’ambito temporale di incertezza sulle regole destinate a disciplinare il processo, al fine di scongiurare vizi procedurali che, riverberandosi a catena su tutta l’attività successiva, possano far regredire il processo, in contraddizione con i principi di economia processuale e di ragionevole durata sanciti dall’art. 111 della Costituzione”.

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