L’articolo 126 bis del D. Lgs. 30.4.1992 n. 285 (c.d. Nuovo Codice della Strada), oltre a disciplinare l’istituto della patente a punti, statuisce l’obbligo del proprietario del veicolo, ovvero di altro obbligato in solido ai sensi del successivo articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, alla comunicazione dell’identità del conducente, pena il pagamento di una somma da euro 269,00 a euro 1.075,00.
L’applicazione pratica della norma ha posto da subito una serie di problemi di non facile soluzione, primo fra tutti l’individuazione del momento a partire dal quale i soggetti sopra indicati sono obbligati a comunicare i dati del trasgressore.
La prassi consolidata, infatti, vede l’invio, da parte dell’organo di polizia che ha accertato l’infrazione, del modulo di comunicazione dei dati unitamente alla notifica del verbale, con diffida ad adempiere entro 60 giorni.
Occorre premettere che, trattandosi di sanzione accessoria, essa discende dall’irrogazione della sanzione principale, che a sua volta non può concretizzarsi prima che la vicenda sia definitivamente chiusa: non prima, cioè, che il proprietario del veicolo abbia avuto l’opportunità di contestare la sanzione principale, e che l’eventuale giudizio si sia concluso a suo sfavore.
Il presupposto del sopra indicato obbligo, dunque, è che la responsabilità del conducente riguardo all’infrazione non sia più contestabile: se la comunicazione è finalizzata a punire l’autore dell’infrazione, infatti, essa non può essere pretesa prima che la violazione sia accertata in modo definitivo.
Una soluzione diversa contrasterebbe con il principio “nemo tenetur se detegere” in base al quale nessuno può essere costretto ad accusarsi, e comprometterebbe la libertà di circolazione (art. 16 Cost.) nel caso limite in cui vengano decurtati gli ultimi punti della patente e poi viene annullata la contestata infrazione.
Alla luce di quanto detto emerge che la prassi dell’invio congiunto del verbale di contestazione dell’infrazione e della richiesta di comunicazione dei dati personali del conducente appare del tutto illegittima, come pure affermato dalla giurisprudenza di merito (Giudice di Pace di Roma, Sent. n. 44738 del 19 ottobre 2006).
Prescindendo dal tenore letterale del ridetto articolo 126 bis, comma secondo, C.d.S., il 19 luglio 2010 il Tribunale Roma, Sez. XIII, seppure in contrasto con il prevalente orientamento, ha testualmente statuito, tra l’altro, che: “l’eventuale impugnazione del verbale di accertamento della violazione al Codice della Strada, non incide in alcun modo sull’obbligo del privato di fornire alla P.A. la propria collaborazione consistente nella comunicazione dei dati personali e della patente del conducente effettivo cui deve essere ricondotta la sanzione oggetto di contestazione”.
Non si può non tacere, infine, in ordine ad una recentissima pronuncia della Cassazione Civile n. 22881 del 2010, la quale, anch’essa, in netta antitesi con l’orientamento generale ha previsto l’obbligatorietà della comunicazione dei dati del conducente anche in caso di proposizione del ricorso avverso la sanzione per violazione delle norme del Codice della Strada: “In tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto – ai sensi dell’art. 126-bis, comma 2, quarto periodo, del codice – a comunicare all’organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell’illecito presupposto, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall’organo di polizia, senza che quest’ultimo sia tenuto a soprassedere alla richiesta in attesa della definizione della contestazione dell’illecito; ne consegue che la sanzione di cui all’art. 180, comma 8, del codice della strada sussiste anche in caso di annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione, attesa l’autonomia delle due infrazioni, la seconda delle quali attiene ad un obbligo di collaborazione nell’accertamento degli illeciti stradali. (Cassa e decide nel merito, Giud. pace Lagonegro, 24/02/2006)”.
Pertanto se, come nel caso oggetto del presente intervento, entro i sessanta giorni dalla notifica il proprietario impugna il verbale (nel caso di specie attraverso il ricorso al competente Prefetto) senza pagare la sanzione né comunicare i dati del trasgressore, non dovrebbe scattare la sanzione accessoria, in quanto il profilo di responsabilità è in via di accertamento. Come ha ben rimarcato la Corte Costituzionale con Sentenza n. 27 del 2005, “in nessun caso il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione”.
Tale previsione, recentemente, è stata interamente confermata dalla Circolare n. 300/A/3971/11/109/16 del 29 aprile 2011 del Ministero dell’Interno.
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