L’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica in seduta pubblica costituisce una garanzia di trasparenza nello svolgimento delle gare di appalto
quindi legittimamente la stazione appaltante se ne è avvalsa ancor prima che il Consiglio di Stato si pronunciasse sul punto.
la Commissione si è limitata a rilevare che le buste erano state già aperte in fase di preselezione (al solo fine di verificare la documentazione) , ma ciò non implica affatto che poi – come è stato chiaramente verbalizzato nel verbale di preselezione – non siano state successivamente richiuse, tant’è vero che la stessa Commissione ha sempre indicato nei singoli verbali, nei quali sono riportate le operazioni di valutazione delle offerte tecniche, la previa apertura delle buste contenenti le offerte.
Ritiene dunque il Collegio che correttamente la difesa della Provincia abbia contestato l’assunto della ricorrente in merito all’introduzione dei nuovi sub criteri di valutazione “a buste aperte” come se la Commissione giudicatrice avesse avuto la possibilità di fissare i nuovi parametri di valutazione dopo aver avuto accesso alla documentazione (senza considerare – peraltro – la diversità dei soggetti che hanno presenziato alla fase di preselezione e di quelli che hanno in concreto proceduto alla valutazione delle offerte).
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