Il divieto di consegna diretta dei plichi presso gli uffici della stazione appaltante contribuisce ad assicurare la massima imparzialità dell’operato amministrativo
la clausola contenuta nella lettera di invito e relativa alle modalità di presentazione dell’offerta fosse chiarissima nel prevedere esclusivamente l’obbligo di rivolgersi o ad una agenzia di recapito – che avrebbe dovuto rilasciare alla consegna del plico il contrassegno con data e orario controfirmato dal personale incaricato alla ricezione – ovvero a mezzo raccomandata del servizio postale.
In nessun punto della lettera di invito è contemplata la possibilità di provvedere alla consegna diretta del plico contenente l’offerta, ma anzi è specificato chiaramente che il mancato rispetto delle modalità previste per la consegna dell’offerta avrebbe comportato l’esclusione dalla gara.
L’indicazione del luogo e dell’orario per eseguire la consegna è intuitivamente stato introdotto al fine di fugare ogni possibile dubbio in caso di utilizzazione delle agenzie di recapito, che com’è noto, consegnano i plichi anche in orario pomeridiano.
L’assoluta chiarezza ed univocità della clausola non consentono, quindi, il ricorso all’interpretazione estensiva.
Quanto alla dedotta illegittimità della clausola, è sufficiente richiamare il costante orientamento della giurisprudenza secondo cui devono ritenersi legittime le regole di gara che impongano determinate modalità di presentazione delle offerte ( a mezzo posta o a mezzo corriere:) (cfr. Cons. Stato Sez. V 30/4/02 n. 2291; 13/1/2005 n. 82; 25/7/06 n. 4666; T.A.R. Calabria, Sez. Reggio Calabria 20/10/2010 n. 944).
La stazione appaltante, infatti, dispone di un margine di discrezionalità che le consente di imporre oneri anche più stringenti rispetto a quelli previsti dalla legge, purchè le clausole non si presentino come eccessivamente onerose o sproporzionate e tali da restringere indebitamente l’accesso alle procedure di gara: con riferimento alla previsione di determinate modalità di recapito delle offerte la giurisprudenza ha ritenuto giustificato il divieto di ricorso alla consegna diretta in quanto detta modalità non fornisce pari garanzie rispetto all’utilizzazione di soggetti esterni quali il servizio postale o i corrieri privati, in quanto mettendo in contatto l’impresa con l’ufficio, consente di apprendere notizie sul numero e sull’identità dei partecipanti alla gara con possibilità di determinare conseguentemente la propria condotta (cfr. Cons. Stato Sez. V 30/4/02 n. 2291).
In altre parole, il divieto di consegna diretta dei plichi presso gli uffici della stazione appaltante contribuisce ad assicurare la massima imparzialità dell’operato amministrativo, la par condicio tra i partecipanti e la segretezza delle offerte (cfr. Cons. Stato Sez. V 18/3/2004 n. 1411), scongiurando in radice il rischio di una dispersione di notizie riservate (cfr. Cons. Stato Sez. V 25/7/06 n. 4666).
La previsione del necessario ricorso alla consegna a mezzo del servizio postale o di agenzie di recapito non può dunque ritenersi né sproporzionata, né irragionevole e sicuramente non idonea a restringere la concorrenza, trattandosi di modalità di uso comune e di agevole accesso per qualunque soggetto.
Passaggio tratto dalla sentenza numero 2218 del 5 marzo 2012 pronunciata dal Tar Lazio, Roma
Infine, deve rilevarsi che contrariamente a quanto rappresentato nel ricorso, le diverse modalità di consegna utilizzate dalla ricorrente non possono considerarsi equivalenti a quelle individuate nella lex specialis di gara, in quanto dalla disamina della copia della busta depositata in giudizio dalla difesa erariale – unica busta esaminata dalla commissione giudicatrice – non vi è traccia della data e dell’orario di consegna del plico, nonché dell’ufficio che lo ha materialmente ricevuto (elementi questi invece presenti nel caso di consegna a mezzo di agenzia di recapito, tenuta a predisporre il contrassegno contenente l’indicazione del giorno e dell’ora di consegna controfirmato dal personale dell’ufficio addetto alla ricezione, così come stabilito nella lettera di invito).
Soltanto sulla copia della busta depositata in giudizio dalla ricorrente è possibile ricavare tali elementi, non presenti nel plico esaminato dalla Commissione giudicatrice: ritiene dunque il Collegio che la commissione giudicatrice abbia correttamente escluso la ricorrente dalla gara non avendo rispettato le disposizioni – poste a pena di esclusione – contenute nella lettera di invito avendo provveduto alla consegna del plico secondo modalità difformi.
Il ricorso deve essere pertanto respinto perché infondato.
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