La nostra Carta Costituzionale, all’undicesimo comma dell’art. 87, dispone che: “(Il Presidente della Repubblica) Può concedere la grazia e commutare le pene”. Pertanto, il Capo dello Stato, ai sensi della prefata norma costituzionale, può esercitare due distinte facoltà: annullare una pena concedendo la grazia, oppure commutarla in una sanzione differente (di solito pecuniaria in luogo di una pena detentiva).
Nelle scorse ore, come è noto, Alessandro Sallusti, direttore responsabile del Giornale, è stato il beneficiario di un atto di clemenza dell’inquilino del Quirinale; ma sulla vicenda, come accade usualmente, è stata fatta una grande confusione tra l’istituto della Grazia e quello della Commutazione della pena.
Molte testata giornalistiche, infatti, comprese quelle più attente alla cronaca giudiziaria, hanno aperto la prima pagina con un titolo che richiamava la concessione della Grazia in favore del giornalista; in realtà, però, quest’ultimo è stato beneficiario di una mera commutazione della pena. In particolare, i 14 mesi di detenzione irrogati a suo carico dalla Cassazione con la sentenza n. 41429 del 2012 sono stati commutati in una multa quantificata, come chiarisce il comunicato del Quirinale, sulla base dei parametri normativi di cui all’art. 135 c.p..
Ciò detto, occorre chiarire che a causa dell’inerzia del Legislatore ordinario, c’è sempre stata una certa confusione tra questi due istituti, nonostante le sostanziali differenze che sussistono con riferimento ai differenti effetti giuridici prodotti.
Tale confusione, come sopra accennato, deriva da una mancanza di raccordo tra quanto previsto dalla Costituzione e le disposizioni in materia contemplate nella legislazione ordinaria e quindi, in particolare, l’art. 174 del codice penale e l’art. 681 del codice di rito.
Il codice penale, con la prima parte della suddetta norma, che riprende pedissequamente quanto previsto dal previgente codice del 1889 (Zanardelli), dispone che: «L’indulto o la grazia condona, in tutto o in parte, la pena inflitta o la commuta in un’altra specie di pena stabilita dalla legge».
E’ utile sottolineare che all’epoca dell’entrata in vigore del Codice Rocco (1930), Grazia e Commutazione della pena non erano percepite come due distinti poteri nella disponibilità del capo dello Stato; Infatti, tra i due istituti di clemenza attualmente vigenti, vi era una rapporto di sostanziale coincidenza, perché attraverso la Grazia, il Re era solito commutare la pena capitale inflitta ai condannati a morte nella sanzione detentiva del carcere a vita.
Secondo autorevole dottrina (Rescigno), i Costituenti, memori degli usi che a partire dagli anni ’40 avevano portato alla creazione di una Grazia con effetti totalmente estintivi della pena, nella formulazione dell’art. 87, distinguendo tra gli istituti della Grazia e della Commutazione della Pena, decisero di introdurre un’innovativa bipartizione degli atti di clemenza che poteva concedere il Presidente della Repubblica, fornendo alla commutazione una vera autonomia concettuale.
A causa dell’inerzia del Legislatore, però, nonostante siano trascorsi oltre 60 anni dall’entrata in vigore della Costituzione (e quindi dalla tipizzazione della Commutazione della Pena), il Codice Penale e il Codice di Procedura non sono ancora stati aggiornati con questa “novità”; quindi, ad oggi, il predetto istituto non è contemplato in alcuna disposizione legislativa di carattere ordinario.
Pertanto, Il procedimento di commutazione della pena, sulla base di una discutibile applicazione analogica, segue le medesime regole che valgono per la concessione della grazia di cui all’art. 681 del codice di rito.
Chiarite le differenze tra i due atti di clemenza contemplati dall’art. 87 della Costituzione e posti tra le prerogative presidenziali, è il caso di fare breve cenno sull’opportunità della concessione dell’atto di clemenza nel caso di specie.
Orbene, pur non volendo in alcun modo sindacare l’operato del Capo dello Stato, deve farsi cenno al fatto che il suddetto provvedimento, essendo stato emesso solo poche settimane dopo la sentenza della Cassazione a carico del direttore del Giornale, rischia di assumere il significato di una valutazione di merito contraria a quella operata dalla magistratura, circostanza che metterebbe in pericolo quella tripartizione dei poteri che è stata la più grande conquista dei moderni stati nazionali.
Quest’idea, tra l’altro, oltre ad essere stata espressa da autorevoli giuristi (per tutti Tinti) è in linea con quanto affermato proprio dal Quirinale in un comunicato emesso il 12 gennaio 2008, secondo cui: “La grazia, (e la commutazione della pena) applicata a breve distanza dalla sentenza definitiva di condanna assume il significato di una valutazione di merito opposta a quella del magistrato, configurando un ulteriore grado di giudizio che non esiste nell’ordinamento e determinando un evidente pericolo di conflitto di fatto tra poteri”.
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