Il Comune aveva l’obbligo di svincolare la polizza fideiussoria per concessioni edilizie:risarcimento del danno riconosciuto per 1.000 euro
L’art. 4 della Convenzione (articolo peraltro intitolato “Cauzione per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria”) era pertanto diretto a disciplinare l’oggetto in relazione al quale la garanzia era stata prestata, garanzia pertanto che non avrebbe potuto essere trattenuta e non svincolata dall’Amministrazione Comunale per uno scopo completamente diverso da quello per il quale la stessa era stata prestata.
Sul punto va, infatti, rilevato come sia stata integrata la condizione prevista dall’art. 6 della Convenzione di lottizzazione nella parte in cui fa riferimento all’”ultimazione e collaudo delle opere di urbanizzazione primaria”. Risulta inequivoco che il collaudo si sia verificato e, ciò, per essere avvenuto, in data 26.02.2010, così come peraltro da documentazione allegata da parte del ricorrente.
Ne consegue l’evidente illegittimità degli atti, emanati dal Comune di Verona, che hanno determinato il mancato svincolo e che hanno impedito di dare piena esecuzione ai disposti contrattuali sopra ricordati
Per quanto attiene la richiesta di risarcimento del danno avanzata da parte ricorrente essa andrà commisurata al periodo di “detenzione” illegittima della fidejussione e, in ciò, considerando che il provvedimento che ha comunicato il mancato svincolo è stato adottato in data 14/03/2011.
Risultano peraltro esistenti tutti i requisiti caratteristici del diritto al risarcimento del danno, dal nesso di causalità all’evento dannoso alla colpa dell’Amministrazione. In mancanza di ulteriori elementi a sostegno della quantificazione del danno subito forniti dalla parte ricorrente questo Collegio ritiene di liquidarlo in via equitativa per un importo pari a Euro 1.000,00 (mille//00).
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