Riflessioni sulla nozione di “figlio non autosufficiente” e sulla reale portata dell’obbligo di mantenimento economico dei genitori dopo la riforma della filiazione del 2012: il caso del figlio adulto che rifiuti sistematicamente occasioni lavorative.

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di Davide Gambetta

arbitro del Centro Nazionale di Studi di Diritto condominiale ed immobiliare CESCOND

SOMMARIO. 1. Premessa: ricognizione dei doveri dei coniugi e della loro portata effettiva 2. Estensione dei doveri dei genitori nei confronti dei tutti i figli, anche “naturali”, dopo la riforma della filiazione del 2012.  3.  Il caso: l’assegnazione della casa coniugale in presenza di figli adulti non autosufficienti. 4. La nozione di figlio “indipendente”.

 

  1. Premessa: ricognizione dei doveri dei coniugi e della loro portata effettiva.

Nell’ambito dei rapporti giuridici che vengono a costituirsi in seno alla famiglia, particolare rilevanza assumono gli obblighi in capo a coniugi, codificati agli articoli 143,144 e 147 del Codice Civile.

Gli articoli 143 e 144 positivizzano i doveri reciproci dei coniugi e, di conseguenza, sono indirizzati al singolo coniuge nella sua individualità, mentre il precetto contenuto nell’art. 147 ha natura sostanzialmente diversa, in quanto si indirizza ad entrambi considerati unitariamente ed ha ad oggetto l’allevamento e l’educazione dei figli.

Dal punto di vista strutturale il 147 attiva in capo ad entrambi i coniugi, la cui individualità è risolta in un obbligo comune, il dovere di “mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni”.

La portata di questa disposizione è stata a lungo oggetto di un caleidoscopio giurisprudenziale e dottrinale, reso ancor più instabile dall’evoluzione sostanziale del modello sociologico di famiglia, fattore certamente determinante nella pubblica considerazione degli obblighi interni al nucleo familiare.

Per quanto riguarda il contenuto attivo della nozione, la terminologia usata, seppur con ragionevoli margini di adattabilità, può essere interpretata secondo le direttrici che si va esponendo: gli obblighi di “educare” e di “assistenza morale” hanno natura puramente psicologica ed obbediscono a concrete ragioni di garanzia dell’efficace formazione del temperamento dell’individuo.

  1. Estensione dei doveri dei genitori nei confronti dei tutti i figli, anche “naturali”, dopo la riforma della filiazione del 2012.

Per quanto invece riguarda l’obbligo di “mantenere”, che avrà più acconcia trattazione nell’economia della presente analisi, non può ragionevolmente negarsi che esso abbia una sostanziale natura economica e consista nel dovere di foraggiare finanziariamente i propri figli al fine di garantire loro adeguati mezzi di sopravvivenza.

Il precetto ha subito un recente innesto testuale operato dalla riforma dell’istituto giuridico della filiazione con la L. 10 Dicembre 2012, n. 219, ed ora presenta un comma finale di rimando all’art 315-bis, norma in cui il Legislatore riformatore ha cura di sentenziare che tutti i figli, e l’espressione vale a riabilitare i figli naturali, hanno lo stesso stato giuridico.

Gli obblighi di cui in premessa sono quindi dovuti nei confronti di ogni figlio, indifferentemente dal suo stato di figlio legittimo o naturale (in realtà, a voler accogliere gli impulsi della riforma, le stesse categorie giuridiche di “filiazione legittima” e “filiazione naturale” sono state espunte dal nostro ordinamento per risolversi in un generico ed omnicomprensivo istituto unificante).

  1. Il caso: l’assegnazione della casa coniugale in presenza di figli adulti non autosufficienti.

La Cassazione, nella sua recentissima sentenza n. 18076 del 2014, ha discusso un caso di particolare rilevanza, pronunciandosi sulla reale portata del contenuto attivo dell’obbligo di “mantenere” i figli.

Il caso di specie restituisce circostanze certamente complesse: il giudice di merito, pronunciandosi sulla  separazione personale di due coniugi, aveva sottoscritto le ragioni della moglie,” addebitando” la separazione al marito ed imponendo il versamento di un contributo per il mantenimento della moglie. Il giudicante aveva tuttavia revocato l’assegnazione  della casa coniugale alla moglie, restituendola al marito e compensando le spese.

Ricorse infruttuosamente in appello la moglie per vedersi gratificata dall’assegnazione della casa (e chiedendo, contestualmente, l’incremento del mantenimento), adducendo quale fattore determinante lo stato di dipendenza economica dei due figli, conviventi con lei.

Ai fini della più agevole comprensione, si conviene di dover annotare che i figli, per quanto definiti “non economicamente autosufficienti”, erano nati nel 1967 e 1968  e, essendosi il giudice d’Appello pronunciato nel 2012, avevano al momento della sentenza circa 45 anni d’età ciascuno.

Stante il rigetto del gravame in appello, le doglianze della ricorrente sono condotte innanzi alla Cassazione.

È necessario premettere che l’assegnazione della casa coniugale non costituisce una “misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole”, ma riveste una funzione più complessa, intrinsecamente connessa alla tutela della crescita psicologica dei figli minori e non autosufficienti.

La ratio trasversale dell’istituto dell’assegnazione della casa coniugale, infatti, si identificava con la necessità di consentire ai figli di permanere in un ambiente domestico conosciuto, anche e soprattutto come forma di tutela “psicologica” dal critico momento di frammentarietà che segue alla separazione dei coniugi.

Segue razionalmente dalla premessa che, nel caso in cui i figli siano economicamente autosufficienti, non sussistono particolari motivi per garantire l’assegnazione della casa al coniuge con il quale convivono.

  1. La nozione di figlio “indipendente”.

In prima approssimazione, non merita accoglienza la considerazione secondo la quale il raggiungimento della maggiore età corrisponderebbe automaticamente alla cessazione dei doveri genitoriali sanciti dall’art. 147.

Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, affinché possano dirsi conclusi i doveri di mantenimento e possa quindi cessare la somministrazione dei mezzi economici necessari è imprescindibile il raggiungimento di uno status di “indipendenza economica” completa.

In caso di momento patologico del matrimonio, nel caso di specie di separazione personale dei coniugi, il genitore che richieda il mantenimento per un figlio maggiore di età è tenuto alla prova del fatto costitutivo della dipendenza economica ancora attiva.

La Suprema Corte ha cura di precisare che, nel caso in cui il figlio adulto tenga una condotta caratterizzata dall’inerzia e rinunci ad occasioni di lavoro, causando autonomamente una patologica dilatazione temporale della situazione di “dipendenza economica”, il dovere dei genitori può essere giudizialmente sospeso. In caso contrario si realizzerebbe un “abuso di diritto”, lungi dalle finalità per cui l’istituto del mantenimento è stato pensato dal Legislatore.

Il figlio ha diritto di provare che la propria condizione non dipende dalla colpevole inerzia ma è dovuta a giustificabili ragioni di ordine personale od economico-sociale, ma il rigore di tale prova cresce proporzionalmente all’aumentare dell’età.

La progressione ipertrofica rende tecnicamente impossibile offrire una prova convincente quando l’età del figlio è ormai notevolmente eccedente rispetto a quella in cui si realizza normalmente la fisiologica introduzione nella società e nel mondo del lavoro.

Il riferimento dell’art. 147 alle “capacità”, “inclinazioni” ed “aspirazioni” non giustifica infatti un sistematico rifiuto di ogni occasione lavorativa, dato che di tali fattori si deve, a stretta interpretazione, solo “tener conto”. Esasperare la portata di questo importante inciso fino a negare il contrapposto principio di “auto responsabilità” per le proprie libere scelte  costituisce interpretazione distorsiva ed adulterante.

A margine, l’ordinamento costituisce in capo al figlio adulto convivente con la famiglia un dovere di contribuzione, proporzionato alle capacità, alle sostanze ed al reddito, che nel caso di specie verrebbe sistematicamente disatteso.

Tali considerazioni discendono anche dalla premessa per cui i doveri ex art. 147 dei genitori verso i figli si inseriscono in un progetto educativo e di formazione la cui finalità ultima è l’inserimento nella società e non si risolvono in passive somministrazioni di beni. Se il figlio destinatario si preserva in una statica avulsione da tale progetto, ratio e significato del mantenimento ne risultano vanificati.

 

 

Avv. Gambetta Davide

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